Rinnovo CCNL Feniof , sottoscritta l’ipotesi di accordo

Rinnovo CCNL Feniof

Sottoscritta tra FENIOF, con l’assistenza di Confcommercio Imprese per l’Italia, e FILT – Cgil, FIT- Cisl e UILTRASPORTI, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre, scaduto il 31 dicembre 2016. Tale accordo è stato ratificato dagli organi confederali. L’intesa recepisce i contenuti dell’Accordo interconfederale sottoscritto fra la Confederazione e CGIL, CISL e UIL il 24 novembre scorso e avrà, quindi, durata quadriennale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

PARTE ECONOMICA

L’accordo prevede un incremento retributivo a regime di euro 55 mensili lorde, parametrato al 4° livello, con le seguenti decorrenze:

10 euro a luglio 2017
14 euro ad agosto 2018
14 euro a settembre 2019
17 euro a ottobre 2020

WELFARE CONTRATTUALE

Le parti hanno previsto di far richiesta di aderire al fondo di assistenza sanitaria EST, cui dal 1° luglio 2018 saranno iscritti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con una contribuzione per ciascun iscritto, di 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro mensili a carico del lavoratore, oltre ad una quota una tantum pari ad euro 30 a carico delle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Oltre agli adeguamenti normativi, conseguenti all’introduzione del d.lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act), sono stati modificati i limiti numerici per il ricorso alla somministrazione di lavoro, distinguendo le aziende con meno di 4 dipendenti da quelle con 4 o più dipendenti.

In particolare:

AZIENDE CON QUATTRO O PIU’ DIPENDENTI

E’ sempre prevista la possibilità di assumere 4 lavoratori in somministrazione.
Tale misura è incrementata del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato, nel caso di aziende con più di 4 dipendenti.
A titolo esemplificativo:

– azienda con 4 dipendenti à 4 somministrati

– azienda con 5 dipendenti à 4 + 1 (ossia 20% di 5) à 5 somministrati

– azienda con 8 dipendenti à 4 + 2 (ossia 20% di 8) à 6 somministrati

AZIENDE FINO A QUATTRO DIPENDENTI

La somministrazione è ammessa solo per le specifiche causali indicate al comma 4 dell’articolo.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

E’ stato apposto un correttivo alla disciplina del numero di contratti a termine che è possibile stipulare, per coerenza rispetto a quanto stabilito in materia di somministrazione di lavoro
Inoltre, è stato specificato che i lavoratori a tempo parziale vengono computati in proporzione all’orario svolto, anche in riferimento, quindi, al numero di lavoratori a tempo determinato che è possibile assumere.

PERMESSI E FERIE

Sia in tema di ROL che di ferie è stata prolungato il periodo di fruizione. In particolare, i ROL potranno essere fruiti fino al 30 giugno dell’anno successivo alla maturazione, mentre le due settimane di ferie ulteriori rispetto a quelle che per legge vanno godute nel corso dell’anno, fino ai 24 mesi successivi all’anno di maturazione.

DISCIPLINA DELLA REPERIBILITA’ E ALTRE INDENNITA’

In tema di reperibilità sono state apportate varie modifiche. In primo luogo, è stato modificato l’ammontare dell’indennità, distinguendo l’ipotesi in cui venga prestata effettivamente l’attività da quella in cui ciò non avviene. E così per la sola richiesta di reperibilità compete al lavoratore un compenso pari a 8 euro (16 euro per i giorni festivi). Solo nel caso in cui il lavoratore venga effettivamente chiamato a prestare la propria attività, l’indennità è incrementata di 5 euro (9 euro per i giorni festivi). Inoltre, è stato chiarito che l’orario di lavoro, utile per determinare il trattamento economico per la prestazione effettuata, decorre da quando il dipendente raggiunge il luogo di lavoro.
Ancora, è stata disciplinata l’ipotesi in cui la prestazione lavorativa sia resa in parte durante il periodo di reperibilità e in parte durante l’orario di lavoro ordinario. In questi casi vengono retribuite le sole ore prestate nell’arco temporale di reperibilità.
A titolo esemplificativo:

1) Turno di reperibilità: dalle ore 17 alle ore 8 del giorno successivo.

Prestazione: dalle ore 7 del mattino alle ore 9.

Retribuzione: 1 h (dalle 7 alle 8)

2) Turno di reperibilità: dalle ore 17 alle ore 8 del giorno successivo.

Prestazione: dalle 5 del mattino alle ore 7.

Retribuzione: 3 h (misura minima di cui all’art. 52, co. 4 primo capoverso)

Ancora, è stata disciplinata la deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive, prevedendo che, nel caso in cui il riposo di 11 ore consecutive non sia stato rispettato, a causa della chiamata alla prestazione lavorativa, al lavoratore siano garantite comunque 11 ore di riposo in tutto, di cui 8 consecutive. Ai fini del rispetto della normativa, l’inizio del turno successivo è differito delle eventuali ore da recuperare.
Infine, è stata specificata la natura mensile dell’indennità di responsabilità sanitaria.

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