Negozi di arredamento, le novità per la fase 2

Le novità per i negozi di arredamento in vista della fase 2

Dal 4 maggio sarà possibile riprendere le attività di trasporto e montaggio mobili solo ed esclusivamente per le attività specifiche indicate nei codici ateco 43.32.02 e/o 49.42.00

E’ necessario che i Codici Ateco siano riportati nella visura camerale.

Il DPCM del 26 Aprile ha prorogato la sospensione delle attività di commercio al dettaglio la cui apertura è stata annunciata per il 18 Maggio. Con il medesimo decreto è stato fornito un allegato nel quale vengono dettagliate le attività che potranno, invece, riprendere ad operare con l’inizio della prossima settimana.

Le attività sono state esplicitate secondo i Codici Ateco di appartenenza.
Il codice 47.59.10 NON rientra tra quelli presenti nell’allegato, quindi i negozi di arredamento potranno riaprire completamente la loro attività dal 18 Maggio 2020 (salvo diverse indicazioni future).

I codici inseriti nel citato allegato, che sono di interesse per la nostra categoria, risultano essere due e vanno intesi completi di tutti i loro sottocodici:
43 – lavori di costruzione specializzati
49 – trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

 

Il sottocodice Ateco 43.32.02, prevede:

  • installazione di porte (ESCLUSE quelle automatiche e girevoli e i cancelli automatici), finestre, intelaiature di porte e finestre in legno o in altri materiali
  • installazione di cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili
  • completamenti di interni come controsoffitti, pareti mobili eccetera

Chi, nella registrazione della propria attività, ha inserito il codice 43.32.02 dal 4 Maggio 2020 può riprendere l’attività di consegna e montaggio.

 

Il sottocodice Ateco 49.42.00, prevede:

  • servizi di trasloco per imprese o famiglie effettuati tramite trasporto su strada, incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio di mobilia

In questo caso se, nella registrazione della propria attività, è inserito il codice 49.42.00 l’attività di trasloco è concessa anche al negozio. Poiché l’attività di trasloco realizzata da un negozio di arredamento verosimilmente riguarda la movimentazione di merci che sono anche oggetto di una compravendita, in questi casi è possibile provvedere alla consegna e al montaggio dei mobili eventualmente acquistati dal cliente in occasione del trasloco.

 

Segnaliamo che è comunque possibile avvalersi di operatori esterni all’azienda (trasportatore/installatore) in possesso dei codici ateco autorizzati.

Federmobili s ta insistendo con il Governo per ottenere un chiarimento definitivo che consenta di sbloccare l’attività di trasporto, consegna, montaggio e gestione amministrativa necessarie per espletare gli ordini in giacenza, indipendentemente dalla presenza in visura dei suddetti codici.

Ciò per consentire, da un lato, la maggior integrazione delle filiere interessate dall’allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020 (che include, tra gli altri, il codice ATECO 31 “Fabbricazione di mobili”) e, dall’altro lato, di consentire attività ritenute essenziali per soddisfare i bisogni della popolazione soprattutto con riferimento ad interventi in strutture non ancora arredate.

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