Nuovo contratto di lavoro accessorio (voucher): limiti e importi

Le attività definite all'interno di PrestO

Il nuovo contratto di lavoro accessorio che definisce le attività di prestazione occasionale si chiama PrestO ed è una modalità contrattuale destinata a riempire, almeno parzialmente, il vuoto lasciato dall’abrogazione del lavoro accessorio (voucher).

Il nuovo contratto di prestazione occasionale, non può essere utilizzato nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con quello stesso datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa nei precedenti sei mesi, prevede i seguenti limiti di utilizzo:

 

  • i compensi massimi derivanti dai PrestO non devono superare i 5.000 euro annui complessivi netti (nei soli casi in cui la prestazione sia resa da pensionati, giovani con meno di 25 anni purché iscritti a scuola o università, disoccupati, percettori di sussidi a sostegno del reddito, il tetto sale a 6.666 euro annui complessivi);
  • il compenso derivante dalla prestazione del singolo lavoratore non deve oltrepassare i 2.500 euro annui nel singolo rapporto di lavoro (con uno stesso datore di lavoro);
  • la singola prestazione non deve superare le 4 ore continuative;
  • il compenso per singola prestazione giornaliera non può essere inferiore a 36,00 euro (4 ore di lavoro);
  • non è possibile superare il tetto massimo di 280 ore annue per ogni singolo rapporto di lavoro;

Il nuovo contratto di prestazione occasionale, pur prevedendo il diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, non prevede, infatti, alcuna copertura per maternità, ferie e disoccupazione.

Importi

Il valore netto di una singola ora di lavoro occasionale accessorio remunerata non può essere inferiore ai 9,00 euro (si tratta di un sensibile miglioramento rispetto ai vecchi voucher, il cui importo netto era di 7,5 euro). Unica eccezione a questa regola è il settore agricolo dove la retribuzione minima oraria è pari alla retribuzione media oraria stabilita dal contratto collettivo di categoria per il lavoro subordinato. I contributi previdenziali, da versare ora alla Gestione Separata INPS, aumentano al 33% del valore netto della retribuzione oraria (come i cococo) e sono pari a 24% del totale lordo della prestazione oraria (12,4 euro) mentre cala l’assicurazione contro gli infortuni e (come specifica espressamente la norma) le malattie professionali, da versare all’INAIL, che passa dal 7% al 3,5% del valore netto della retribuzione oraria.

 

Come attivare e utilizzare PrestO, il nuovo contratto di prestazione occasionale

 Il DL 50/2017 (in particolare art. 54 bis) e la relativa legge di conversione prevedono nuove regole di attivazione del contratto di prestazione occasionale per il lavoro accessorio, per garantire una maggiore tracciabilità dello strumento e delle relative prestazioni.

Sia gli utilizzatori (imprese) che i prestatori (lavoratori) devono registrasi in un’apposita piattaforma informatica gestita dall’INPS (https://servizi.inps.it/servizi/poa/form/defaultinternet.aspx) e svolgere gli adempimenti previsti cosicché i compensi possano essere erogati e accreditati e possa essere valorizzata la posizione contributiva dei singoli lavoratori attraverso un sistema di pagamento elettronico.

Le prestazioni rese, saranno materialmente pagate da imprese e professionisti attraverso il modello F24, senza poter, però, utilizzare eventuali crediti contributivi o fiscali in compensazione.

Viene, dunque, eliminata la possibilità di acquistare buoni lavoro presso le tabaccherie; per quanto riguarda la riscossione del compenso, sarà l’INPS a effettuare il pagamento entro il 15 del mese successivo alla prestazione, accreditando gli importi sul conto corrente bancario, che il lavoratore ha indicato nella propria anagrafica all’interno della piattaforma informatica; qualora il lavoratore non disponga di un conto corrente bancario, i compensi saranno erogati con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali (con oneri a carico del prestatore).

 

La comunicazione preventiva

L’obbligo della comunicazione preventiva, introdotto dal D. Lgs. 185/2016, a contrasto del lavoro nero, come correttivo al Jobs Act, e, quindi, già previsto per i vecchi voucher, viene esteso a tutti gli utilizzatori (con la sola esclusione della famiglie, che però non utilizzano i PrestO ma il Libretto Famiglia, per altre tipologie di prestazioni).

L’impresa o il professionista che si avvale del nuovo contratto di prestazione occasionale, deve trasmettere, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps o dei servizi del contact center, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni (regole specifiche valgono per il settore agricolo):

 

  1. dati anagrafici e identificativi del prestatore (lavoratore);
  2. luogo di svolgimento;
  3. oggetto;
  4. data e ora di inizio e di termine della prestazione;
  5. compenso pattuito;

 

Tra le novità relative alla comunicazione è da evidenziare l’avviso che il lavoratore (prestatore) riceve, mediante sms o posta elettronica, relativo alla notifica effettuata dal datore. Se la prestazione lavorativa non avviene effettivamente, l’utilizzatore è tenuto a comunicare all’Inps, entro i tre giorni successivi al giorno previsto per lo svolgimento della prestazione, la revoca della dichiarazione trasmessa. Se la revoca non viene trasmessa, l’Inps provvederà comunque al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali.

La gestione completamente telematica delle comunicazioni per l’attivazione del contratto di prestazione occasionali favoriranno la verifica dell’eventuale superamento dei limiti di importo o di durata complessiva della prestazione.

Le sanzioni per PrestO

Proprio perché la normativa prevede esplicitamente che le prestazioni di attività lavorative (con esclusione della pubblica amministrazione) non possano superare il limite di 280 ore nell’arco dell’anno civile, occorre ricordare che per l’anno civile, di 365 giorni, viene conteggiato com’è indicato sul calendario, tenendo conto dei mesi formati da 28, 30 e 31; in caso di anno bisestile si tiene conto anche del mese formato da 29 giorni e i giorni totali diventano 366.  Nel caso in cui si superi il limite di 280 ore il rapporto si trasformerà a tempo pieno e indeterminato; lo stesso avviene per l’imprenditore (diverso dalla pubblica amministrazione) che superano il limite dei 2.500 euro annui.

Per gli imprenditori che utilizzano il contratto di prestazione occasionale di lavoro accessorio sono previste anche le seguenti altre violazioni:

  • sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione;

È espressamente previsto che non si applica la procedura di diffida (art. 13 D. Lgs. 124/2004).

I vecchi voucher, già acquistati alla data del 17 marzo scorso, potranno essere utilizzati fimo alla fine dell’anno in corso, come previsto dal D. L. 25/2017.

Come procedere al pagamento preventivo con F24

I contributi dovranno essere esposti nel modello F24 e l’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 96/2017 che ha disciplinato le prestazioni occasionali, con risoluzione n. 81/E del 3 luglio c.a., ha provveduto all’istituzione delle causali contributo per il Libretto di Famiglia ed il contratto di prestazione occasionale:  “LIFA” denominata “Finanziamento del Libretto Famiglia per l’accesso a prestazioni di lavoro occasionale – art. 54-bis D.L. n. 50/2017”;

“CLOC” denominata “Finanziamento del contratto di lavoro occasionale – art. 54-bis D.L. n. 50/2017”.  Nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), andrà indicato:

nella sezione “Contribuente”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;

nella sezione “Erario ed altro”:

nel campo “tipo”, la lettera “I” (INPS);

nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;

nel campo codice”, la causale contributo LIFA CLOC;

nel campo anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

 

 

 

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