Permessi Legge 104/1992 e congedo straordinario

I giorni di permesso previsti dalla legge 104/1992 possono essere fruiti anche in corrispondenza di un turno di lavoro di domenica, mentre è possibile cumulare, nello stesso mese, i periodi di congedo straordinario con i permessi.

Tutti i chiarimenti dell’INPS sulla Legge 104/1992

In particolare l’Istituto ha chiarito che i permessi previsti dalla predetta legge sono compatibili con il lavoro a turni, ovverosia il lavoro in cui l’orario operativo può coprire l’intero arco della giornata e la totalità dei giorni settimanali, comprendendo anche il lavoro notturno e le giornate festive, compresa la domenica. Tali permessi possono essere fruiti, infatti, anche in corrispondenza di un turno di lavoro di domenica o in caso di lavoro notturno.

In tale ultimo caso, tuttavia, viene specificato che poiché il lavoro notturno si verifica  a cavallo di due giorni solari, la prestazione lavorativa resta riferita a un unico turno di lavoro e il permesso fruito corrisponde a un solo giorno.

Per quanto riguarda, invece, il part time, l’istituto ha ribadito che i lavoratori a tempo parziale hanno gli stessi diritti dei lavoratori a tempo pieno ed il trattamento economico e normativo deve essere proporzionato all’orario di lavoro ridotto.

Infine, rispetto al cumulo tra congedo straordinario e i predetti permessi l’Inps ha chiarito che possono essere cumulati senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa.

La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

Si invita a far riferimento al Messaggio Inps n. 3114/2018

 

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