Pacchetti turistici e servizi collegati: le novità

La nuova direttiva 2015/2302 del 25 novembre 2015 aggiorna le norme europee in materia di pacchetti turistici con l’intento di adattarle all’evoluzione del mercato e alle esigenze dei consumatori e delle imprese nell’era digitale. Le prescrizioni della precedente direttiva 90/314/CEE tutelavano infatti solo i pacchetti turistici tradizionali, lasciando giuridicamente in una in una “zona grigia” le combinazioni di servizi turistici, offerti o venduti attraverso internet, che invece necessitano di adeguata tutela.
Gli Stati membri hanno tempo fino al 1° gennaio 2018 per trasporre nei rispettivi ordinamenti la nuova direttiva, che dovrà entrare in vigore a decorrere dal 1° luglio 2018.
Riassumiamo di seguito il contenuto del provvedimento.
Viaggiatori

– La direttiva tutela i “viaggiatori”, intesi come “consumatori”, tra i quali il legislatore europeo ritiene debbano rientrare anche i rappresentanti di piccole imprese o i liberi professionisti che prenotano viaggi legati alla loro attività commerciale o professionale tramite gli stessi canali usati dai consumatori.
Non sono invece tutelati dalla direttiva gli imprenditori che acquistano pacchetti e servizi turistici collegati in base ad un accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale.

Servizi turistici

– La nuova direttiva, all’articolo 3 punto 1, definisce come “servizio turistico”:
a) il trasporto di passeggeri;
b) l’alloggio non a fini residenziali;
c) il noleggio di auto o altri veicoli a motore;
d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente parte dei servizi turistici sopra indicati.

Pacchetti turistici

– Viene definito come “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza se combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore, e prima della conclusione di un unico contratto.
In conformità all’orientamento in più occasioni espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, si considera “pacchetto” la combinazione di servizi turistici effettuata prima di qualunque contatto con il viaggiatore, su sua richiesta o in base a una selezione da questi operata. La regolamentazione del “pacchetto” è la stessa sia che la prenotazione avvenga attraverso un professionista tradizionale oppure online.
E’ comunque considerato “pacchetto turistico” l’acquisto di almeno due tipi diversi di servizi turistici, anche attraverso contratti separati con singoli fornitori, se tali servizi:
• sono stati selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento e acquistati presso un unico punto vendita;
• sono offerti, venduti o fatturati ad un prezzo forfettario o globale;
• sono pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
• sono combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici;
• sono acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti e il contratto con questo ultimo o questi ultimi è concluso al più tardi entro 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
Non è considerato pacchetto la combinazione del servizio di alloggio con uno o più servizi turistici di cui alla lettera d) dell’articolo 3 punto 1 (altri servizi turistici diversi dal trasporto, dall’alloggio e dal noleggio) se questi ultimi servizi non rappresentano una parte sostanziale del valore della combinazione, e non sono pubblicizzati come tali.

Sono considerati “altri servizi turistici”, ad esempio, l’accesso a concerti, gli eventi sportivi, escursioni o siti per eventi, visite guidate, skipass e noleggio di attrezzature sportive o trattamenti benessere. Il 18° “considerando” della direttiva, nell’obiettivo di evitare dubbi interpretativi, chiarisce che non è considerato “pacchetto” la combinazione tra il servizio di alloggio e un altro servizio turistico secondario (diverso dal trasporto di passeggeri o dal noleggio di auto o altri veicoli a motore) se quest’ultimo non rappresenta più del 25% del prezzo complessivo.
Non è considerato pacchetto la combinazione del servizio di alloggio con uno o più servizi turistici di cui alla lettera d) dell’articolo 3 punto 1, se questi ultimi servizi sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione del servizio di alloggio.
Informazioni

– Il viaggiatore deve ricevere tutte le informazioni necessarie prima dell’acquisto di un pacchetto, sia se questo venga acquistato attraverso mezzi di comunicazione a distanza o in agenzia o con altri canali di distribuzione.
I venditori insieme all’organizzatore sono responsabili della comunicazione delle informazioni precontrattuali. Per agevolare la comunicazione, in particolare nei casi transfrontalieri, i viaggiatori devono avere la possibilità di contattare l’organizzatore anche tramite il venditore da cui hanno acquistato il pacchetto.

Responsabilità

– Responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico è comunque il professionista “organizzatore” del pacchetto, indipendentemente dal fatto che tali servizi debbano essere prestati dall’organizzatore o da altri fornitori di servizi turistici. Gli Stati membri possono associare in questa responsabilità anche i “venditori”.
Il viaggiatore deve informare l’organizzatore senza indebito ritardo, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che possa aver subito in conseguenza di un difetto di conformità rilevato durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico. Il risarcimento è effettuato senza indebito ritardo.
Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità:
• è imputabile al viaggiatore;
• è imputabile a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile;
• è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

Diritto di regresso

– Qualora l’organizzatore o il venditore versino un indennizzo, concedano una riduzione di prezzo od ottemperino ad altri obblighi previsti dalla direttiva, gli Stati membri garantiscono loro il diritto di regresso nei confronti di terzi che abbiano contribuito all’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo o gli altri obblighi in questione.
Protezione in caso d’insolvenza

– Gli organizzatori devono fornire una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate da o per conto dei viaggiatori nella misura in cui i servizi pertinenti non sono eseguiti a causa del loro stato di insolvenza. Se nel contratto di pacchetto turistico è incluso il trasporto di passeggeri, gli organizzatori forniscono una garanzia anche per il rimpatrio dei viaggiatori. Gli organizzatori non stabiliti in uno Stato membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in uno Stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso uno Stato membro sono obbligati a fornire una garanzia ai sensi del diritto di tale Stato membro.

Servizi turistici collegati

– Viene definito “servizio turistico collegato” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola:
• al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;
• l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando un contratto con quest’altro professionista è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
Non sono considerati servizi turistici collegati i servizi pubblicizzati su siti web che si limitano a informare in modo generico i viaggiatori di altri servizi turistici, come ad esempio l’albergo che include sul proprio sito, indipendentemente da qualsiasi prenotazione, un elenco di tutti gli operatori di servizi di trasporto verso la sua sede, oppure nel caso siano usati cookies o metadati per inserire annunci pubblicitari sui siti web.
I professionisti che agevolano servizi turistici collegati devono informare i viaggiatori che non stanno acquistando un pacchetto e che i singoli fornitori di servizi turistici sono i soli responsabili della corretta esecuzione dei loro contratti. I professionisti che agevolano servizi turistici collegati sono tenuti a fornire protezione in caso di insolvenza per il rimborso dei pagamenti che essi ricevono. Se sono responsabili del trasporto dei passeggeri, la garanzia copre anche il rimpatrio del viaggiatore.
Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta, il professionista che agevola servizi turistici collegati, anche nei casi in cui egli non sia stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, diriga tali attività verso uno Stato membro, dichiara in modo chiaro, comprensibile ed evidente che il viaggiatore:
• non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti ai sensi della presente direttiva e che ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell’esatta esecuzione contrattuale del suo servizio;
• potrà invocare la protezione in caso d’insolvenza.

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