Premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti: chiarimenti e codici tributo

Premio ai lavoratori dipendenti – L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle questioni attinenti alle disposizioni del Decreto Cura Italia relative al premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti.

Al riguardo, viene chiarito che, al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus in parola, rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente, indipendentemente dalla tipologia di contratto (full time e part time).
L’Agenzia ritiene, altresì, che il premio da 100 euro debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa. Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”).
Inoltre, in considerazione della finalità della norma, che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, non devono considerarsi le giornate di ferie o di malattia e le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.
Infine, il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.
Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti, con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, per il modello F24, il codice tributo “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.

Istituiti i codici tributo per la compensazione del premio erogato ai dipendenti che hanno lavorato in azienda nel mese di marzo

L’articolo 63, comma 1, del D.L. n. 18/2020 prevede che per i lavoratori con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro.
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 17/E del 31 marzo c.a., informa di aver istituito i relativi codici tributo per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 del predetto premio.
Il codice da esporre nel modello F24 è:
• “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1699” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Ai fini del recupero in compensazione delle predette somme, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il recupero in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.

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