Condhotel: definite per decreto le condizioni di esercizio

È stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce le condizioni di esercizio dei condhotel.

Si ricorda che il decreto legge “sblocca Italia” ha definito i condhotel come esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina.

Il condhotel può nascere sia dalla trasformazione in appartamenti di una porzione di un albergo esistente (superficie netta delle unità abitative ad uso residenziale non superiore al 40% del totale della superficie netta destinata alle camere) sia dall’aggregazione ad un hotel di un certo numero di appartamenti ubicati nelle immediate vicinanze (non più di 200 metri lineari dall’edificio sede del ricevimento).

Il decreto è applicabile agli esercizi alberghieri esistenti che rispondono ad alcune specifiche condizioni, tra cui:

  • all’esito dell’intervento di riqualificazione, devono essere presenti almeno 7 camere al netto delle unità abitative ad uso residenziale
  • deve essere presente una portineria unica per tutti coloro che usufruiscono del condhotel, sia in qualità di ospiti dell’esercizio alberghiero che di proprietari delle unità abitative a uso residenziale, con la possibilità di prevedere un ingresso specifico e separato ad uso esclusivo di dipendenti e fornitori
  • deve essere assicurata la gestione unitaria e integrata dei servizi del condhotel e delle camere, delle suites e delle unità abitative arredate destinate alla ricettività e delle unità abitative ad uso residenziale, per la durata specificata nel contratto di trasferimento delle unità abitative ad uso residenziale e comunque non inferiore a 10 anni dall’avvio dell’esercizio del condhotel
  • è necessario avere effettuato un intervento di riqualificazione, all’esito del quale venga riconosciuta all’esercizio alberghiero una classificazione superiore di una stella, e minima di 3 stelle, ad eccezione degli esercizi già classificati con almeno 4 stelle
  • è necessario rispettare la normativa vigente in materia di agibilità per le unità abitative ad uso residenziale.

Ciascuna Regione, con propri provvedimenti, provvederà a disciplinare le modalità per l’avvio e l’esercizio dei condhotel. I servizi accessori di tipo alberghiero per le unità abitative a destinazione residenziale dovranno essere erogati per almeno 10 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Nel contratto di trasferimento della proprietà delle unità abitative ad uso residenziale deve essere riportata la possibilità per l’albergatore di adibire l’unità abitativa a uso residenziale a impiego alberghiero, con il consenso del proprietario.

Il gestore del condhotel è tenuto a rispettare gli obblighi di cui all’art. 109 del Tulps, provvedendo all’identificazione degli ospiti delle unità abitative a destinazione residenziale e comunicando alla questura competente le generalità delle persone ivi alloggiate, nonché gli obblighi relativi alle comunicazioni a fini statistici delle presenze turistiche.

Ai fini della rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative ad uso residenziale, ove sia necessaria una variante urbanistica, le Regioni possono prevedere, con norme regionali di attuazione, modalità semplificate per l’approvazione di varianti agli strumenti urbanistici da parte dei Comuni.

Ove la variante urbanistica non sia necessaria, i Comuni possono concedere lo svincolo parziale degli edifici destinati ad esercizio alberghiero con il cambio di destinazione d’uso a civile abitazione, previo pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione, e la possibilità di frazionamento e alienazione anche per singola unità abitativa, purché venga mantenuta la gestione unitaria. Inoltre, il vincolo di destinazione alberghiera può essere rimosso, su richiesta del proprietario della struttura alberghiera in cui si esercita il condhotel, previa restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

Le Regioni, anche quelle a statuto speciale nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali, adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto nel decreto in oggetto entro un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quindi, entro il 6 marzo 2019.

 

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