Assegno per il nucleo familiare (ANF): casistiche e modalità

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.

Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

La domanda di Autorizzazione all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) deve essere presentata dal lavoratore all’INPS nel caso in cui, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura dell’ANF erogato dal datore di lavoro, si richieda l’inclusione di determinati familiari nel nucleo e/o l’applicazione dell’aumento dei livelli reddituali.

In particolare, la corresponsione dell’ANF deve essere autorizzata dall’INPS nei seguenti casi:
per i figli ed equiparati di coniugi/parti dell’unione civile legalmente ed effettivamente separati o divorziati/sciolti da unione civile o in stato di abbandono;
per i figli del coniuge/parte dell’unione civile nati da precedente matrimonio;
per i figli (propri o del coniuge/parte dell’unione civile) riconosciuti dall’altro genitore;
per fratelli, sorelle e nipoti del/della richiedente orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione per i superstiti;
per i nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a) richiedente;
per i minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero familiare;
per i familiari residenti all’estero di cittadino italiano, comunitario o cittadino straniero di Stato convenzionato;
per i figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, ossia nuclei familiari con almeno quattro figli o equiparati, tutti di età inferiore ai 26 anni;
per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex lege nn. 18/1980, 118/1971 o 289/1990);
per i familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%).

La domanda di Autorizzazione all’ANF deve essere presentata telematicamente all’INPS, attraverso la procedura telematica “Autorizzazione ANF” presente sul sito dell’Istituto, unitamente alla documentazione necessaria.
In alternativa, il lavoratore può presentare la domanda tramite:
il Contact center (numero verde 803164 oppure 06 164164);
gli Enti di patronato, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

L’INPS, ha fornito inoltre chiarimenti in merito alla richiesta di assegni al nucleo familiare (ANF) nel caso in cui:
nel nucleo sia presente un figlio legalmente riconosciuto da un solo genitore (ragazza madre/ragazzo padre), richiedente la prestazione;
uno dei due genitori sia deceduto e, quindi, il richiedente risulti vedova/o.

L’Istituto ha precisato che, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura dell’ANF,
in presenza di figli riconosciuti da un unico genitore o genitori vedovi con figli propri e del coniuge deceduto,
non è necessario che il richiedente inoltri telematicamente all’INPS la domanda di autorizzazione.

Nei suddetti casi, infatti, trattandosi di nuclei familiari composti da un unico genitore e dai figli dello stesso, non è ravvisabile la possibile duplicazione del pagamento.

Il lavoratore richiedente, pertanto, deve trasmettere telematicamente all’INPS solo la domanda di ANF attraverso l’apposito servizio on line.

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