Contributo addizionale rinnovi contratti a termine

Per la gestione degli adempimenti informativi e dei correlati obblighi contributivi connessi all’incremento del contributo addizionale NASpI a valere sui rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, l’Inps specifica le istruzioni riguardo l’applicazione della norma introdotta dal decreto Dignità, che prevede l’aumento del contributo addizionale NASpI, nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato.

L’Istituto ricorda in premessa che la nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 87/2018 trova applicazione solo dopo il 31 ottobre 2018, anche in somministrazione. La Legge di bilancio 2019 ha poi previsto che l’incremento non si applica ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.
Restano esclusi anche i rinnovi contrattuali:
– dei lavoratori domestici.
– dei rapporti a tempo determinato degli operai agricoli;
Il contributo addizionale NASpI è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.
Sono esclusi dall’obbligo di versamento del contributo addizionale:
– i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
– i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;
– gli apprendisti;
– i lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.

Ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:
• contratto originario: 1,4%;
• 1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);
• 2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);
• 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).

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