Attività storiche in Regione Lombardia: novità riguardanti il riconoscimento

In attuazione della legge regionale 5/2019 “Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione” sono state introdotte modifiche alla legge regionale 6/2010 e sono stati definiti i nuovi criteri e le modalità per il riconoscimento delle attività storiche in Regione Lombardia
Vengono definite attività storiche e di tradizione:
a) i negozi storici, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa;
b) i locali storici, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla
ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande;
c) le botteghe artigiane storiche, intese quali unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici.

Possono richiedere il riconoscimento regionale i negozi storici, i locali storici e le botteghe artigiane storiche che hanno svolto la propria attività per un periodo non inferiore a quaranta anni senza interruzione di continuità.
La sospensione dell’attività per un periodo continuativo non superiore a un anno non viene considerata interruzione di continuità.
Sono ammessi al riconoscimento i locali storici che svolgono la loro attività in parti annesse a più ampi complessi a carattere alberghiero e di ospitalità.
Al termine dell’iter di riconoscimento viene conferito il marchio identificativo e si viene inseriti nell’elenco regionale dei negozi storici.
L’iscrizione nell’elenco dei negozi storici lombardi è inoltre requisito necessario per accedere ai bandi di finanziamento riservati a tale tipologia di negozi.

Chi avvia il procedimento
Confcommercio Lecco è ente accreditato presso Regione Lombardia per la presentazione delle domande in oggetto. Per maggiori informazioni contattare il ns. referente, Sig. Paolo Sala, tel. 0341356911, email: p.sala@ascom.lecco.it

Costi
Nessun costo previsto da Regione Lombardia a carico del richiedente.

Quando presentare la domanda
Le proposte di riconoscimento possono essere presentate in ogni momento dell’anno, tenuto conto dei termini stabiliti al punto 2.3 dell’allegato A alla DGR n. 1503 dell’8 aprile 2019:
– entro il 15 febbraio per il provvedimento di riconoscimento che la Direzione competente per materia approva di norma entro il 15 marzo di ogni anno
– entro il 15 settembre per il provvedimento di riconoscimento che la Direzione competente per materia approva di norma entro il 15 ottobre di ogni anno.
In fase di prima applicazione le proposte possono essere presentate dalle ore 12.00 del 18 giugno alle ore 12.00 del 15 settembre 2019.

Come presentare la domanda
Le domande di riconoscimento vanno corredate dei seguenti allegati obbligatori in formato digitale:
1. la relazione illustrativa, che dovrà specificare in sintesi la storia dell’impresa, le caratteristiche dell’unità locale di riferimento, l’attività svolta, eventuali riconoscimenti e menzioni specifiche. La relazione illustrativa è da redigere utilizzando il modulo disponibile in allegato – allegato 1 – e seguendo le istruzioni per la compilazione;
2. la documentazione storica dell’impresa e dell’unità locale di riferimento comprovante la data di inizio dell’attività, i passaggi generazionali intervenuti e le fasi di gestione dell’attività: copie di vecchie licenze/autorizzazioni, visure, altra documentazione utile a ricostruire il periodo per il quale si richiede il riconoscimento;
3. la cartografia del territorio comunale interessato (in scala 1:5000 o 1:2000) con l’individuazione dell’unità locale proposta e delle relative pertinenze;
4. la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:50;
5. la documentazione fotografica dell’esterno e dell’interno dell’unità locale, adeguata a evidenziare il possesso di tutti i requisiti richiesti per la categoria di riconoscimento proposta. Minimo 5 fotografie – massimo 20 fotografie.

È inoltre possibile allegare un video – facoltativo – che documenti in forma esaustiva l’insegna, le pertinenze, i locali, gli arredi, gli strumenti e i macchinari di svolgimento dell’attività.
Per quanto riguarda le dimensioni degli allegati, documenti e immagini devono avere una dimensione massima di 5 MB ciascuno, il video di 50 MB.

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