Emergenza Coronavirus: le principali novità del Decreto Agosto

Emergenza epidemiologica da Coronavirus – DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”)

– Principali novità

Con il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”), pubblicato sulla G.U. 14.8.2020 n. 203, sono
state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza
epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Il DL 104/2020 è entrato in vigore il 15.8.2020,
giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste
specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 104/2020 riferite al settore
personale/paghe. Il DL 104/2020 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono
quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA AI DIPENDENTI – INCREMENTO DEL LIMITE
DI ESCLUSIONE DA TASSAZIONE
Per effetto dell’art. 112 del DL 104/2020 (Decreto Agosto), limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del
valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre
alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR è elevato da 258,23 euro a 516,46
euro.

INDENNITÀ PER AUTONOMI E DIPENDENTI
Vengono istituite nuove indennità in favore delle categorie di lavoratori sotto indicate.

INDENNITÀ EROGATE DALL’INPS
Per effetto dell’art. 9 del DL 104/2020, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a
1.000,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle
seguenti categorie:
• lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime
di somministrazione;
• lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali,
lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
• lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
• lavoratori dipendenti del settore del turismo e degli stabilimenti termali.

MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI

Il DL 104/2020 apporta numerose modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione
guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga con causale
COVID-19 ex DL 18/2020 e introduce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le
aziende che non richiedono i predetti ammortizzatori sociali.
Il provvedimento in esame introduce anche novità in materia di trattamenti in deroga a favore degli
sportivi professionisti e di cassa integrazione per i lavoratori delle c.d. “zone rosse”.

NOVITÀ IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE COVID-19
Ai sensi dell’art. 1 del DL 104/2020, i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono
l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono
richiedere i trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga, di cui agli artt. 19 – 22-
quinquies del DL 18/2020, per complessive 18 settimane, suddivise in due tranches da 9, da
collocare nel periodo compreso tra il 13.7.2020 e il 31.12.2020.
La prima tranche di 9 settimane non richiede contribuzioni specifiche da parte dei datori di lavoro,
mentre le eventuali settimane richieste e autorizzate in forza del DL 18/2020, ma collocate, anche
parzialmente, in periodi successivi al 12.7.2020, concorrono a formare il plafond delle prime 9
settimane del periodo compreso tra il 13.7.2020 e il 31.12.2020.
La seconda tranche di 9 settimane, invece, comporta l’applicazione di una contribuzione specifica,
fatta eccezione per quei datori di lavoro che:
• hanno subito una riduzione del fatturato del primo semestre 2020 pari o superiore al 20% rispetto
al fatturato del primo semestre 2019;
• oppure hanno avviato l’attività di impresa successivamente all’1.1.2019.
Tale contribuzione è determinata nella misura del:
• 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate
durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una
riduzione del fatturato del primo semestre 2020, rispetto a quello del primo semestre 2019, inferiore
al 20%;
• 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate
durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno
avuto alcuna riduzione del fatturato del primo semestre 2020, rispetto a quello del primo semestre
2019.
L’entità dell’eventuale calo di fatturato deve essere autocertificata dal datore di lavoro ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000. In caso di mancata autocertificazione, trova automaticamente
applicazione il contributo addizionale nella misura del 18%.
Le domande di accesso ai trattamenti in esame devono essere inoltrate all’INPS, a pena di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione del decreto in esame, il termine
di decadenza è fissato al 30.9.2020.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO LA CIG
COVID-19
L’art. 3 del DL 104/2020 riconosce in via eccezionale ai datori di lavoro privati non agricoli che
non richiedono i trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga COVID-19 indicati nel
medesimo decreto e che ne hanno già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020, l’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali a loro carico:
• per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020;
• nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e
giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero spetta anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai
sensi del DL 18/2020, collocati, anche parzialmente, dopo il 12.7.2020.
I datori di lavoro che fruiscono dell’esonero in esame – cumulabile con altri esoneri o riduzioni
delle aliquote di finanziamento – sono soggetti ai divieti in materia di licenziamento per motivi
economici di cui all’art. 14 del DL 104/2020. L’eventuale violazione dei predetti divieti determina
la revoca retroattiva dell’esonero contributivo concesso e l’impossibilità di presentare domanda di
integrazione salariale COVID-19.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Il DL 104/2020 introduce nuovi esoneri contributivi in caso di assunzione di lavoratori con
contratto di lavoro stabile, ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale.
Inoltre, vengono previste agevolazioni contributive per l’occupazione in aree svantaggiate (c.d.
“Decontribuzione Sud”) e alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali
che esercitano attività di cabotaggio.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
L’art. 6 del DL 104/2020 prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le
assunzioni a tempo indeterminato.
In particolare, ai datori di lavoro che assumono, successivamente al 15.8.2020 e fino al 31.12.2020,
lavoratori con un contratto subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero totale dal
versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti
dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari a
8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Tale esonero può essere fruito anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15.8.2020 ed è
cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Esclusioni
Sono esclusi dall’agevolazione:
• i datori del settore agricolo;
• i contratti di apprendistato;
• i contratti di lavoro domestico;
• i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti
all’assunzione presso la medesima impresa.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL
SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI
L’art. 7 del DL 104/2020 riconosce l’esonero contributivo di cui al suddetto art. 6 del DL 104/2020
(con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti
stipulati) anche per le assunzioni effettuate nel settore turistico e degli stabilimenti termali.
In particolare, fino al 31.12.2020, è previsto un esonero totale dei contributi dovuti dai datori di
lavoro (esclusi i premi INAIL) in caso di assunzione a tempo determinato o con contratto di lavoro
stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, fino ad un massimo di 3 mesi.
Tale esonero può essere fruito anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15.8.2020 ed è
cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
L’efficacia del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

PROROGHE E RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE
L’art. 8 del DL 104/2020, modificando l’art. 93 del DL 34/2020, ha disposto che i contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato, sempre in deroga all’art. 21 del DLgs. 81/2015, possono
essere rinnovati o prorogati, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19 co. 1 di tale DLgs., fino
alla data del 31.12.2020 alle seguenti condizioni:
• il rinnovo o la proroga sono possibili per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta;
• ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.
L’art. 8 del DL 104/2020 ha inoltre abrogato il co. 1-bis dell’art. 93 del DL 34/2020, che disponeva
la proroga automatica, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei contratti:
• di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del DLgs. 81/2015;
• di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO
L’art. 14 del DL 104/2020 conferma il divieto di licenziamento per motivi economici,
originariamente introdotto dall’art. 46 del DL 18/2020, collegando la relativa scadenza alla proroga
degli ammortizzatori sociali disposta con il suddetto DL 104/2020.
Il divieto viene quindi limitato ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito:
• dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui all’art. 1 del DL 104/2020;
• ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 del DL 104/2020.
Per tali soggetti resta precluso:
• l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano sospese quelle pendenti avviate dopo
il 23.2.2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato
nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di
clausola del contratto di appalto);
• il recesso per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure in corso di cui all’art. 7
della L. 604/66.
L’art. 14 del DL 104/2020 ripropone la previsione per cui i datori di lavoro possono revocare la
risoluzione del rapporto anche oltre il termine di 15 giorni dall’impugnazione del licenziamento
previsto dall’art. 18 co. 10 della L. 300/70, facendo contestuale richiesta per fruire di uno degli
ammortizzatori sociali previsti dal DL 18/2020 fin dalla data dell’originario licenziamento,
estendendone l’applicazione a tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo effettuati nel
corso del 2020.
Eccezioni
Le suddette preclusioni e sospensioni in materia di licenziamento non si applicano nelle ipotesi di:
• licenziamenti per cessazione definitiva dell’attività conseguenti alla messa in liquidazione della
società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, qualora non sia configurabile un
trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.;
• accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,
limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (a tali lavoratori è comunque
riconosciuto il trattamento NASPI);
• licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio
dell’impresa o ne sia disposta la cessazione (qualora l’esercizio provvisorio sia disposto per uno
specifico ramo dell’azienda, potranno essere licenziati i lavoratori impiegati nei settori non
compresi nello stesso).

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