Legge di Stabilità 2016, ecco le principali novità fiscali

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di Stabilità 2016, in vigore dall’1 gennaio 2016 contenente numerose novità fiscali.
Le principali novità fiscali riguardano la riduzione aliquota Ires, il bonus dispositivi risparmio consumo energetico, i nuovi termini per l’accertamento, la nuova rateazione cartelle, la nuova aliquota gestione separata Inps, il bonus riqualificazione alberghi, il credito d’imposta e le deduzioni forfettarie per autotrasportatori, il limite all’utilizzo dei contanti, l’estensione dei pagamenti elettronici.

Ma ecco le principali novità fiscali:
NOVITÀ FISCALI IMU
Immobili in comodato a parenti
In sede di approvazione è stato rivisto il trattamento dell’unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale, ora disciplinato dalla nuova lett. 0a) introdotta nel comma 3 dell’art. 13, DL n. 201/2011. Tale fattispecie non rientra quindi più nella potestà regolamentare del Comune.
In particolare, ai sensi della citata lett. 0a), la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
• il contratto sia registrato;
• il comodante:
 possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
 risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti.
Esenzione terreni agricoli
È confermata la rivisitazione della tassazione applicabile ai terreni agricoli. In particolare, è riconosciuta l’esenzione IMU per i terreni agricoli:
• ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9;
• posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
• ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001;
• ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Conseguentemente sono abrogate le disposizioni relative alla determinazione della base imponibile di detti terreni (art. 13, commi 5 e 8-bis, DL n. 201/2011) nonché all’individuazione dei terreni agricoli imponibili / esenti IMU per il 2014 e 2015 (art. 1, commi da 1 a 9-bis, DL n. 4/2015).
Esenzione immobili cooperative edilizie
In sede di approvazione, integrando l’art. 13, comma 2, lett. a), DL n. 201/2011, l’esenzione IMU prevista per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari è riconosciuta anche nel caso in cui gli immobili di dette cooperative sono destinati a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
Riduzione IMU immobili locati a canone concordato
In sede di approvazione, inserendo il nuovo comma 6-bis all’art. 13, DL n. 201/2011, è disposto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l’ammontare dell’IMU dovuta, così come risultante dall’applicazione dell’aliquota fissata dal Comune, è ridotto del 25% (va versato il 75%).
NOVITÀ FISCALI TASI
Esenzione abitazione principale
È confermata che l’esenzione TASI già riconosciuta per i terreni agricoli è estesa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Conseguentemente sono modificati anche:
• il comma 639, che ora individua nel possessore e nell’utilizzatore i soggetti passivi TASI con esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dall’uno o dall’altro nonché dal relativo nucleo familiare;
• il comma 681, il quale ora dispone che, nei casi in cui l’immobile costituisca abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se il regolamento / delibera comunale non disciplina tale aspetto.
Tali disposizioni non trovano applicazione per le abitazioni principali di lusso per le quali, in base alla disciplina “generale” TASI, l’imposta è dovuta e, in presenza di un proprietario e di un detentore, la stessa è versata da ciascuno nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura fissata dalla norma nazionale.
Fabbricati “beni merce”
È confermata l’integrazione del comma 678, Finanziaria 2014, in base alla quale per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, c.d. “beni merce”, l’aliquota TASI è ridotta allo 0,1% fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati.
I Comuni possono aumentare detta aliquota fino allo 0,25% ovvero diminuirla fino ad azzerarla.
Maggiorazione aliquote
In sede di approvazione è stato stabilito che per il 2016, con riferimento agli immobili non esenti, il Comune può mantenere le maggiorazioni TASI di cui all’art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, nella stessa misura applicata per il 2015.
Si rammenta che secondo il citato comma 677 il Comune può determinare l’aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6‰ e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015 tale aliquota massima non può eccedere il 2,5‰.
Detti limiti possono essere maggiorati di un ulteriore 0,8‰ a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
In merito al termine ultimo di approvazione delle delibere / regolamenti comunali riguardanti le aliquote TASI per il 2015, è stato espressamente previsto che il termine per deliberare il bilancio di previsione per il 2015 da parte del Comune, cui è ancorato il termine per deliberare le aliquote TASI “deve intendersi riferito al 31 luglio 2015, in quanto ultimo giorno del mese di luglio”.
Riduzione TASI immobili locati a canone concordato
Analogamente a quanto previsto ai fini IMU, anche ai fini TASI è introdotta una riduzione dell’imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98.
In particolare, al comma 768, Finanziaria 2014 è aggiunto un nuovo periodo in base al quale “per gli immobili locati a canone concordato … l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune … è ridotta al 75 per cento”.
REVISIONE / AGGIORNAMENTO RENDITE CATASTALI
È confermato che a decorrere dall’1.1.2016 la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, di cui alle categorie catastali D ed E, va determinata tramite stima diretta “tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”.
Dalla stima diretta volta alla quantificazione della rendita catastale vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Da ciò consegue che non risultano più assoggettati ad IMU gli impianti ed i macchinari “imbullonati”.
A decorrere dalla stessa data è possibile presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti (procedura DOCFA), in base a dette nuove modalità.
Solo per il 2016, se l’atto di aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016, la rendita catastale rideterminata ha effetto dall’1.1.2016.
Ciò comporta che per la determinazione dell’IMU 2016, in deroga alla regola generale di cui all’art. 13, comma 4, DL n. 201/2011 (rilevanza della rendita catastale risultante all’1.1 dell’anno di imposizione), è possibile considerare la nuova rendita catastale rideterminata.
NUOVO REQUISITO AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”
In sede di approvazione, in materia di agevolazioni “prima casa”, è stato introdotto il nuovo comma 4-bis alla Nota II-bis), DPR n. 131/86 in base al quale il soggetto già proprietario della “prima casa” può acquistare la “nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.
Se entro detto termine annuale la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione delle agevolazioni.
DETRAZIONE IVA ACQUISTO UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI
In sede di approvazione è stata inserita un’interessante agevolazione consistente nella possibilità di detrarre dall’IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’IVA relativa all’acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione:
• spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2016;
• va ripartita in 10 quote annuali.
RIDUZIONE ALIQUOTA IRES
In sede di approvazione è stato previsto che a decorrere dall’1.1.2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016, l’aliquota IRES è fissata nella misura del 24% (anziché 27,5%). Conseguentemente:
• dalla stessa data, è fissata all’1,20% la misura della ritenuta a titolo d’imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società in uno Stato UE / SEE di cui all’art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73;
• è demandata ad un apposito DM la rideterminazione della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze, ora fissata nella misura del 49,72%, nonché di quella relativa agli utili percepiti dagli enti non commerciali (ora pari al 77,74%).
Al fine di evitare che tali modifiche comportino l’aumento della quota imponibile per i soggetti di cui all’art. 5, TUIR (società di persone e soggetti equiparati) è disposto che le nuove percentuali non trovano applicazione con riferimento a detti soggetti.
LEASING AGEVOLATO “PRIMA CASA”
In sede di approvazione è stata introdotta una serie di interessanti disposizioni tendenti a agevolare l’acquisto della “prima casa” mediante un contratto di leasing.
Il ricorso a tale modalità d’acquisto consente di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alle nuove lett. i-sexies.1) e i-sexies.2) del comma 1 dell’art. 15, TUIR, relativamente:
a) ai canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore a € 8.000;
b) al prezzo di riscatto per un importo non superiore a € 20.000.
Quanto sopra è riconosciuto a condizione che:
• l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;
• il soggetto interessato:
 abbia un’età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore a € 55.000 all’atto della stipula del contratto;
 non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
Se il soggetto ha un’età pari o superiore a 35 anni la predetta detrazione è ridotta del 50%.
La nuova detrazione spetta alle condizioni previste relativamente agli interessi passivi ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale di cui alla lett. b) del citato art. 15.
Sono previste altresì le seguenti agevolazioni ai fini delle imposte indirette:
• è applicata l’imposta di registro dell’1,50% alle cessioni di case di abitazioni non di lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere concesse in leasing ricorrendo i requisiti “prima casa”, in capo all’utilizzatore, di cui alla Nota II-bis all’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
• le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (€ 200).
Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall’impresa di costruzioni l’imposta di registro e ipocatastali sono applicabili in misura fissa.
In caso di cessione del contratto di leasing in esame è applicabile l’imposta di registro del 9%, ridotta all’1,5% in presenza delle condizioni “prima casa”.
L’agevolazione in esame è applicabile dall’1.1.2016 al 31.12.2020.
BONUS DISPOSITIVI RISPARMIO CONSUMO ENERGETICO
In sede di approvazione è stata estesa la detrazione IRPEF / IRES del 65% anche alle spese sostenute per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento / produzione di acqua calda / di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.
A tal fine, i dispositivi di cui sopra devono:
• mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
• mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
• consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
NUOVI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO
In sede di approvazione sono stati allungati i termini di accertamento in capo all’Ufficio ai fini IVA / II.DD. di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73 come segue:
• entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell’attuale quarto);
• entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell’attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione.
Contestualmente è stato eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato penale ex D.Lgs. n. 74/2000.
Le novità sopra accennate sono applicabili agli avvisi relativi al 2016 e anni successi. Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini.
NUOVA RATEAZIONE CARTELLE
In sede di approvazione, ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015 dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito di:
• accertamento con adesione;
• rinuncia all’impugnazione;
è riconosciuta la possibilità di essere riammessi alla rateazione, secondo il piano originario, limitatamente alle imposte dirette purché riprendano il versamento della prima delle rate scadute entro il 31.5.2016.
A tal fine, entro 10 giorni successivi al versamento il soggetto interessato deve trasmettere copia della relativa quietanza all’Ufficio che dispone la sospensione delle somme eventualmente iscritte a ruolo, anche se rateizzate ex art. 19, DPR n. 602/73.
Quest’ultimo ricalcola le rate dovute considerando tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci del piano di rateazione originario e, una volta verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio delle somme iscritte a ruolo.
Qualora siano versate somme superiori all’importo ricalcolato, le stesse non sono ripetibili.
In caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive, il contribuente decade dal piano di rateazione al quale è stato riammesso, senza ulteriori proroghe.
La rateazione non è concessa se è richiesta dopo una segnalazione ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 (inadempimento del contribuente al pagamento di somme iscritte a ruolo di importo pari o superiore a € 10.000), limitatamente agli importi oggetto della stessa.
RISCOSSIONE CANONE RAI
Sono state modificate alcune disposizioni contenute nel RD n. 246/38 in materia di canone RAI prevedendo in particolare che, a decorre dall’1.1.2016:
• il canone di abbonamento per uso privato è ridotto a € 100 (anziché € 113,5) per il 2016;
• la mera esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente.
Al fine di superare le presunzioni previste dal citato Decreto, è ammessa esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, come previsto in sede di approvazione, va presentata all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Sportello SAT con modalità che saranno definite da un prossimo Provvedimento. La stessa ha validità per l’anno in cui è presentata;
• il canone è dovuto una sola volta, in relazione a tutti gli apparecchi, detenuti nei luoghi adibiti dal contribuente a propria residenza e dimora, dallo stesso e dai soggetti appartenenti alla sua famiglia anagrafica così come definita dall’art. 4, DPR n. 223/89;
• il pagamento del canone, per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura, avviene previo addebito dello stesso nelle fatture emesse dall’azienda fornitrice dell’energia elettrica.
In sede di approvazione è stata prevista la ripartizione in 10 rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza di pagamento successiva a quella delle rate (le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre).
Per il 2016 nella prima fattura successiva all’1.7.2016 saranno addebitate cumulativamente tutte le rate scadute;
• è demandato ad un apposito DM la definizione, tra l’altro, delle modalità attuative del nuovo metodo di pagamento e della rateizzazione del canone.
In sede di approvazione è stato previsto che, a decorrere dall’1.1.2016, non è più possibile presentare la denuncia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento in base al quale l’apparecchio può essere racchiuso in un apposito involucro adeguatamente sigillato da parte della GdF al fine di impedirne il funzionamento
ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS
L’aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016 è confermata nella misura prevista per il 2014, pari al 27%.
Considerato l’aumento dello 0,72% l’aliquota contributiva 2016 è quindi pari al 27,72%.
BONUS RIQUALIFCAZIONE ALBERGHI
In sede di approvazione il credito d’imposta previsto dall’art. 10, DL n. 83/2014 a favore delle strutture turistico-alberghiere, è stato esteso anche alle spese per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura complessiva nei limiti e con le modalità previste dall’art. 11, DL n. 112/2008.
Con un apposito DM saranno stabilite le disposizioni attuative del bonus in esame con riferimento in particolare alle:
• tipologie di strutture ricettive ammesse al beneficio;
• tipologie di interventi ammessi al beneficio;
• procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande;
• soglie massime di spesa per singola voce di spesa sostenuta;
• procedure di recupero nel caso di utilizzo illegittimo del credito d’imposta.
Nuovi criteri classificazione strutture / imprese ricettive
In sede di approvazione, con l’aggiunta del nuovo comma 2-ter al citato art. 10, è previsto l’aggiornamento, tramite un apposito DM, dei criteri per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenuto conto:
• delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali;
• dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.
CREDITO D’IMPOSTA GASOLIO AUTOTRASPORTATORI
In sede di approvazione è stato previsto che il credito d’imposta relativo al gasolio a favore degli autotrasportatori di cui all’Elenco 2, allegato alla Finanziaria 2014, a decorrere dal 2016 non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI
In sede di approvazione è stato previsto che le deduzioni forfetarie ex art. 66, comma 5, TUIR a favore degli autotrasportatori, a decorrere dal 2016, spettano:
• in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa;
• nella misura del 35% del predetto importo per i trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.
LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE
Con la modifica dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 è aumentato da € 1.000 a € 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.
In sede di approvazione è stato previsto che relativamente al servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. “Money transfer”) la soglia rimane pari a € 1.000.
È prevista altresì l’abrogazione delle seguenti disposizioni:
• art. 12, comma 1.1., DL n. 201/2011 che prevede(va) l’obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità diverse dal contante;
• art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014 che prevede(va) l’obbligo da parte dei soggetti della filiera dell’autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto.
ESTENSIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI
In di approvazione l’obbligo di “accettare” i pagamenti tramite POS da parte dei soggetti esercenti l’attività di vendita / servizi è stato esteso alle carte di credito ed opera a prescindere dall’importo (è stato eliminato il riferimento agli importi minimi).
Il predetto obbligo può essere disatteso in caso di “oggettiva impossibilità tecnica”.
Merita sottolineare che con un apposito DM saranno fissate oltre alle modalità attuative anche le sanzioni applicabili in caso di violazione del predetto obbligo.
Le modalità di pagamento in esame, inoltre, saranno estese dall’1.7.2016, anche al pagamento del parcheggio nelle “aree blu”.
“CARD CULTURALE” DICIOTTENNI
In sede di approvazione è prevista l’assegnazione, a tutti i cittadini italiani / di altri Stati UE residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2016, di una “Carta elettronica”:
• di importo nominale massimo pari a € 500;
• da utilizzare per assistere a rappresentazioni teatrali / cinematografiche, acquistare libri e accedere a musei / mostre / eventi culturali / monumenti / gallerie / aree archeologiche / parchi naturali / spettacoli dal vivo.
Le somme così assegnate non costituiscono reddito imponibile per il beneficiario e non rilevano ai fini del computo dell’ISEE.
È demandata ad un apposito DPCM la definizione delle modalità attuative dell’agevolazione in esame e l’importo da assegnare.
CREDITO D’IMPOSTA SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA
In sede di approvazione è stato riconosciuto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche (privati) che sostengono spese per:
• l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale / allarme;
• contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali.
È demandata ad un apposito Decreto la definizione delle modalità attuative dell’agevolazione in esame

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