Rimborso al datore di lavoro per le assenze dei volontari Protezione Civile

Il datore di lavoro può chiedere il rimborso dellimporto equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di protezione civile (sia in caso di intervento a seguito di particolari eventi che di attività di formazione).

Qualora il datore di lavoro voglia chiedere il rimborso deve presentare apposita istanza all’autorità di protezione civile territorialmente competente contenente l’indicazione analitica:

  • della qualifica professionale del dipendente;
  • della retribuzione oraria o giornaliera;
  • delle giornate di assenza dal lavoro;
  • dell’evento a cui si riferisce il rimborso richiesto;
  • delle modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

Le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività.

Il datore di lavoro che fa istanza di rimborso può scegliere di ottenerlo:

  • mediante liquidazione delle somme spettanti all’esito dei controlli istruttori previsti;
  • con la modalità del credito d’

La specificazione della preferenza non potrà essere modificata successivamente alla richiesta di rimborso.

 

         MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO DIMPOSTA

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni, dopo aver effettuato le opportune verifiche, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei crediti di imposta ed i nominativi dei relativi beneficiari.

Dal giorno 10 del mese successivo al riconoscimento del credito di imposta, il datore di lavoro ammesso al beneficio può recuperare lo stesso, mediante la compensazione del credito, presentando il modello F24.

Il credito utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo spettante.

 

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