Pec: prerequisito per l’attività d’impresa

Pec: prerequisito per l’attività d’impresa

Il Decreto Semplificazioni (D.L 76/2020) considera il domicilio digitale Pec come prerequisito necessario per svolgere l’attività d’impresa ed essere regolarmente iscritti al Registro imprese delle Camere di commercio.
• Aziende – Entro l’1 ottobre 2020, le imprese dovranno:
o verificare se il proprio indirizzo Pec è attivo e iscritto nel Registro delle Imprese;
o acquisire eventualmente un nuovo indirizzo Pec;
o Pec d’ufficio: per le aziende inadempienti dopo l’1 ottobre .2020, oltre alla sanzione, il conservatore dell’ufficio del Registro delle Imprese procederà ad assegnare d’ufficio un domicilio digitale in sola ricezione dei documenti.
• Professionisti – Per i professionisti iscritti agli Albi, la verifica del domicilio digitale è affidata agli Ordini territoriali di appartenenza. A differenza di quanto previsto per le imprese, nel caso dei professionisti l’art. 37, c. 1, lett. e) del Decreto Semplificazioni (in fase di conversione) non pone una data entro la quale effettuare questa comunicazione. La norma riconosce 30 giorni per adempiere, una volta che il professionista abbia ricevuto la diffida a adempiere dal proprio Ordine, pena la sospensione dall’Albo fino all’avvenuto adempimento.
• “Semplificazione” – Trattandosi di “semplificazioni”, ci preme segnalare che fuori dall’Italia il sistema è rarissimo se non inesistente: l’impresa o il professionista non dovrebbero mai ricorrere a comunicazioni Pec con l’estero, se non dopo accordi precisi con il destinatario. Nessun sistema giuridico impone un adempimento massivo di questo tipo, i cui oneri sono a totale carico dei contribuenti stessi

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