Nuovo credito d’imposta per le edicole

Nuovo credito d’imposta per edicole e rivenditori di giornali: l’agevolazione è riconosciuta per il 2019 e 2020

La legge di bilancio 2019 (art. 1 commi 806-809 della L. 145/2018) introduce, per gli anni 2019 e 2020, un nuovo credito d’imposta per le edicole e alcuni rivenditori di giornali e riviste.

Possono beneficiare dell’agevolazione gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

L’agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento.
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DLgs. 170/2001, richiamato dalla norma agevolativa, possono essere autorizzate all’esercizio di un punto vendita non esclusivo:
– le rivendite di generi di monopolio;
– le rivendite di carburanti e di oli minerali, con il limite minimo di superficie pari a 1.500 mq;
– i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
– le strutture di vendita medie e grandi, nonché i centri commerciali (come definite dall’art. 4, comma 1, lettere e), f) e g) del DLgs. 31 marzo 1998 n. 114), con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq;
– gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 mq;
– gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Quanto alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.
Il credito d’imposta spetta nella misura massima di 2.000 euro.

L’agevolazione è comunque riconosciuta nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2019 e di 17 milioni di euro per l’anno 2020.

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 ed è riconosciuto nel rispetto del regime “de minimis” (regolamento Ue 1407/2013).

Di prossima emanazione le disposizioni attuative

Si attende l’emanazione del decreto attuativo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, secondo la norma agevolativa, dovrebbe avvenire entro marzo (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio)

 

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