Saldi invernali 2020 al via sabato 4 gennaio

Al via sabato 4 gennaio i saldi invernali 2020

Le vendite di fine stagione sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.
Le vendite di fine stagione possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi dell’anno, della durata massima di sessanta giorni,

La data di inizio dei saldi di fine stagione INVERNALI così come concordato dalla Conferenza delle Regioni, è stata individuata nel primo giorno feriale antecedente l’Epifania (4 gennaio 2020).

Per quanto riguarda le vendite promozionali, si ricorda che sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
Le vendite promozionali dei prodotti di cui all’articolo 3, comma 1 della Legge Regionale (abbigliamento e relativi accessori, calzature, articoli tessili per la casa), non possono essere effettuate nel periodo dei saldi e nei trenta giorni antecedenti.
Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui sopra.

SI RICORDA CHE PER TUTTI I CARTELLI RELATIVI ALLE VENDITE STRAORDINARIE EVENTUALMENTE APPOSTI SULLE VETRINE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEVE ESSERE ASSOLTA L’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ PRESSO I COMUNI O I CONCESSIONARI DEGLI STESSI.

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Confcommercio ricorda alcuni principi di base validi anche per i saldi invernali 2020:

1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

 

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