Lavoro intermittente, senza valutazione dei rischi è trasformato in tempo indeterminato

Questa la conclusione a cui è pervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Il lavoro intermittente in mancanza della valutazione dei rischi viene trasformato in tempo indeterminato L’Istituto Nazionale del Lavoro è arrivato a tale conclusione richiamando principi consolidati nella giurisprudenza.

Il datore di lavoro che utilizza il lavoro intermittente senza aver effettuato la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza del lavoratore è tenuto a trasformare il rapporto di lavoro intermittente in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Chi non rispetta il divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza del documento sulla valutazione dei rischi viola le disposizioni di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2015. È quanto quanto specifica l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Lettera circolare 49 del 15 marzo 2018, richiamando le circolari nn. 18 e 20 del 2012 del Ministero del Lavoro e un consolidato orientamento giurisprudenziale.

Già la Corte di Cassazione, infatti, era giunta a questa conclusione esaminando un caso riguardante un contratto a termine ed affermando il principio generale secondo il quale “la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro “atipico” ne comporta la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. con conseguente conversione dello stesso nella “forma comune” di contratto di lavoro subordinato”.  La Suprema Corte – ricorda l’Ispettorato – richiama in tal senso le pronunce della Corte Costituzionale, che ha chiarito, in riferimento ad un contratto di lavoro a tempo parziale, che anche nella presunzione che il testo contrattuale sia stato imposto dal datore di lavoro, la nullità integrale dello stesso nuocerebbe, anziché giovare, al lavoratore.

L’Ispettorato evidenzia infine che, naturalmente, la conversione dei rapporti intermittenti in rapporti di lavoro ordinario non può in ogni caso confliggere con il principio di effettività delle prestazioni secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro – in termini quantitativi e qualitativi – realmente effettuato sino al momento della conversione. Questo determina, dunque, che “alla violazione della norma imperativa di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) consegue la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale”.

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