Pagamento delle retribuzioni: ecco le novità

I datori di lavoro o committenti non potranno pagare in contanti

Obblighi in materia di accettazione di pagamenti mediante carte di credito e  di debito: pagamento delle retribuzioni

In relazione alle molte richieste di informazioni e chiarimenti pervenute in merito alle diverse notizie circolate sui mezzi di informazione a proposito della introduzione di un regime sanzionatorio per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici, si fornisce di seguito una ricostruzione completa del quadro normativo ad oggi vigente.

Come noto, l’art. 1, comma 900 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha previsto l’obbligo per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, inclusi i servizi professionali, di accettare pagamenti anche mediante carte di debito e di credito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Lo stesso art. 1, comma 900 ha stabilito inoltre che, in sede di disposizioni attuative emanate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, dovranno essere definite le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie. Tale decreto interministeriale, allo stato, non è stato emanato.

 

I provvedimenti legislativi di natura finanziaria approvati nel dicembre 2017, in particolare la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ed il decreto di legislativo di recepimento della direttiva UE 2015/2366 in materia di servizi di pagamento nel mercato interno, non sono intervenuti in materia di sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti tramite carte di credito e di debito.

La legge 205/2017 è intervenuta, invece, su altri aspetti legati alla diffusione di strumenti di pagamento alternativi al contante ed in particolare sul pagamento delle retribuzioni con strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 1, commi 910 e 911);

Nel dettaglio, per quanto riguarda il pagamento delle retribuzioni con strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 1, commi 910 e 911) dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro o committenti non potranno pertanto corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

 

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