Congedo di paternità per l’anno 2019: obbligatorio e facoltativo

Congedo di paternità (facoltativo e obbligatorio)

In relazione alle nascite avvenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, il padre lavoratore dipendente (naturale, adottivo o affidatario), entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, deve usufruire del congedo obbligatorio di 5 giorni (anche non continuativi).

Tali giornate:

  • possono essere godute anche durante il congedo di maternità della madre, in quanto sono aggiuntive ad esso;
  • spettano anche qualora il padre lavoratore fruisca del congedo di paternità di cui all’art. 28 del D.Lgs n. 151/2001 (casi di grave infermità, decesso, abbandono della madre o affidamento esclusivo del bambino al padre);
  • può fruire del congedo facoltativo di 1 giorno, anche contemporaneamente all’astensione della madre.

 

L’utilizzo delle giornate facoltative da parte del padre comporta la riduzione, per il medesimo numero di giorni (uno), del congedo di maternità della madre, con conseguente anticipazione del termine finale dell’astensione post partum.

Di conseguenza, l’utilizzo del congedo facoltativo del padre (in sostituzione di un giorno di congedo obbligatorio della madre) presuppone un accordo tra i genitori e la scelta, da parte della madre, di anticipare il termine finale del proprio congedo.

Il padre lavoratore, per usufruire del congedo sia obbligatorio che facoltativo, deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 15 giorni di preavviso.

Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre.

 

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