Il lavoro agile o smart working: ecco come funziona

Lavoro a distanza in modalità di smart working: come funziona, che cosa deve essere indicato nel contratto, quali sono i diritti del lavoratore e gli obblighi dell’azienda.

Il lavoro agile (o smart working) è un nuovo modello di organizzazione del lavoro dipendente, nato con l’obbiettivo di introdurre una maggiore flessibilità, oltre ad una maggiore autonomia, all’interno del rapporto di lavoro. Più precisamente esso consiste in una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita grazie ad un accordo concluso direttamente tra le parti anche con forme di organizzazione per fasi, cicli, obbiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Lo smart working non è un rapporto di lavoro qualificabile autonomamente, ossia non è una categoria a sé, ma è una modalità di svolgimento dell’attività che deve essere definita in un apposito accordo sottoscritto da datore di lavoro e dipendente: il lavoro agile può essere applicato, ad esempio, al contratto a tempo indeterminato come al contratto a termine, al contratto part time come a quello a tempo pieno, etc.

REQUISITI

Gli elementi essenziali che caratterizzano il lavoro agile sono:

  • l’accordo tra le parti (datore di lavoro e lavoratore subordinato);
  • stabilire le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
  • il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa;
  • individuare i tempi di riposo del lavoratore;
  • l’assenza di vincoli di luogo o di orario di lavoro, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale;
  • disporre gli strumenti utilizzati dal lavoratore ed il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività
  • individuare le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro

FORMA E CONTENUTO DELL’ACCORDO

L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile (a tempo determinato o indeterminato) è stipulato per iscritto (ai fini della regolarità amministrativa e della prova) e deve contenere:

  • la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali;
  • le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
  • gli strumenti utilizzati dal lavoratore per svolgere la prestazione;
  • i tempi di riposo del lavoratore;
  • le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari;
  • le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche.

La modalità di lavoro agile può essere a termine o a tempo indeterminato: in quest’ultimo caso, è sempre possibile che datore o lavoratore cambino idea e decidano di ritornare alle modalità di lavoro ordinarie, ma il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni (90 giorni se il lavoratore è disabile). Il preavviso può non essere rispettato in presenza di un giustificato motivo.

TUTELE PER IL LAVORATORE

Nei confronti del lavoratore che presta la sua attività in modalità di lavoro agile operano le stesse tutele previste per la generalità dei lavoratori dipendenti in materia di tutela della privacy e di controlli a distanza.

Il datore di lavoro è obbligato a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, consegnando a questi e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta all’interno della quale vengono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Secondo la normativa sullo smart working, nonostante il lavoro agile non sia svolto all’interno dei locali aziendali, il datore di lavoro è comunque responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al dipendente per lo svolgimento dell’attività.

Nel dettaglio, il datore deve garantire la salute e la sicurezza di chi svolge la prestazione in smart working: per questo, deve consegnare al lavoratore e all’Rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. È inoltre necessario che il datore effettui delle verifiche periodiche per controllare lo stato dei luoghi, lo stato di manutenzione delle apparecchiature, la presenza di eventuali rischi, etc. Ad ogni modo, anche il lavoratore agile è parte attiva negli adempimenti relativi alla sicurezza: questi deve, difatti, cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione a distanza.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL LAVORATORE

Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

ASSICURAZIONE INFORTUNI

La prestazione resa in modalità di lavoro agile comporta l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. L’analisi della lavorazione eseguita in modalità di lavoro agile non è diversa da quella che viene svolta in azienda e quindi la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa segue quella a cui viene ricondotta la medesima lavorazione che viene svolta in azienda. Il lavoratore agile è tutelato contro gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, quando tale percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione o alla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza. Colui che presta la propria attività in modalità di lavoro agile viene tutelato non solo per gli infortuni che sono collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purchè le stesse siano strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale.

Il lavoro agile, può essere svolto all’interno dell’abitazione del lavoratore, ma anche in un luogo diverso, se la sua scelta:

  • è legata ad esigenze connesse alla prestazione lavorativa;
  • è legata alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative;
  • risponde a criteri di ragionevolezza.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

L’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto di comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto, con documentazione avente data certa di trasmissione. Gli accordi di smart working devono essere comunicati al ministero del Lavoro, attraverso il portale Clic Lavoro. Non deve essere comunicato, però, tutto il contenuto del contratto, ma devono essere inviati soltanto i seguenti dati:

  • dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore;
  • rapporto di lavoro: tipologia (a tempo indeterminato, determinato, apprendistato), data assunzione, posizione Inail, voci di tariffa Inail;
  • accordi di smart working: data di sottoscrizione, tipologia (a tempo indeterminato o determinato), durata in mesi;
  • dati di chi trasmette la comunicazione.

 

Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è disponibile un modulo (denominato “Comunicazione Smart Working”), per dare la possibilità ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

Possono accedere alla procedura per la trasmissione degli accordi per lo svolgimento di attività lavorativa in modalità di lavoro agile, mediante il portale lavoro.gov.it coloro che:

  • possiedono le credenziali Spid, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati dall’AgiD, per soggetti abilitati o referenti aziendali;
  • possiedono credenziali attive rilasciate dal portale Cliclavoro, qualora incaricati, da parte del datore di lavoro, alla trasmissione in quanto consulente del lavoro o altro soggetto abilitato; in tale ipotesi, gli utenti possono accedere selezionando il profilo “Soggetto abilitato”.

 

La finalità della trasmissione della comunicazione è di realizzare un costante monitoraggio sulla concreta diffusione di questa nuova tipologia di lavoro e sugli effetti che ciò produce sul piano assicurativo, anche con lo scopo di aggiornare i rischi assicurati.

 

 

 

 

 

 

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