Legge di bilancio 2018, le novità sui temi del lavoro

Dal bonus 80 euro alle politiche per la famiglia

Legge di bilancio 2018, le novità sui temi del lavoro

È stata pubblicata la legge relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse, ricordando che le disposizioni contenute nel provvedimento, salvo quanto diversamente previsto, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018.

1. Incremento soglie reddituali “Bonus 80 euro” (Art. 1, comma 132)
Con il comma in esame, vengo aumentate le soglie reddituali di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR.
In specie, ai sensi del citato comma, come modificato dall’articolo in esame, spetta un credito ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, la cui imposta lorda determinata su detti redditi sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti, pari al seguente importo:
960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro (anziché 24.000 euro);
960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro (anziché a 26.000 euro). Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.

2. Assegno di natalità e di adozione e politiche per la famiglia (Art. 1, commi 248 e 249)
I commi 248 e 249, come sostituiti in seguito all’esame della legge da parte della Camera dei Deputati, prevedono l’erogazione del c.d “bonus bebè” per il solo anno 2018 (invece che a decorrere da tale anno, come previsto dalla Commissione 5° del Senato), per un importo annuo pari a 960 euro annui e soltanto fino al primo anno di vita del bambino, nato o adottato nel 2018, per ISEE familiari entro il 25.000 euro annui.

3. Limite di reddito per i figli di età non superiore a 24 fiscalmente a carico (Art. 1, commi 252 e 253)
Con i commi 252 e 253, viene modificato l’articolo 12, comma 2, del TUIR, al fine di elevare, da 2.840,51 a 4.000 euro, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni. Il limite di 2.840,51 euro rimane per le altre tipologie di familiari a carico. Il nuovo limite di reddito entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019.

4.   Pagamento delle retribuzioni con strumenti di pagamento diversi dal contante (Art. 1, commi 910 e 911)
Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
strumenti di pagamento elettronico;
pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
I datori di lavoro o committenti non potranno pertanto corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

5.    Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile (Art.1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115)
Viene introdotto un incentivo strutturale per le assunzioni di giovani, effettuate a partire dal 1° gennaio 2018, con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (d.lgs. n. 23/2015).
L’incentivo consiste nell’esonero dal 50% dei contributi ordinariamente previsti (esclusi premi e contributi INAIL), entro un tetto annuo di 3.000, per tre anni.
Destinatari dell’incentivo sono i datori di lavoro privati, che assumono a tempo indeterminato giovani fino a 30 anni di età non compiuti, che non abbiano mai avuto altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro. Sono ammessi, tuttavia, all’incentivo soggetti che abbiano avuto contratti di apprendistato con altri datori di lavoro.
Limitatamente alle assunzioni intervenute nel 2018, l’esonero si applica ai lavoratori fino a 35 anni di età non compiuti, fermo restando la sussistenza delle altre condizioni.
L’esonero è subordinato al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi e per accedervi i datori non devono aver compiuto licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella medesima unità produttiva, nei 6 mesi precedenti.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto ovvero di altro lavoratore con medesima qualifica impiegato nella stessa unità produttiva nei 6 mesi successivi, comporta la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito.
Viene prevista la “portabilità” dell’incentivo. Se un singolo datore di lavoro non usufruisce, quindi, per intero dell’esonero, la quota rimanente potrà essere fruita da un nuovo datore e, in questo caso, non sarà rilevante l’età del lavoratore.
L’esonero si applica anche nei casi di conversione a tempo indeterminato di un rapporto a termine e nei casi di prosecuzione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato, in presenza del requisito anagrafico alla data, rispettivamente, di conversione e prosecuzione. Nel caso dell’apprendistato, l’esonero è di 12 mesi e si applica a decorrere dall’anno successivo a quello già incentivato dall’art. 47, co. 7, d.lgs. n. 81/2015. Il beneficio, in questa ipotesi, non è “portabile” e non si applicano le limitazioni sull’accesso al beneficio per i datori che abbiano compiuto licenziamenti.
Laddove il giovane assunto provenga da un periodo di alternanza scuola lavoro presso il medesimo datore ovvero da un rapporto di apprendistato c.d. duale (I e III livello), entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, l’esonero dei contributi può arrivare al 100% (esclusi premi e contributi INAIL), fermo restando il limite di 3.000 euro annuali e la presenza degli altri requisiti sopra ricordati. Viene, pertanto, abrogato l’analogo incentivo previsto nella legge di bilancio dello scorso anno (art. 1, co. 308-310 legge n. 232/2016).

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