Nuovo accordo per i tirocini, intesa Stato-Regione

Un nuovo accordo per i tirocini è stato firmato in conferenza Stato – Regioni.

L’accordo è utile per l’adozione di nuove “linee guida in materia di tirocini”, in aggiornamento e sostituzione delle precedenti del 24 gennaio 2013, allo scopo, come esplicitamente indicato, di superare le criticità emerse, di operare un coordinamento con i tirocini di cui al programma “garanzia giovani” e di adeguare la disciplina ai pareri resi dalle commissioni parlamentari sui decreti attuativi del Jobs Act. Nel rispetto della competenza regionale in materia, anche in questo caso le linee guida richiedono un recepimento formale da parte delle regioni, che si sono impegnate ad adeguare la propria disciplina entro il termine di 6 mesi. Come specificato nell’accordo, solo dalla data di entrata in vigore delle singole normative regionali saranno operativi gli obblighi e le sanzioni previste.

  • La conferenza ha espresso avviso favorevole condizionato, tuttavia, all’accoglimento di due modifiche, di cui si dirà nel proseguo. Si indicano di seguito gli aspetti principali della nuova disciplina, quali emergono soprattutto dal confronto con la precedente regolamentazione, ricordando che le linee guida approvate costituiscono degli standard minimi, che lasciano la possibilità alle regioni di fissare disposizioni di maggior tutela.TipologiePur riconfermando che non rientrano nella disciplina delle linee guida: i tirocini curriculari[1] (anche nella modalità di tirocinio estivo), il praticantato, i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale, i tirocini per extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso, viene indicato un più ampio ambito di applicazione della regolamentazione, superando la precedente distinzione tra tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento, tirocini in favore di soggetti svantaggiati.

    Oggetto delle nuove linee guida, sono, infatti, i tirocini extracurriculari rivolti a:

  • soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, d.lgs. n. 150/2015, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
  • lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  • lavoratori a rischio di disoccupazione;
  • soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
  • soggetti disabili o svantaggiati.DurataE’ stata uniformata la durata delle vecchie, diverse tipologie ed è oggi pari a minimo due mesi e massimo dodici (può arrivare fino a 24 per i disabili). La durata minima è di un mese per i soggetti ospitanti che operano stagionalmente. Su questo punto, la conferenza ha proposto una modifica, individuando una durata minima di 14 giorni nel caso di tirocini rivolti a studenti durante il periodo estivo.
    Il periodo di maternità, infortunio o malattia che determina la sospensione, e quindi la proroga del tirocinio, non è più pari a 1/3 della durata del tirocinio ma è pari a 30 giorni. Inoltre viene precisato che può essere sospeso nei periodi di chiusura aziendale di durata di almeno 15 giorni.
    Viene inoltre disciplinata l’interruzione del tirocinio e l’obbligo di inserire nel PFI il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori alle previsioni del ccnl relative alla attività oggetto del percorso.

    Soggetti promotori e ospitanti

    Nella lista dei soggetti promotori sono stati aggiunti gli ITS e l’ANPAL. Inoltre viene precisato che i tirocini c.d. in mobilità interregionale possono essere promossi solo da i servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro, scuole, università e ITS. Per quanto riguarda le caratteristiche del soggetto ospitante, viene dettagliata la disciplina del divieto in caso di licenziamenti effettuati nei 12 mesi precedenti.
    Inoltre, viene specificato che il medesimo soggetto non può fungere sia da promotore sia da ospitante. Vengono aggiunte specifiche condizioni di attivazione, relative a precedenti rapporti di lavoro o collaborazione col soggetto ospitante e alla possibilità di svolgere più tirocini.
    Resta in capo alle regioni, come nella precedente regolamentazione, la competenza a definire il numero di tirocini attivabile in proporzione alle dimensioni aziendali. In ogni caso, vengono riconfermati i limiti già previsti, precisando che dalla base di computo siano esclusi gli apprendisti. Invece, i rapporti a tempo determinato si contano purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. Inoltre, per le imprese con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, viene prevista la possibilità, prima assente, di superare la quota di contingentamento prevista (pari al 10%) in presenza di assunzione con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, di una determinata percentuali di tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

    Modalità di attivazione, Tutorship, Attestazione dell’attività svolta

    Vengono allegati i modelli di progetto formativo, dossier individuale e attestazione finale, tutti documenti che devono essere redatti dal soggetto promotore, in collaborazione con il soggetto ospitante. Essi, in particolare, sono di competenza del tutor del soggetto promotore, che – viene specificato – può seguire fino a 20 tirocinanti. Viene confermato, invece, che il tutor del soggetto ospitante possa seguire massimo 3 tirocinanti contemporaneamente.

    Indennità di partecipazione e sanzioni

    Viene confermata l’ammontare minimo dell’indennità obbligatoria (300 euro mensili), precisando che viene erogata a fronte di una partecipazione minima del 70% su base mensile. Vengono previste, inoltre, nuove sanzioni, consistenti nell’interdizione dall’attivazione di nuovi tirocini per determinati periodi, per specifiche violazioni. Le regioni si impegnano, infine, a promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante protocolli con le sedi territoriali dell’INL. Su questo punto, la conferenza ha proposto la seconda modifica, specificando che in detti protocolli verrà anche regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati.

 

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