La rottamazione dei ruoli Bis: come estinguere il debito

La definizione agevolata consente l’estinzione del debito

Rottamazione dei ruoli  bis

Il c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018” ha esteso l’ambito di applicazione della definizione agevolata, prevista per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016, anche ai carichi affidati dall’1.1 al 30.9.2017.

Il soggetto interessato alla c.d. “ rottamazione dei ruoli –bis ” deve manifestare la volontà di avvalersene presentando un’apposita istanza, utilizzando il mod. DA-2017.

LA DEFINIZIONE DEI RUOLI
Come sopra accennato, la “nuova” definizione agevolata interessa le somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1 al 30.9.2017 e consente l’estinzione del debito, evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora in esse incluse.

La definizione:

·     si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi nonché delle somme maturate a favore dell’Agente della riscossione (a titolo di aggio / rimborso spese per procedure esecutive o notifiche di cartelle di pagamento);

·     può essere anche parziale, ossia riguardare il singolo carico iscritto a ruolo / affidato;

·     è consentita anche per i carichi costituiti esclusivamente da sanzioni;

·     riguarda i carichi:

–     definitivi per mancata impugnazione / conclusione del giudizio;

–     ancora in contestazione. Nell’istanza va dichiarata la presenza dei giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui la stessa si riferisce nonché va assunto l’impegno, da parte dell’interessato, a rinunciarvi.

 

La definizione è ammessa ancorché non siano effettuati i versamenti relativi ai piani rateali in essere.
GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI
Ai fini della definizione, il soggetto interessato deve:

·     manifestare la volontà di avvalersene presentando l’istanza entro il 15.5.2018 con l’apposito mod. DA-2017;

·     effettuare il pagamento delle somme dovute in unica soluzione entro il mese di luglio 2018 ovvero in un massimo di 5 rate di pari importo (20%) alle seguenti scadenze.

Anno 2018
Scadenza rate Luglio, settembre, ottobre, novembre
2019 Febbraio

In caso di mancato / ritardato / insufficiente pagamento delle rate, i benefici della definizione vengono meno. Quanto versato sarà considerato quale acconto dell’importo complessivamente dovuto.
L’Agente della riscossione:

·    entro il 31.3.2018 avvisa il debitore con posta ordinaria dei carichi affidati dall’1.1 al 30.9.2017 per i quali al 30.9.2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;

·    entro il 30.6.2018 comunica al debitore l’importo delle somme dovute ai fini della definizione.

Va tenuto presente che a seguito della presentazione dell’istanza e fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute per la definizione

“è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data”.
IL MOD. DA-2017
Come sopra accennato, il contribuente deve manifestare la volontà di adesione alla “rottamazione dei ruoli-bis” all’Agente della riscossione presentando, entro il 15.5.2018, l’apposito mod. DA-2017 – “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, disponibile sul sito Internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Il modello va presentato:

·     direttamente allo sportello dell’Agente della riscossione;

ovvero

·     tramite PEC utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica nello stesso riportati. In tal caso, va allegata la copia del documento d’identità del soggetto richiedente la definizione agevolata.

 

La presentazione può essere delegata, compilando l’apposito prospetto “Delega alla presentazione” contenuto nel modello, allegando copia del documento d’identità del delegante / delegato.
Nel mod. DA-2017 devono essere riportati, in particolare, le informazioni riguardanti:

·     la volontà di definire tutti i carichi ovvero soltanto alcuni di essi;

·     la scelta della modalità di effettuazione del pagamento delle somme dovute (unica soluzione o in forma rateale, massimo 5);

·     la presenza o meno della pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce l’istanza. In caso di contenzioso in corso, il contribuente assume l’impegno a rinunciarvi.

Si rammenta che il pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata può essere effettuato tramite uno dei seguenti canali:

·     portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;

·     App EquiClick;

·     sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione;

·     sportelli bancari / uffici postali / home banking;

·     punti Sisal e Lottomatica;

·     tabaccai convenzionati con Banca 5;

·     sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;

·     Postamat;

·     domiciliazione bancaria.

 

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