Stipendio, basta contanti: pagamento solo tracciabile

Nuove regole per il pagamento degli stipendi a partire dal 1° luglio 2018: si potrà pagare solo con mezzi tracciabili e sarà totalmente vietato il pagamento in contanti.

La Legge di Stabilità 2018 ha introdotto il divieto di pagare gli stipendi in contanti a partire dal primo luglio 2018. La norma riguarda i rapporti di lavoro subordinato, le collaborazioni coordinate e continuative, i contratti di lavoro delle cooperative. Si parla specificamente di retribuzione, di conseguenza non riguarda gli anticipi per fondo spese, per i quali restano i normali adempimenti di rendicontazione.

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato

L’obbligo di stipendi tracciabili riguarda tutti i compensi sopra descritti, indipendentemente dalla loro entità: non sono fissati limiti al di sotto dei quali è possibile pagare in contanti. Pertanto: il tetto ai pagamenti in contanti, pari a 3mila euro, non riguarda le retribuzioni, che devono sempre essere tracciabili.

Campo di applicazione: l’obbligo riguarda ciascun elemento della retribuzione ed ogni suo anticipo. L’utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla legge non è necessario per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, come quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (es: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio).

Le somme corrisposte a titolo di dell’indennità di trasferta devono essere ricomprese nell’ambito degli obblighi di tracciabilità in considerazione della natura “mista”, sia risarcitoria che retributiva, della predetta indennità.

Strumenti di pagamento: la possibilità di effettuare il pagamento della retribuzione in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento può riferirsi anche alle ipotesi in cui il pagamento venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni.

Il pagamento delle retribuzioni con lo strumento del vaglia postale può rientrare nell’ambito dell’emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Modalità per effettuare le verifiche presso gli Istituti di credito: le verifiche ispettive saranno effettuate attraverso l’acquisizione di prove, anche documentali, e potranno differenziarsi in base allo strumento di pagamento utilizzato.

 

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore: le verifiche verranno condotte presso l’istituto di credito in cui il datore di lavoro ha acceso il proprio conto corrente. La banca può riscontrare gli ordini di bonifico, la loro esecuzione e l’eventuale storno dell’operazione, non può invece dare certezza circa la definitività del pagamento, stante le possibili ipotesi di richiamo del bonifico, che intervengono anche a notevole distanza di tempo.
  • strumenti di pagamento elettronici: i pagamenti effettuati in favore di una carta di pagamento dotata di IBAN vengono eseguiti tramite bonifico, pertanto la banca potrà fornire le medesime informazioni relative alle operazioni di bonifico su conto corrente. Il versamento dello stipendio su una carta prepagata non dotata di IBAN si realizza mediante un’operazione di ricarica della carta stessa, in tal caso l’avvenuto pagamento può essere dimostrato esibendo la ricevuta rilasciata dalla Banca che ha emesso la carta nella quale sono riportate data ed importo della ricarica.
  • pagamento in contanti attraverso conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento e attraverso conto corrente/conto di pagamento ordinario: la banca può segnalare che il lavoratore ha riscosso le somme specificando data e importo erogato, la retribuzione è stata messa a disposizione ma il lavoratore non ha ancora provveduto al suo ritiro, le somme messe a disposizione sono state restituite al datore di lavoro per superamento dei termini di giacenza.
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato: in caso di pagamento tramite assegno bancario la banca del datore di lavoro potrà indicare l’importo, il codice ABI e CAB della banca che ha negoziato l’assegno (cioè quella presso la quale l’assegno è stato versato per l’incasso), data pagamento, ed eventuale esito, ma non potrà conoscere il soggetto in favore del quale l’assegno è stato emesso e pagato. Tale informazione potrà essere fornita dalla banca negoziatrice.

In caso di emissione di assegno circolare la banca presso cui il datore di lavoro intrattiene un rapporto di conto o ha versato delle somme potrà indicare il beneficiario del pagamento. Qualora il datore di lavoro non fornisca alcuna prova dell’emissione di assegni bancari o circolari, tale comportamento integra l’illecito previsto dal comma 913 per cui trova applicazione la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

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