Prospetto informativo disabili, invio posticipato al 28 febbraio

Comunicazione del ministero del Lavoro

POSTICIPATO AL 28 FEBBRAIO L’INVIO DEL PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito un avviso con il quale informa che per consentire lo svolgimento di attività tecniche di manutenzione straordinaria, servizi presenti sui portali istituzionali del Ministero del Lavoro, dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e Cliclavoro potrebbero non essere disponibili fino al termine degli interventi.

Pertanto, la scadenza per l’invio del Prospetto Informativo è posticipata al 28 febbraio 2018.

Per adempiere, invece, alla procedura telematica delle dimissioni volontarie e risoluzione consensuale, durante il periodo del disservizio è possibile utilizzare l’app “Dimissioni Volontarie”, disponibile sia per i cittadini in possesso di SPID, sia  per i soggetti abilitati che potranno accedere con le credenziali di Cliclavoro.

Che cos’è?

Il prospetto informativo disabili (art. 9, comma 6, Legge n. 68/99) è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti devono presentare alle Province/Città Metropolitana competente, indicando la situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle categorie protette.

Il prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Nel prospetto informativo vanno riportati:

– il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;

– il numero e il nominativo dei lavoratori computabili nelle quote di riserva;

– i posti di lavoro e le mansioni disponibili.

Le aziende che occupano tra i 15 e 35 dipendenti devono compilare Il campo “nessuna assunzione aggiuntiva” con:

– “SI”, se non sono state effettuate assunzioni successive all’entrata in vigore della L.68/99;

– “NO”, in caso contrario e aggiungendo: la data della prima assunzione del lavoratore dipendente, in aggiunta a quelli già in servizio alla data di entrata in vigore della L.68/99 (da questa data decorrono i 12 mesi entro i quali deve essere assunto un lavoratore disabile); la data della seconda assunzione, da compilare solo in caso di assunzione di un lavoratore entro 12 mesi dalla “data di prima assunzione” (da questa data decorrono i 60 giorni entro i quali deve essere fatta l’assunzione di un lavoratore disabile).

In fase di determinazione della base di computo non devono essere considerati:

– i telelavoratori in caso di accordi sindacali finalizzati alla conciliazione vita-lavoro;

– i lavoratori assunti a norma della stessa legge 68/1999;

– i dirigenti;

– i lavoratori con contratto a tempo determinato fino a 6 mesi;

– i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro;

– i lavoratori a domicilio;

– i lavoratori impiegati all’estero;

– i contratti di apprendistato;

– il personale di cantiere inclusi, oltre ai lavoratori direttamente operanti nelle imprese edili, anche quelli direttamente operanti nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale.

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