Sigarette elettroniche, decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla base di quanto previsto dal comma 5bis dell’articolo 62 quater del Decreto Legislativo 504/1995, modificato dalla Legge di Bilancio 2018, con Decreto del 16 marz0 2018, e pubblicato sul proprio sito il 23 marzo 2018, ha stabilito le modalità ed i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento delle cosidette ” sigarette elettroniche “, contenenti o meno nicotina, per. gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie.

Il decreto, tuttavia, non disciplina la vendita dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio delle sigarette elettroniche.

Per quanto concerne l’istanza di autorizzazione, il decreto prevede che entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito internet(23 marzo 2018), gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie che effettuano la vendita di questi prodotti, al fine di continuare tale attività, debbono inoltrare all’ufficio dei monopli competente per territorio , la richiesta di autorizzazione conforme al modello pred isposto dall’Agenzia delle Dogane  dei Monopoli.

Le FAQ predisposte dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli precisano che l’autorizzazione non può essere riferita a più locali, ma deve essere rilasciata per ciascun locale anche se gestito da un’unica ditta individuale o società.

Nel caso in cui gli esercizi di vicinato, le farmacie  e le parafarmacie intendano in futuro esercitare la suddetta attività, prima di iniziare la vendita di tali prodotti devono presentare la suddetta istanza di autorizzazione.

Nelle FAQ si precisa che l’autorizzazione prevista dal decreto ministeriale 16 marzo 2018 si riferisce anche ai distributori automatici che vendono tali prodotti sempre a condizione che “siano installati presso locali autorizzati”..

Per gli esercizi di vicinato è previsto che l’attività di vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina dei dispositivi elettronici e meccanici e le parti di ricambio, possa essere effettuata solo se prevalente rispetto alle altre eventuali ulteriori attività, ovvero deve essere riferita al valore dell’attività corrispondente al prezzo complessivo di vendita al pubblico di beni e servizi oggetto delle due tipologie di attività.

L’informativa completa con gli altri dettagli del provvedimento è a disposizione degli Associati presso gi uffici di segreteria della Confcommercio Lecco.

 

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