Il Decreto Dignità: le novità in materia di lavoro

Le preoccupazioni di Confcommercio

Confcommercio esprime “preoccupazione per le disposizioni contenute nel Decreto Dignità, in particolare quelle sui contratti a termine, che non renderanno più fluido il mercato del lavoro e non aumenteranno l’occupazione, mentre sicuramente si incrementeranno i costi e il contenzioso per le imprese”.

La legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto. Di seguito, una sintesi delle principali modifiche in materia di lavoro introdotte al provvedimento dalla Camera e ratificate dal Senato.

  1. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (Art. 1)

L’art. 1 modifica gli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 81/2015. In particolare:

Art 19, comma 1 bis

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle causale indicate al comma 1 dell’art. 19, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. 

Art 21, comma 01

Viene precisato che nelle ipotesi di violazione delle disposizioni relative alla specificazione delle causali nelle proroghe e nei rinnovi dei contratti a termine troverà applicazione la sanzione della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Le nuove previsioni in materia di contratto a tempo determinato trovano applicazione nei confronti dei contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (14 luglio), nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.

 

  1. ESONERO CONTRIBUTIVO PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE (Art. 1-bis)

Per gli anni 2019 e 2020 per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, lavoratori, che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero può essere riconosciuto anche nel caso in cui il soggetto abbia svolto precedenti periodi di apprendistato presso un altro datore di lavoro, che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le modalità di fruizione dell’esonero sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

  1. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (Art. 2)

L’art. 2 modifica gli artt. 31 e 34 del d.lgs. n. 81/2015. In particolare:

 

Art 31 comma 2

Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite previsto per l’assunzione con contratti a termine, il numero complessivo dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti.

Qualora l’attività venga avviata nel corso dell’anno, il limite percentuale verrà computato sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro.

La norma precisa, inoltre, che è esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Art 34 comma 2

Viene escluso l’obbligo di intervallo tra un contratto e l’altro in caso di riassunzione (c.d. stop e go) per i contratti di somministrazione a tempo determinato.

Art 38 bis

Viene introdotta la fattispecie di somministrazione fraudolenta, posta in essere con la finalità di eludere norme di legge o di contratto collettivo, per cui è prevista la pena dell’ammenda pari a 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione a carico di somministratore e utilizzatore. Viene specificato che le condizioni previste dall’art 19 comma 1 trovano applicazione nei confronti del solo utilizzatore nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

  1. DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL LAVORATORE NELL’AMBITO DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI (Art. 2-bis)

L’art 2 bis apporta modifiche alla disciplina del contratto di prestazione occasionale prevista dall’art. 54 bis del D.L n. 50/2017. Le aziende alberghiere e le strutture ricettive operanti nel settore del turismo che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori potranno attivare contratti di prestazione occasionale con i soggetti di cui al comma 8 (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni di età iscritti ad un ciclo di studi, persone disoccupate, percettori di prestazioni di sostegno al reddito).

Gli utilizzatori possono versare le somme per compensare le prestazioni attraverso la piattaforma INPS anche tramite gli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12. L’utilizzatore che sia azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo è tenuto a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni. A richiesta del prestatore, espressa all’atto della registrazione nella piattaforma INPS, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite sportello postale.

  1. INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO (Art. 3)

Vengono aumentati i limiti minimi e massimi dell’importo dell’indennità prevista per l’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti che non dovrà essere inferiore a 3 e non superiore a 27, in luogo dei precedenti limiti di 2 e 18 mensilità.

 

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