Conguaglio di fine anno: ecco come calcolarlo

Alla fine dell’anno deve essere calcolato, per la generalità dei lavoratori dipendenti, il conguaglio Irpef sui redditi percepiti nell’anno. Ricordiamo che nel caso il dipendente lo richieda, il datore di lavoro è tenuto a effettuare il conguaglio anche sui redditi che non ha corrisposto: in pratica, deve calcolare la tassazione considerando un reddito maggiore rispetto a quello risultante dalle buste paga emesse dall’azienda.

Il dipendente può aver la necessità di conguagliare più redditi se, ad esempio, ha lavorato nel corso dell’anno per datori di lavoro differenti, o se, oltre al lavoro subordinato, ha svolto delle collaborazioni o ha percepito un’indennità di disoccupazione, come la Naspi.

L’Irpef è modulata ad aliquote e scaglioni:

  • sino a 15.000 euro di reddito, l’imposta è pari al 23%;
  • da 15.0001 a 28.000, 27%;
  • da 28.001 a 55.000, 38%;
  • da 55.001 a 75.000, 41%;
  • da 75.001, 43%.

detrazioni previste:
– per reddito complessivo non superiore a 8.000 euro: 1.880 euro;
– per reddito complessivo compreso tra 8.000 e 28.000 euro si deve applicare la seguente formula: 978 + [902 × (28.000 – reddito complessivo) / 20.000];
– per reddito complessivo compreso tra 28.000 e 55.000 euro si deve applicare la seguente formula: 978 × [(55.000 – reddito complessivo) / 27.000];
– Oltre 55mila euro di reddito non è prevista nessuna detrazione.

La detrazione non è cumulabile con le altre detrazioni sui redditi (da pensione, da lavoro autonomo e d’impresa minore) e deve essere rapportata ai giorni di lavoro nell’anno.

In ogni caso la detrazione sulla fascia di reddito minima non può essere inferiore a 690 euro o, per i rapporti di lavoro a tempo determinato (fra cui sono compresi anche i periodi di inattività per i quali si percepiscono i trattamenti a sostegno del reddito erogati dall’Inps), a 1.380 euro, a prescindere dal periodo lavorato.

Sono assimilati, ai fini della detrazione, ai redditi da lavoro dipendente i seguenti redditi:

  • redditi da collaborazione (co.co.co. e vecchi co.co.pro e mini coco.co.);
  • compensi corrisposti a soci di cooperative;
  • borse di studio;
  • compensi corrisposti da terzi;
  • compensi a soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • rendite vitalizie e a tempo determinato;
  • capitali e rendite da fondi pensione;
  • remunerazione dei sacerdoti.

Bonus Irpef da 80 euro

Sui redditi da lavoro e assimilati, per i contribuenti che hanno un reddito complessivo da 8mila sino a 24.600 euro annui, è dovuto anche un bonus Irpef pari a 80 euro mensili e 960 euro annui. Per i redditi da 24.600 a 26.600 euro, l’importo del bonus è ridotto secondo la seguente formula:

960 x (26.600-reddito annuale): 2.000

Per evitare di ritrovarsi con importi a debito in sede di conguaglio di fine anno, risulta opportuno chiedere al datore di lavoro, al committente, o al sostituto d’imposta in generale (può trattarsi anche di un ente previdenziale, ad esempio l’Inps, quando corrisponde la disoccupazione), in sede di tassazione mensile della pensione o dello stipendio, innanzitutto di non operare detrazioni, eventualmente di applicare anche un’aliquota di tassazione più alta.

Risulta opportuno anche chiedere al sostituto d’imposta il conguaglio ogni volta che termina un rapporto di lavoro.

Si deve comunque tener conto della presenza di eventuali familiari a carico e della spettanza di ulteriori deduzioni e detrazioni, assieme alla presenza di ulteriori redditi (ad esempio derivanti dal possesso di immobili, come l’affitto).

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