Assunzioni in apprendistato professionalizzante: riepilogo agevolazioni

Assunzioni in apprendistato professionalizzante: riepilogo agevolazioni contributive

L’Inps ha fornito un quadro riepilogativo in ordine ai benefici connessi con le assunzioni in apprendistato professionalizzante, alla luce dei diversi provvedimenti intervenuti in materia, nonché le istruzioni operative per la concreta fruizione delle agevolazioni. In particolare, vengono prese in esame le disposizioni di cui al Decreto legislativo 81/2015 per quanto riguarda le assunzioni nella predetta tipologia di apprendistato, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamenti di disoccupazione.

ASSUNZIONI BENEFICIARI INDENNITÀ DI MOBILITÀ

Riguardo ai citati lavoratori, si applica il seguente regime contributivo:
riduzione dell’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, nella  misura prevista per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile) per i primi 18 mesi dall’assunzione. In questi casi, non trova applicazione la riduzione dell’aliquota contributiva di cui alla legge 296/2006 per le aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove; esclusione dalla contribuzione di finanziamento della NasPi; esclusione, per l’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità senza limiti di età,  dalle agevolazioni previste dalla legge 183/2011; applicazione dell’aliquota contributiva a carico dell’apprendista nella misura del  5,84% per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni; esclusione dalla conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, ordinariamente previsti per i rapporti di apprendistato; previsione di un incentivo economico, a favore del datore di lavoro, in misura pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione.
 
RIEPILOGO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Periodo durata regime agevolato  (primi 18 mesi)
Aliquota contributiva complessiva= 15,84%
(10% datore di lavoro + 5,84% apprendista)

Dal termine del periodo agevolato (19° mese) Aliquota contributiva datore=misura piena Aliquota contributiva apprendista= 5,84%

Dal termine del periodo di apprendistato
Aliquota contributiva sia a carico datore di lavoro che lavoratore= misura piena

In caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali o nella disciplina dei Fondi di solidarietà ex D. Lgs. 148/2015, la misura della contribuzione è incrementata delle relative ulteriori contribuzioni di finanziamento.
Viene, inoltre, precisato che, nonostante l’abolizione delle nuove iscrizioni alle liste di mobilità e delle assunzioni agevolate di cui alla legge n. 223/1991 a decorrere dal 1° gennaio 2017, per effetto delle nuove disposizioni, le agevolazioni contributive per le assunzioni in contratto di apprendistato di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità continuano a restare in vigore, non solo per le assunzioni operate entro il 31 dicembre 2016 ed i cui effetti si protraggono oltre detto termine, ma anche per le assunzioni intervenute dopo il 31 dicembre 2016. Le predette assunzioni potranno infatti,  essere effettuate sino a quando saranno erogate le indennità di mobilità.

 

ASSUNZIONI BENEFICIARI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE
I lavoratori la cui assunzione consente l’agevolazione contributiva a favore dei rispettivi datori di lavoro sono quelli che beneficiano di uno dei seguenti trattamenti di disoccupazione (compresi coloro che, pur avendo inoltrato istanza per la prestazione, abbiano titolo alla stessa senza averla ancora materialmente percepita): Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI),
Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi); Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

Per le predette fattispecie, in linea generale  il regime contributivo da applicare è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge. In particolare:
riduzione dell’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, pari al 10% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni; per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, detta aliquota è pari all’1,5% nel primo anno di contratto, al 3,0% nel secondo anno di contratto, per tornare all’ordinaria misura del 10% negli anni successivi al secondo.

esclusione, per l’assunzione di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età, dalle agevolazioni previste dalla legge 183/2011;
applicazione contribuzione di finanziamento della NasPi, pari all’1,31% e di quella destinata ai fondi interprofessionali di formazione continua (legge 845/1978) pari allo 0,30%;

applicazione dell’aliquota contributiva a carico dell’apprendista nella misura del  5,84% per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni;

esclusione dalla conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, ordinariamente previsti per i rapporti di apprendistato..

RIEPILOGO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Periodo durata regime agevolato  (massimo 36 mesi)

Datori di lavoro con numero dipendenti inferiore a 9

Aliquota contributiva complessiva= 17,45% (11,61% datore lavoro  + 5,84% apprendista)

Aliquota contributiva complessiva=8,95 (3,11 a carico datore + 5,84 a carico apprendista) per i primi 12 mesi;

Aliquota contributiva complessiva=10,45% (4,61% a carico datore + 5,84% a carico apprendista) dal 13° al 24° mese;

Aliquota contributiva complessiva=17,45% (11,61% a carico datore+ 5,84% a carico apprendista) dal 25% al 36° mese

Dal termine del periodo di apprendistato

Aliquote contributive sia a carico datore di lavoro che lavoratore= misura piena

Anche in questi casi, qualora l’assunzione venga effettuata presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali o nella disciplina dei Fondi di solidarietà ex D.Lgs. 148/2015, la misura della contribuzione è incrementata delle relative ulteriori contribuzioni di finanziamento.
Al riguardo, viene comunque precisato che,  per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante soggetti percettori di indennità di disoccupazione, non è previsto alcun incentivo di tipo economico.
Per ciò che concerne, infine, le modalità di comunicazione delle assunzioni in  apprendistato professionalizzante senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di  trattamento di disoccupazione, in attesa del perfezionamento della relativa procedura Inps,  i datori di lavoro interessati a fruire del regime contributivo agevolato continueranno a trasmettere, attraverso il cassetto bidirezionale, la specifica dichiarazione di responsabilità, sulla base degli specifici format (allegati 1 e 2).
A tal fine, si avvarranno della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “apprendisti senza limiti di età da disoccupazione o mobilità”.
L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione all’azienda ed all’intermediario autorizzato mediante la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende.

 

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