Niente invio telematico per distributori di tabacchi e schede telefoniche

Niente invio telematico per i distributori di tabacchi, gratta e vinci e schede telefoniche

Come noto, l’obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi dei distributori automatici:

− è partito dall’1.4.2017 per i distributori che dispongono, tra l’altro, di una “porta di comunicazione”;

− partirà dall’1.1.2018 per i distributori automatici privi della “porta di comunicazione”.

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate è tornata sull’argomento individuando alcune fattispecie di esclusione dal predetto obbligo.

In particolare, l’Agenzia riconosce l’esclusione per le operazioni assoggettate al regime IVA c.d. “monofase”, tra le quali le

cessioni di:

− tabacchi;

− ricariche telefoniche;

− biglietti delle lotterie istantanee.

Nel caso in cui il distributore eroghi anche “altri” beni / prodotti, ordinariamente assoggettati ad IVA, l’invio riguarderà soltanto i corrispettivi di tali beni / prodotti.

 

Come noto l’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 127/2015 ha introdotto, dal 2017, l’obbligo di memorizzare

e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri da parte dei

soggetti che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite distributori automatici

(c.d. “vending machine”). A tal fine:

  • con il Provvedimento 30.6.2016, l’Agenzia delle Entrate ha definito la disciplina transitoria

applicabile fino al 31.12.2022, individuando i dati da trasmettere, le regole tecniche e i termini

per la trasmissione telematica, con particolare riferimento ai distributori dotati, tra l’altro, di una

“porta di comunicazione” attraverso la quale trasferire i dati ad un apposito dispositivo per il

successivo invio all’Agenzia delle Entrate;

  • l’art. 4, comma 6, DL n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, ha:

differito all’1.4.2017 la decorrenza del predetto obbligo;

− previsto che l’Agenzia delle Entrate possa stabilire termini ulteriormente differiti (rispetto

all’1.4.2017) “in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori

automatici;

  • con la Risoluzione 21.12.2016, n. 116/E l’Agenzia delle Entrate, oltre a fornire alcuni chiarimenti

in merito alle caratteristiche dei distributori automatici interessati all’invio dei dati

dall’1.4.2017, ha individuato alcune fattispecie escluse dall’obbligo in esame;

  • con il Provvedimento 30.3.2017, sempre per il periodo transitorio che durerà fino al 31.12.2022,

l’Agenzia delle Entrate ha fornito l’iter ed i termini per la trasmissione dei dati relativi alle

cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate tramite gli “altri” distributori automatici,

ossia quelli privi di una porta di comunicazione”.

 

ESCLUSIONI

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Risoluzione n. 116/E, l’obbligo di

memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi non interessa:

  • le fattispecie per le quali non si è in presenza di un distributore automatico che presenta le

caratteristiche tecniche previste dai citati Provvedimenti (distributori elettronici con o senza

porta di comunicazione).

Ciò interessa, ad esempio, i distributori meccanici di palline contenenti piccoli giochi per

bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che controlla

l’erogazione, diretta o indiretta, e memorizza le somme incassate;

  • gli apparecchi che non erogano direttamente o indirettamente beni / servizi, ma fungono

da mero strumento di pagamento e forniscono solo l’attestazione / quantificazione di un bene /

servizio reso in altro modo o tempo (ad esempio, pedaggi autostradali);

  • i distributori di biglietti di trasporto e di sosta. Tali apparecchi automatici, infatti, non solo

fungono da mero strumento di pagamento del servizio, ma “certificano” fiscalmente il servizio

così come previsto dagli artt. 12, comma 1, Legge n. 413/91 e 1, comma 1, DM 30.6.92. Di

conseguenza possono essere considerate escluse le biglietterie automatiche:

− per il trasporto (treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc.);

− per la sosta, regolamentata (parcheggi “aree blu”) e non regolamentata;

− “che possono essere ricondotte all’alveo delle stesse”, come ad esempio, le apparecchiature

che consentono l’acquisto di skipass.

Il citato Provvedimento 30.3.2017 specifica inoltre che non rientrano nella normativa in esame:

  • i distributori automatici gestiti direttamente dai Comuni, per i quali va fatto riferimento alle

Convenzioni di cooperazione informatica in vigore tra Agenzia delle Entrate e Comuni;

  • i distributori automatici di carburanti, per i quali è prevista l’emanazione di un ulteriore

Provvedimento.

 

LE “ULTERIORI” ESCLUSIONI RICONOSCIUTE DALL’AGENZIA

Nella recente Risoluzione 5.4.2017, n. 44/E, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver confermato le

esclusioni esposte nella citata Risoluzione n. 116/E (sopra riepilogate), evidenzia che:

necessario presupposto della previsione normativa è che la cessione eseguita dia luogo ad

un corrispettivo, rilevante ai fini IVA, imputabile in capo al soggetto che la effettua”.

Da ciò consegue che:

qualora l’imposta sull’operazione avvenuta tramite distributori automatici sia già stata

assolta in una fase precedente e chi la effettua non ne può determinare alcun elemento –

fungendo, di fatto, da semplice mandatario di altro soggetto che ha adempiuto gli obblighi del

caso – le previsioni del D.Lgs. n. 127 del2015 non troveranno applicazione.”

In applicazione di tali considerazioni vanno quindi escluse dall’invio dei dati in esame le

operazioni assoggettate al regime IVA c.d. “monofase” di cui all’art. 74, DPR n. 633/72.

In particolare, tra dette operazioni rientrano:

  • le cessioni di tabacchi e altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione

Autonoma dei monopoli di Stato.

Detti beni, infatti, devono essere pagati dal rivenditore all’atto dell’acquisto, con le modalità

prescritte dall’Amministrazione, sono venduti al pubblico al prezzo stabilito dalla tariffa di

vendita, e per gli stessi i rivenditori sono “retribuiti ad aggio”;

  • le cessioni di ricariche telefoniche.

Ciò in considerazione del fatto che il soggetto passivo è il titolare della concessione /

autorizzazione ad esercitare la fornitura di servizi di telecomunicazione che, versando l’imposta

sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente, assolve anche l’IVA relativa ai compensi,

comunque denominati, riconosciuti dallo stesso ai soggetti terzi che si occupano dei servizi di

distribuzione / vendita / abilitazione / ricarica, ecc.;

  • la vendita di biglietti delle lotterie istantanee (c.d. “gratta e vinci”).

Tali cessioni sono esenti IVA e non soggette a fatturazione ai sensi degli artt. 10, comma 1, n.

6) e 21, comma 6, lett. c), DPR n. 633/72. Anche tali beni, analogamente ai tabacchi, sono

ceduti esclusivamente dall’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato e per gli stessi i

rivenditori sono “retribuiti ad aggio”.

Nel caso in cui tramite il distributore automatico siano erogati sia i citati beni che “altri” beni

(ad esempio, caramelle, cartine per sigarette, ecc.), ordinariamente assoggettati ad IVA,

l’invio dei dati dovrà riguardare soltanto le cessioni di tali “altri” beni.

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