Credito d’imposta per la pubblicità

Confermato il Bonus Pubblicità

La modifica all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotta dall’art. 3-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con legge 8 agosto 2019, n. 81 dal 2019, ha confermato per l’anno 2019 e per gli anni successivi il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, rendendo “strutturale” la misura.

BENEFICIARI
Imprese (società o imprenditori individuali) e i lavoratori autonomi (anche professionisti) che sostengono dal 1 gennaio 2019, costi in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online incrementali di almeno 1% per analoghi investimenti sugli stessi mezzi di comunicazione effettuati l’anno precedente.

AGEVOLAZIONE

Il credito di imposta è previsto, per tutti i beneficiari, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto all’anno precedente, nel limite massimo delle risorse appositamente stanziate e, in ogni caso, nei limiti di cui ai regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato c.d. de minimis, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Gli investimenti incrementali ammessi al bonus sono quelli riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, oppure nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia, nonché quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

DOVE PRESENTARE DOMANDA

Per il 2019 la comunicazione telematica deve essere inviata dal 1 al 31 ottobre 2019. Dal 1° al 31 gennaio 2020, per confermare la “prenotazione” effettuata tramite la comunicazione per l’accesso, dovrà essere inviata, sempre telematicamente, la “dichiarazione sostitutiva”, relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2019.

I nostri consulenti sono in grado di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità e consigliarvi le migliori opzioni per il vostro progetto.

Scarica la sintesi del credito d’imposta  Pubblicità

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