Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali

Il Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, art. 13, comma 1) e il Decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020, art. 11, commi 1 e 2) hanno introdotto ulteriori misure di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

VERSAMENTI SOSPESI AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 2, DEL D.L. N. 137/2020, COME PRECISATO DALL’ART. 11 DEL D.L. N. 149/2020
Contributi sospesi: versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020 (di competenza ottobre 2020), incluse le rate in scadenza nello stesso mese relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall’Inps.
I versamenti contributivi oggetto di sospensione per effetto del Decreto Ristori sono riferiti ai versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020.
La sospensione non opera relativamente ai premi INAIL e rispetto alla terza rata in scadenza nello stesso mese riferita alla rateizzazione (di cui agli art. 126 e 127 del D.L. n. 34/2020, ovvero all’art. 97 del D.L. n. 104/2020), dei versamenti sospesi ai sensi del D.L. n. 9/2020, del D.L. n. 18/2020, del D.L. n. 23/2020 e del D.L. n.34/2020.
Destinatari della sospensione: i datori di lavoro privati con unità produttiva od operativa ubicata nelle c.d. zone rosse come individuate dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020 – ossia Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano – la cui attività prevalente rientri tra quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al D.L. n. 149/2020.

CONTRIBUZIONE SOSPESA DA VERSARE AL FONDO DI TESORERIA

La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.

MODALITÀ DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI SOSPESI AI SENSI DEL D.L. N. 137/2020 (ART. 13) E DEL D.L. N. 149 (ART. 11)

La ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, potrà avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi:
-in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
-mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

 

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