Premio di risultato, i requisiti per applicare la detassazione

L’Agenzia delle Entrate ricorda che, in caso di erogazione di un premio di risultato in esecuzione di un contratto aziendale, i criteri di misurazione e verifica della produttività devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzata.

La funzione incentivante delle norme sulla detassazione può ritenersi assolta solo se sia la maturazione che l’erogazione del premio si realizzano successivamente alla stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli obbiettivi incrementali assegnati e misurati in un periodo congruo.

Inoltre, è stato ribadito che la strutturazione del premio di risultato è un aspetto distinto da quello attinente gli incrementi di risultato che l’azienda deve raggiungere per applicare l’imposta sostitutiva del 10%.

Ricordiamo che la norma prevede che i premi di risultato corrisposti al lavoratore siano sottoposti a un’imposta del 10%, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) delle addizionali regionali e comunali. L’imposta sostitutiva (c.d. “detassazione”) opera fino al limite di 3.000,00 euro lordi annui e con un limite di reddito. Infatti possono usufruire della detassazione i lavoratori del settore privato che, nell’anno precedente a quello di percezione del premio, non risultino titolari di reddito da lavoro dipendente superiore a € 80.000,00.

L’accordo di Confcommercio Lecco sottoscritto lo scorso 17 aprile 2019 identifica le regole per la quantificazione e corresponsione del “premio di risultato”, definito di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Lo scopo del premio di produttività è quella di incentivare un miglioramento dell’attività aziendale. Tale funzione, secondo l’Agenzia, non può ritenersi soddisfatta se l’accordo sia stipulato “in prossimità della scadenza” del periodo rilevante, quando l’incremento si sia -di fatto- già verificato.

Pertanto, in tal caso, i premi corrisposti sulla base dell’accordo non potranno godere dell’imposta sostitutiva.

La decontribuzione
La legge n. 208 del 2015 prevede anche una forma di decontribuzione per i premi aziendali detassati.

In particolare, l’aliquota contributiva a carico del datore (per il regime relativo a invalidità, vecchiaia e superstiti) sulle somme corrisposte a titolo di premio è ridotta di 20 punti percentuali, fino a un massimo di € 800,00.

Il beneficio si applica solo alle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

E’ inoltre possibile che le somme e i valori ricompresi nell’insieme del “welfare aziendale” (in particolare quelle elencate all’art. 51 TUIR, comma 2 e ultimo periodo del comma 3) possano essere fruiti, per scelta del lavoratore, anche in sostituzione dei premi di produzione detassati.

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