Registratori telematici: ok alla duplicazione per i ticket restaurant

REGISTRATORI TELEMATICI: OK ALLA DUPLICAZIONE PER TICKET RESTAURANT

La normativa che disciplina la memorizzazione dei corrispettivi ed il relativo invio telematico all’Agenzia delle Entrate prevede la necessità di rilasciare il documento commerciale anche in presenza di operazioni “pagate” tramite i c.d. “ticket restaurant”. In tale contesto i registratori telematici inviano all’Agenzia delle Entrate anche l’ammontare di tali operazioni, ancorché l’operatore fatturi alla società emittente le proprie competenze, con conseguente duplicazione dei dati (corrispettivi e fattura emessa). Con una recente Risposta l’Agenzia ha precisato che, poiché l’IVA a debito “nasce” con l’emissione della fattura, l’Ufficio in sede di controllo terrà presente che in tali situazioni si può verificare un “disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente”. Inoltre l’Agenzia ha esaminato la certificazione richiesta in caso di:
− rivendita di beni per la quale è riconosciuto un “aggio”;
− servizio di “bike sharing”.

Al fine del corretto assolvimento dell’obbligo di memorizzazione / invio dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate tramite registratori telematici (RT), è sorta la questione riguardante la gestione delle operazioni per le quali sono utilizzati i c.d. “ticket restaurant” (o buoni / carte similari), con emissione del documento commerciale al momento del “pagamento” con il ticket restaurant e successiva fatturazione delle stesse operazioni al soggetto che ha emesso i ticket.
Al ricorrere di tali fattispecie, infatti, si è rilevato che gli importi relativi alla medesima operazione vengono inviati all’Agenzia delle Entrate sia come corrispettivi tramite i registratori telematici (in quanto l’importo del documento commerciale emesso per l’operazione “pagata” con il ticket restaurant, così come quello emesso con la dicitura “corrispettivo non riscosso”, concorre alla formazione dell’importo totale dei corrispettivi giornalieri) sia come dati della fattura elettronica tramite SdI, con conseguente duplicazione degli stessi.
In merito a tale questione, a seguito di uno specifico interpello con il quale è stata evidenziata tale situazione, è intervenuta l’Agenzia con la recente Risposta 7.10.2019, n. 394 con la quale:
OO oltre a specificare il comportamento da tenere al ricorre di operazioni con “ticket restaurant”;
OO si è espressa in merito alla gestione delle cessioni per le quali è previsto il riconoscimento di un “aggio” (nel caso di specie, biglietti / abbonamenti dell’autobus).
Inoltre, con la Risposta 8.10.2019, n. 396 la stessa Agenzia ha illustrato la modalità di certificazione del servizio di “bike sharing”.

OPERAZIONI CON “TICKET RESTAURANT”
Il caso oggetto della citata Risposta n. 394 riguarda un bar / pasticceria obbligato all’invio telematico dei corrispettivi dall’1.7.2019 (volume d’affari 2018 superiore a € 400.000), che nell’ambito della propria attività accetta ticket restaurant per i quali, come di consueto:
OO emette il documento commerciale al momento dell’utilizzo del ticket da parte del cliente del bar / pasticceria;
OO emette fattura elettronica alla ditta fornitrice dei ticket, con cadenza periodica.
L’Agenzia delle Entrate, confermando tacitamente la correttezza di tale “procedura”, in merito all’invio telematico dei dati da registratori telematici precisa che:
“dalle specifiche tecniche emerge come, similmente a quanto accade per i corrispettivi non riscossi, anche gli importi dei tickets restaurant sono compresi nell’importo complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, nonostante gli stessi debbano poi essere fatturati alla società emittente”.
In altre parole, quindi, l’Agenzia giunge alla conclusione che:
OO è da ritenere corretto che i corrispettivi relativi alle operazioni:
– “pagate” dai clienti con ticket restaurant;
– con “corrispettivo non riscosso”;
concorrano alla formazione dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri trasmesso telematicamente dal RT all’Agenzia delle Entrare;
OO resta fermo che, ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72, l’esigibilità dell’IVA si realizza:
– con il pagamento del controvalore dei ticket da parte della società emittente;
ovvero
– con l’emissione della fattura se antecedente al pagamento.
NB
Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate terrà conto che, in applicazione di quanto sopra esposto, potrà verificarsi un disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente.
Da tale “riconoscimento” non risulta comunque chiaro il comportamento che sarà adottato dall’Ufficio.
Riscontrato il “disallineamento” e la presenza di corrispettivi non riscossi (collegati all’uso di ticket restaurant), l’Ufficio invierà una “segnalazione di anomalia” al contribuente, giustificabile da quest’ultimo con la presenza di ticket, ovvero non invierà al contribuente alcuna “segnalazione di anomalia”?

OPERAZIONI CON “AGGIO”
Come sopra accennato nella Risposta n. 394 l’Agenzia affronta anche la questione riguardante le operazioni per le quali al rivenditore del bene è riconosciuto un “aggio”.
Il caso di specie riguarda la rivendita di biglietti ed abbonamenti degli autobus per i quali il gestore
del bar / pasticceria, ancorché non obbligato, ha scelto di emettere il documento commerciale.
Ciò comporta che i relativi importi concorrono alla formazione dell’importo totale dei corrispettivi giornalieri che il RT invia all’Agenzia delle Entrate, con conseguente attribuzione di importi “non imputabili” al rivenditore.
Con riferimento a tale fattispecie l’Agenzia precisa che in tali casi:
“l’IVA è assolta a monte dal gestore del servizio di trasporto … e, ai fini delle imposte sul reddito, il corrispettivo del rivenditore è costituito dall’aggio, che deve essere separatamente documentato mediante emissione di fattura nei confronti del gestore del servizio … l’istante [rivenditore] non è tenuto ad emettere il «documento commerciale» all’atto della cessione dei titoli di trasporto. In tal senso sono stati impostati i registratori di cassa, che, dunque, non prevedono un sistema di memorizzazione specifico di tali somme”.
Da quanto sopra sembra di dover concludere che non risulta possibile scegliere di emettere anche per le operazioni con “aggio” un documento commerciale (scelta collegabile all’esigenza di controllare la “cassa” quotidianamente movimentata).

SERVIZIO DI “BIKE SHARING”
Con la citata Risposta 8.10.2019, n. 396 l’Agenzia ha fornito le modalità di certificazione del servizio di “bike sharing” così strutturato:
OO le biciclette sono chiuse con lucchetti elettronici e l’apertura degli stessi è possibile previa scansione dei QR Code presenti sulle biciclette;
OO una volta scansionato il QR Code il cliente procede con il pagamento che può avvenire esclusivamente tramite PayPal oppure carta di credito;
OO quando il sistema informatico rileva l’avvenuto pagamento l’applicazione invia un impulso elettronico al lucchetto scansionato che si sblocca automaticamente;
OO il periodo di noleggio termina automaticamente quando il cliente richiude il lucchetto della bicicletta presso uno dei totem segnalati all’interno dell’applicazione;
OO qualora il cliente non richiuda il lucchetto della bicicletta entro le ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il prelievo, il servizio addebita automaticamente, sul plafond della carta di credito del cliente, un’ulteriore importo pari a quello corrisposto all’atto del prelievo della bicicletta.
Dopo aver evidenziato che il servizio così strutturato non è riconducibile tra i servizi elettronici,
richiamando la Risoluzione 16.12.2008, n. 478/E, l’Agenzia ribadisce che lo stesso è un “servizio
complesso” riconducibile alla locazione onerosa di cosa mobile.
Tale servizio va certificato con l’emissione dello scontrino / ricevuta fiscale ovvero, per i soggetti interessati dall’obbligo di memorizzazione / invio telematico all’Agenzia delle Entrate, tramite documento commerciale emesso con RT. Quest ultimo, previo accordo con il destinatario,può essere emesso e inviato al cliente – utilizzatore in formato elettronico, come previsto dall’art. 1, comma 4, DM 7.12.2016.

• Art. 2, D.Lgs. n. 127/2015
• Risposte Interpello Agenzia Entrate 7.10.2019, n. 394 e
8.10.2019, n. 396

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