Ristrutturazioni edilizie: pronto il portale Enea

Ristrutturazioni edilizie: pronto il portale Enea

Nella giornata del 21 novembre 2018, è stato presentato il portale Enea per la trasmissione delle informazioni necessarie ad ottenere le detrazioni fiscali del 50% (bonus ristrutturazione) relative agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati a partire dall’anno 2018.

Al fine di meglio comprendere la disciplina in esame si ritiene opportuno fare un passo indietro e richiamare brevemente le disposizioni che sono state introdotte con la Legge di Bilancio 2018.

Con la richiamata disposizione (articolo 1, comma 3, L. 205/2017), infatti, è stato previsto che, al pari di quanto già stabilito per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, anche le informazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia  per i quali è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali del 50% devono essere oggetto di trasmissione telematica all’Enea (“Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energeticadegli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali”)

Purtuttavia, con una successiva nota dell’ENEA sono state raggiunte le seguenti conclusioni: “Tenuto conto che l’obiettivo della legge è il monitoraggio energetico, l’ENEA ritiene che la trasmissione dei dati debba avvenire solamente per gli interventi che comportano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, tipicamente quelli previsti dal DPR 917/86, articolo 16-bis, lettera h”.

Ricordiamo, a tal proposito, che possono accedere al c.d. “bonus ristrutturazione” i seguenti interventi richiamati dall’articolo 16-bis Tuir:

  • gli interventi di manutenzione ordinariamanutenzione straordinariarestauro e risanamentoconservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali;
  • gli interventi di manutenzione straordinariarestauro e risanamento conservativo e ristrutturazioneedilizia effettuati su singole unità immobiliari;
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi nonché alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992;
  • gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illecitida parte di terzi;
  • gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia; giova ricordare che questi interventi possono beneficiare dell’agevolazione anche in mancanza di opere edilizie propriamente dette, purché sia acquisita idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici;
  • gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
  • gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

In considerazione di quanto sopra esposto, dunque, l’obbligo di trasmissione dei dati al portale Enea non riguarda tutti gli interventi appena richiamati, ma è previsto solo con riferimento agli interventi per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Solo al ricorrere di quest’ultima fattispecie, pertanto, l’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.  Per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è compresa tra il 01.01.2018 e il 21.11.2018 il termine dei 90 giorni decorre dal 21.11.2018.

 

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