Cessazione anticipata del contratto a termine

Cessazione anticipata del contratto a termine

La disciplina del recesso nel rapporto di lavoro a tempo determinato è contenuta nel codice civile all’art. 2119 c.c.

Ad entrambe le parti, datore e lavoratore, non è consentito recedere dal rapporto prima del termine stabilito, a meno che si verifica una giusta causa, intesa come causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Si tratta di un qualsiasi fatto di oggettiva gravità, riferibile tanto alla sfera contrattuale quanto a quella extracontrattuale.

Si dice comunemente che la giusta causa sussiste quando i fatti addotti configurano una irrimediabile negoziazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro.

Il datore può recedere, inoltre, per impossibilità sopravvenuta, con cui si intende il verificarsi di un evento che, pur se prevedibile, non era evitabile. Ad esempio, è stato considerato legittimo licenziamento per impossibilità sopravvenuta il caso di un direttore generale di una società, costituita tra quattro istituti bancari con fine di realizzare una gestione unificata delle partecipazioni, che è stato licenziato a fronte del fatto sopravvenuto (costituito dalla uscita della società del più importante degli istituti bancari) che aveva impedito la realizzazione del piano industriale (Cass. 3 agosto 2004, n. 14871).

In mancanza di una giusta causa, la parte recedente può eventualmente essere tenuta a risarcire all’altra il danno da questa subito per il recesso anticipato.

In caso di recesso consensuale delle parti dal contratto di lavoro, il datore è tenuto a comunicare la cessazione del rapporto al Centro per l’impiego competente entro 5 giorni dalla risoluzione del contratto di lavoro.

 

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