Saldo stralcio per soggetti in grave difficoltà economica

Saldo stralcio per persone in comprovata difficoltà economica

In sede di approvazione della Legge di Bilancio 2019, a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti:

  • dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
  • dall’omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

 

La situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare è non superiore a € 20.000.

In ogni caso tale situazione è considerata realizzata, a prescindere dal valore dell’ISEE, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.

La definizione in esame riguarda i debiti diversi da quelli di cui all’art. 4, DL n. 119/2018, ossia dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto l’annullamento automatico al 31.12.2018.

Al saldo / stralcio dei debiti sono applicabili, in quanto compatibili, alcune disposizioni in materia di “rottamazione-ter” di cui al DL n. 119/2018 in termini di possibilità di integrare la domanda di definizione, di effetti della definizione (sospensione dei termini di prescrizione / decadenza, non avvio di nuove procedure esecutive / prosecuzione di procedure esecutive precedentemente avviate, ecc.), di modalità di pagamento di quanto dovuto (domiciliazione sul c/c, bollettino precompilato, sportello dell’Agente della riscossione), di effetti del mancato pagamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è dilazionato il pagamento, ecc.

Modalità di adesione

Il soggetto interessato deve presentare entro il 30.4.2019 all’Agente della riscossione un’apposita dichiarazione nella quale dovrà essere attestata la situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica / apertura della procedura di liquidazione dei beni (in tal caso va allegata copia conforme del Decreto di apertura della liquidazione) e indicati, tra l’altro, i debiti che il soggetto intende definire nonché il numero di rate scelto.

Entro il 31.10.2019 l’Agente comunica al soggetto interessato:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
  • l’importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata.

Entro la predetta data l’Agente comunica l’impossibilità di estinguere il debito qualora:

  • non sussistano i requisiti previsti;

ovvero

  • la definizione abbia ad oggetto a debiti diversi da quelli ammessi.

In tal caso, se i debiti rientrano tra quelli definibili tramite la rottamazione-ter” di cui all’art. 3, DL n. 119/2018, l’Agente avvisa il debitore che gli stessi sono automaticamente inclusi in tale definizione, indicando l’ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in 17 rate, e la relativa scadenza. In particolare il versamento di quanto dovuto va effettuato alle seguenti scadenze.

Prima rata pari al 30%Entro il 30.11.2019
Rate successive di pari importo (restante 70%)A decorrere dal 2020:

entro il 31.7 e 30.11 di ogni anno

Dall’1.12.2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Versamento di quanto dovuto

Ai fini dell’estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato deve versare:

  • quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99 previste sui contributi previdenziali, nelle seguenti misure:
Valore ISEEImporto dovuto per la definizione
Non superiore a € 8.50016% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.50020% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 12.50035% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi

 

Per i soggetti per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni va effettuato il versamento del 10% di quanto dovuto a titolo di capitali e interessi;
  • quanto maturato a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2019 ovvero in forma rateale. In quest’ultimo caso:

  • il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.
Prima rata pari al 35%Entro il 30.11.2019
Seconda rata pari al 20%Entro il 31.3.2020
Terza rata pari al 15%Entro il 31.7.2020
Quarta rata pari al 15%Entro il 31.3.2021
Quinta rata pari al 15%Entro il 31.7.2021
  • non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73.

Rapporti con la “rottamazione-bis” e “la rottamazione-ter”

I debiti relativi ai carichi in esame possono essere estinti anche se già ricompresi nelle istanze di adesione alla rottamazione-bis” di cui all’art. 6, comma 2, DL n. 193/2016 e rottamazione-ter” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017, qualora il debitore non abbia perfezionato le stesse con l’integrale e tempestivo versamento delle somme dovute.

Quanto versato per tali definizioni resta definitivamente acquisito e non è ammessa la relativa restituzione; tuttavia, sarà considerato ai fini di quanto dovuto per il saldo e stralcio dei debiti.

Controlli

Qualora sussistano fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, l’Agente della riscossione procede al relativo controllo.

 

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