Minimali Inail per l’anno 2017: i limiti di retribuzione giornaliera

Ecco i minimali Inail 2017

L’INAIL ha comunicato  i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, utili per il calcolo dei premi  dovuti all’Istituto per la generalità dei lavoratori dipendenti per l’anno 2017. Anche per l’anno 2017 il minimale giornaliero rimane invariato rispetto a quello del 2016 ed  è   pari a  € 47,68, mentre la misura del minimale rapportato a mese  è pari  ad € 1.239,68.

Lavoratori part-time

Come noto, per questi lavoratori la retribuzione  oraria da prendere a riferimento si ottiene dividendo l’importo della retribuzione tabellare annua, prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, per il numero di ore lavorative annue stabilite dalla contrattazione stessa. La base imponibile, pertanto, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria tabellare per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurato. Va, in ogni caso, tenuto presente che la predetta  retribuzione oraria tabellare  non può essere inferiore alla retribuzione oraria minimale.

Quest’ultima, come si ricorderà, deve essere determinata moltiplicando il minimale giornaliero (euro 47,68) per le giornate di lavoro settimanali a orario normale (sei) e dividendo il risultato per le ore di lavoro settimanali previste dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno. Di conseguenza, a fronte di un orario, ad esempio,  di 40 ore settimanali, la retribuzione  oraria minimale, anche per l’anno 2017, è pari a € 7,15 (47,68 x 6: 40).

Alunni corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Il decreto legislativo n. 150/2015 ha introdotto, in via sperimentale e per il biennio 2016-2017, l’applicazione di un premio speciale unitario per la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP) curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Il premio annuale  in questione dovuto per il 2017 dalle istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni, è stato confermato nell’importo di 58 euro. Il predetto importo non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere è a carico dello Stato. Il  premio è dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l’intero anno formativo (1 settembre – 31 agosto dell’anno successivo.

Per le seguenti categorie di lavoratori la circolare dell’Istituto conferma, a decorrere dall’1.7.2016, gli importi già comunicati l’anno scorso (cfr.com.n.79 del 9.10.2015), di seguito riportati.

Dirigenti

Per tali lavoratori, la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L’importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per  300 giorni lavorativi.

L’imponibile, dall’1.7.2016, è, pertanto, il seguente:
retribuzione convenzionale giornaliera : € 100,26;
retribuzione convenzionale mensile: € 2.506,40.

Per i dirigenti con contratto a tempo parziale la retribuzione convenzionale oraria, dall’1.7.2016, è pari a 12,53 euro.

Retribuzione di ragguaglio

Si applica a familiari, soci ed associati che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale.

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita, pertanto, dall’1.7.2016:
importo giornaliero: € 53,98;
importo mensile: €1.349,60.

Partecipanti all’impresa familiare

Per i familiari del titolare, vale a dire per il  coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, il reddito imponibile giornaliero, dall’1.7.2016, è pari a € 54,21 mentre quello  mensile a  € 1.355,32.

Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994

Per i predetti soggetti, è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ovvero 12 giorni al mese o 144 all’anno. Pertanto, dall’1.7.2016 la retribuzione convenzionale è pari ad euro 1.207,56 (euro 100,62×12 gg. mensili).

Lavoratori parasubordinati.

Per tali  lavoratori non è prevista  una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi,  costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita che  possono essere rapportati soltanto a mesi.

Dall’1.7.2016, ai fini del calcolo dei premi, pertanto, occorre fare riferimento ai seguenti limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile:
minimo:  € 1.349,60;
massimo: € 2.506,40.

Prestazioni occasionali

Si tratta delle collaborazioni coordinate e continuative di durata non superiore ai 30 giorni nel corso dell’anno solare e con un compenso non superiore ad € 5.000. Per questi rapporti, i premi devono essere commisurati ai compensi effettivamente  percepiti, nel rispetto, in ogni caso, dei seguenti minimali e massimali fissati dall’1.7.2016 nei seguenti importi:
giornaliero: € 53,98 – € 100,26
mensile:  €1.349,60 – € 2.506,40.

 

Per informazioni:
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