Sospensione versamenti contributivi: le istruzioni Inps dopo il Decreto Rilancio

Le istruzioni Inps dopo il Decreto Rilancio per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi

L’Inps, con circolare n. 64 del 28 maggio c.a., ha fornito indicazioni in merito alle ulteriori disposizioni concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dalla Legge n. 27/2020 (di conversione del D.L. n. 18/2020) e dal D.L. n. 34/2020.
Per i soggetti elencati nell’articolo 61, comma 2, D.L. n. 18/2020, tra cui rientrano anche le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, soggetti che gestiscono asili nido, aziende termali, esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, ecc., la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi per il periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020, compresa la quota a carico dei lavoratori, precedentemente fissata al 31 maggio 2020, a seguito dell’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34/2020, è stata prorogata al 16 settembre 2020.
Stesso termine anche per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche che avevano la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dal 2 marzo al 30 giugno 2020, la ripresa precedentemente fissata al 30 giugno 2020, è stata prorogata al 16 settembre 2020.
La ripresa degli adempimenti e dei versamenti per le imprese del settore florovivaistico, con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 30 aprile 2020, data di entrata in vigore della legge n. 27/2020, al 15 luglio 2020 compreso, è fissata entro il 31 luglio 2020.

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