Il distacco di lavoro: ecco come gestire questa modalità

Il distacco di lavoro è una particolare modalità di gestione del rapporto di lavoro, regolamentata per la prima volta formalmente dalla Legge Biagi (D.Lgs n. 276 del 2003), che si verifica quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse imprenditoriale, mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto (che normalmente è un altro imprenditore) alcuni tra i suoi dipendenti.
Il datore di lavoro che mette a disposizione in propri dipendenti prende il nome di distaccante, mentre il soggetto che usufruisce dell’attività lavorativa prende il nome di distaccatario. I lavoratori oggetto del trasferimento temporaneo, invece, vengono chiamati lavoratori distaccati.
Il rapporto di lavoro subordinato continua a legare il distaccante al distaccato che mantiene anche in parte i poteri direttivi sul dipendente salvo quelli che – per necessità – devono essere esercitati direttamente dal distaccatario presso il quale viene svolta l’attività lavorativa.
La legge stabilisce che il datore di lavoro distaccante deve comunque provvedere alla retribuzione del lavoratore distaccato, oltre che provvedere al versamento dei contributi che vanno calcolati tenendo presente l’inquadramento del dipendente presso il datore di lavoro originario e all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’INAIL.

Gli obblighi di sicurezza sul posto di lavoro (in considerazione del fatto che il lavoratore svolge presso di lui l’attività lavorativa), sono di competenza del distaccatario.

La legge, per evitare che attraverso lo strumento del distacco siano aggirate le norme sull’intermediazione di manodopera e sul collocamento, stabilisce che il distacco di lavoratori presso un altro datore di lavoro deve essere motivato da un interesse imprenditoriale. Il distacco, per essere legittimo, può essere fondato su un qualunque interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello della pura e semplice somministrazione del lavoro altrui. Diversamente si violerebbero le norme che disciplinano la somministrazione di lavoro e che prevedono, tra l’altro, una particolare autorizzazione ministeriale per potere esercitare questo tipo di attività.
L’interesse imprenditoriale, inoltre, deve essere presente per tutto il tempo in cui i lavoratori vengono distaccati.
Altro requisito, fondamentale, perché si possa procedere al distacco è che i lavoratori siano distaccati temporaneamente.

Con il consenso del lavoratore, al fine di evitare demansionamenti, è possibile svolgere presso il distaccatario delle mansioni diverse da quelle che venivano svolte presso il distaccante.

La legge stabilisce inoltre che se il distacco comporta il trasferimento a una unità produttiva che si trova a più di 50 km da quella in cui il lavoratore svolgeva la propria attività in precedenza, l’operazione può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

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