Diritto di precedenza e assunzione di apprendisti

Risposta del Ministero del Lavoro all'interpello di Confcommercio

Il diritto di precedenza dei lavoratori a termine e l’assunzione di apprendisti è chiarito dal il Ministero del Lavoro, con una risposta all’istanza di interpello presentata da Confcommercio.

Sostanzialmente viene chiarita la disciplina del diritto di precedenza maturato (ex art. 24, co. 1, d.lgs. n. 81/2015) da un lavoratore a tempo determinato, in relazione alle assunzioni ovvero prosecuzioni a tempo indeterminato di rapporti di apprendistato, con qualifica finale pari a quella corrispondente alle mansioni esercitate dal lavoratore a termine.

Si ricorda che l’art. 24, co. 1, d.lgs. n. 81/2015 prevede che: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.”.

Preliminarmente si precisa che la questione oggetto dell’interpello incide nei soli settori nei quali il CCNL non disciplina il diritto di precedenza. A tal proposito si ricorda che il CCNL Terziario, distribuzione e servizi nel regolare il diritto di precedenza, demanda la materia al secondo livello di contrattazione, in questo modo escludendo che in applicazione del solo contratto collettivo nazionale si configuri un diritto di precedenza in capo al lavoratore a tempo determinato.

Venendo al contenuto dell’interpello, il Ministero, muovendo dalla definizione del contratto di apprendistato come contratto a tempo indeterminato, ritiene che tale tipologia contrattuale rientri nell’ambito di quelle contemplate nell’art. 24, co. 1, d.lgs. n. 81/2015.

Tuttavia viene precisato che, ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza, rileva solo una nuova assunzione in apprendistato e non l’eventuale prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato. La scadenza della fase formativa di un contratto di apprendistato in essere è pertanto irrilevante ai fini del rispetto del diritto di precedenza del lavoratore a tempo determinato.

Con riferimento alle nuove assunzioni di apprendisti, viene poi chiarito che esse rilevano solo laddove il lavoratore che abbia maturato il diritto di precedenza non risulti già qualificato per la mansione oggetto del contratto di apprendistato in virtù di pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato (e in presenza, ovviamente, dei requisiti soggettivi).

 

In conclusione, quindi, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, non integra la violazione del diritto di precedenza di un lavoratore a tempo determinato:

  • sia la prosecuzione del rapporto di lavoro dell’apprendista al termine del periodo di formazione,
  • sia la nuova assunzione di un apprendista nella misura in cui il lavoratore a termine risulti già formato per la qualifica finale oggetto del contratto di apprendistato.

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