Prospetto informativo disabili: scadenza 31 gennaio

Va inviato per via telematica dai datori di lavoro

Si ricorda che entro il 31 gennaio deve essere inviato in via telematica il prospetto informativo disabili, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 2 novembre 2010.

Il prospetto informativo disabili (art. 9, comma 6, Legge n. 68/99) è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti devono presentare alle Province/Città Metropolitana competente, indicando la situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle categorie protette.

Il prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Nel prospetto informativo vanno riportati:

– il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;

– il numero e il nominativo dei lavoratori computabili nelle quote di riserva;

– i posti di lavoro e le mansioni disponibili.

Le aziende che occupano tra i 15 e 35 dipendenti devono compilare Il campo “nessuna assunzione aggiuntiva” con:

– “SI”, se non sono state effettuate assunzioni successive all’entrata in vigore della L.68/99;

– “NO”, in caso contrario e aggiungendo: la data della prima assunzione del lavoratore dipendente, in aggiunta a quelli già in servizio alla data di entrata in vigore della L.68/99 (da questa data decorrono i 12 mesi entro i quali deve essere assunto un lavoratore disabile); la data della seconda assunzione, da compilare solo in caso di assunzione di un lavoratore entro 12 mesi dalla “data di prima assunzione” (da questa data decorrono i 60 giorni entro i quali deve essere fatta l’assunzione di un lavoratore disabile).

In fase di determinazione della base di computo non devono essere considerati:

– i telelavoratori in caso di accordi sindacali finalizzati alla conciliazione vita-lavoro;

– i lavoratori assunti a norma della stessa legge 68/1999;

– i dirigenti;

– i lavoratori con contratto a tempo determinato fino a 6 mesi;

– i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro;

– i lavoratori a domicilio;

– i lavoratori impiegati all’estero;

– i contratti di apprendistato;

– il personale di cantiere inclusi, oltre ai lavoratori direttamente operanti nelle imprese edili, anche quelli direttamente operanti nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale.

 

 

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