Legge di Bilancio – le anticipazioni sul fronte lavoro

Legge di Bilancio & Lavoro

È attualmente all’esame della Camera dei deputati il disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con il quale sono definiti i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO E CAPITALE UMANO

Proroga dell’incentivo per l’occupazione nel Mezzogiorno (Art. 20)

E’ prevista la proroga, per gli anni 2019 e 2020 (nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuna annualità), dell’incentivo per favorire le assunzioni a tempo indeterminato, già previsto dalla scorsa legge di bilancio per le regioni del SUD (regioni c.d. meno sviluppate e c.d. in transizione), la cui attuazione è demandata all’ANPAL.

Destinatari dell’incentivo sono soggetti che non hanno compiuto 35 anni, ovvero di almeno 35 anni ma privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Nel caso dei giovani fino a 35 anni, l’incentivo si cumula con quello previsto nel d.l. 87/2018 (c.d. decreto dignità), portando a un esonero contributivo del 100%, per 36 mesi nel limite massimo di importo su base annua di € 8.060. La misura è cumulabile con altri esoneri o riduzioni.

Fondo per introduzione del reddito di cittadinanza (Art. 21 comma 1)

La norma prevede l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro, del «Fondo per il reddito di cittadinanza», volto a introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza, con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, demandando a successivi atti normativi la concreta attuazione della misura. Di tali somme, fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019-20 è destinato al potenziamento dei Centri per l’Impiego e fino a 10 milioni per il 2019 al funzionamento di Anpal Servizi.

Sistema duale (Art. 22)

L’articolo prevede che, per il 2019, le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola-lavoro, pari ad euro 75 milioni, siano incrementate di euro 50 milioni, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Incentivi per il contratto di apprendistato (Art. 26)

La norma dispone la riduzione degli incentivi previsti per il contratto di apprendistato di primo livello rispettivamente di 10,8 milioni per il 2019 e di 17 milioni dal 2020.

Bonus occupazionale per le giovani eccellenze (Art. 50)

Per l’anno 2019, viene introdotto un incentivo all’assunzione a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di giovani in possesso di laurea magistrale ottenuta tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, con votazione pari a 110 e lode, conseguita entro la durata legale del corso e prima del compimento del 30° anno di età, ovvero che abbiano conseguito un dottorato di ricerca, ottenuta tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giungo 2019 e prima del compimento del 34° anno di età.

L’incentivo, sotto forma di esonero contributivo nel limite di euro 8.000 per ogni assunzione effettuata, può essere fruito per un periodo massimo di 12 mesi e si applica alle assunzioni intervenute tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, anche in caso di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato.

Per usufruire all’esonero, il datore non deve avere effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva, né può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con il beneficio o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica, nei 24 mesi successivi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Aumento delle sanzioni relative alle violazioni in materia di lavoro (Art. 35)

La norma prevede un piano di assunzioni presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Viene altresì previsto un aumento delle sanzioni relative alle violazioni in materia di lavoro irregolare, orario di lavoro, attività delle agenzie per il lavoro e distacco transnazionale, pari a 100 euro per ogni lavoratore irregolare, nonché una somma pari al 15% delle sanzioni amministrative in materia prevenzionistica e delle somme che gli organi di vigilanza ammettono a pagare in sede amministrativa per le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Le predette somme sono raddoppiate in caso di recidiva del datore di lavoro nei tre anni precedenti. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni saranno destinate alle spese di funzionamento e all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell’INL.

 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

Fondo per la Revisione del Sistema Pensionistico (Art. 21, comma 2)

Il comma 2 dell’articolo 21 istituisce il Fondo per la Revisione del Sistema Pensionistico, finalizzato all’attuazione dei provvedimenti di pensionamento anticipato e di incentivazione all’assunzione dei giovani che vengono però demandati a successivi interventi normativi. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una dotazione di 6.7 mld nel 2019 e 7 mld a decorrere dal 2020.

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