Legge di Bilancio 2018 – La bozza: le principali novità fiscali

Le principali novità di natura fiscale

Il Disegno di Legge di bilancio 2018  contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore generalmente dal 2018, sta’ proseguendo l’iter parlamentare in vista dell’approvazione definitiva. Si riportano di seguito le norme fiscali più significative.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA – Art. 2

L’aumento dell’aliquota IVA ridotta del 10% è “rivisto” prevedendo che la stessa passerà all11,50% dal 2019 e al 13% dal 2020, così come anche l’aumento dell’aliquota IVA del 22% è

rivisto prevedendo che la stessa passerà al 24,2% dal 2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021.

 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – Art. 3, comma 1, lett. a)

Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è disposta:

  • la proroga della detrazione per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché fino al 31.12.2017). Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l’acquisto e la posa in opera di:

– impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

– schermature solari;

ancorché per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 la detrazione è ridotta al 50%.

Preme evidenziare che la “proroga” non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali per i quali la detrazione in esame è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% – 75%;

  • la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall’1.1.2018 per gli interventi di:

acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

acquisto e posa in opera di schermature solari;

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;

acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l’importo massimo della detrazione pari a € 30.000.

Modificando il comma 2-septies dell’art. 14 in esame è ora disposto che la detrazione, così come dallo stesso prevista, può essere fruita oltre che dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, anche:

  • dagli enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, istituiti nella forma di società ch rispondono ai requisiti europei in materia di “in house providing” costituiti ed operanti al 31.12.2013. Detti soggetti possono fruire della detrazione se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

Con l’introduzione del nuovo comma 3-ter all’art. 14 in esame è altresì prevista l’emanazione  di nuovi Decreti con i quali (ri)definire i requisiti tecnici / massimali di spesa per singola tipologia di intervento, nonché i controlli effettuabili da parte dell’ENEA.

 CESSIONE DEL CREDITO

Come noto la Finanziaria 2016 ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti parti comuni condominiali, a favore dei c.d. “soggetti incapienti” ai sensi degli artt. 11, comma 2 e 13, comma 1, lett. a) e 5, lett. a), TUIR.

Successivamente:

  • la Finanziaria 2017 oltre a “confermare” tale possibilità fino al 31.12.2017 ha introdotto la possibilità di cessione del credito anche da parte dei “soggetti capienti”, con riferimento agli interventi di riqualificazione su parti comuni condominiali che, a decorrere dalla stessa data, consentono di fruire della detrazione nella maggior misura del 70% – 75%, ai sensi dell’art. 14, comma 2-quater, DL n. 63/2013;
  • con l’art. 4-bis, DL n. 50/2017, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante da parte dei “soggetti incapienti” è stata riconosciuta:

 – fino al 31.12.2021;

– anche con riferimento agli interventi di cui al comma 2-quater, ossia per i quali, decorrere dal 2017, spetta la detrazione nella maggior misura del 70% – 75%;

– oltre che a favore dei fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili, anche a favore di “altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito”.

Ora, con i nn. 4) e 6) della lett. a) in esame il Legislatore dispone che la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante può essere posta in essere sia dai “soggetti capienti” che dai “soggetti incapienti” per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica previsto dall’art. 14, DL n. 63/2013.

 

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E SISMA BONUS – Art. 3, comma 1, lett. b)

Con la modifica dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR:

  • nella misura del 50% (anziché del 36%);
  • su un importo massimo di 96.000 (anziché € 48.000);

è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017).

 

MISURE ANTISISMICHE E MESSA IN SICUREZZA STATICA DEGLI EDIFICI

La detrazione spettante con riferimento alle spese sostenute per interventi consistenti nell’adozione di misure antisismiche e nell’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, così come prevista dai commi da 1-bis a 1-sexies del citato art. 16  è fruibile anche da:

  • Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati;
  • enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti europei in materia di “in house providing” costituiti ed operanti al 31.12.2013. Detti soggetti possono fruire della detrazione se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

 

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI – Art. 3, comma 1, lett. b)

È prorogata fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2017.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annali e l’ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 16, DL n. 63/2013 è previsto che anche in tali casi le informazioni relative agli interventi effettuati dovranno essere trasmesse all’ENEA

 

NUOVO “BONUS VERDE” – Art. 3, commi da 2 a 5

È introdotta, per il 2018, una detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:

  • sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La nuova detrazione:

  • spetta anche quando i predetti interventi sono effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali;
  • spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati;
  • è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
  • va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento.

 

CEDOLARE SECCA CANONI CONCORDATI – Art. 3, comma 6

Come noto, in caso di opzione per la cedolare secca, l’art. 9, comma 1, DL n. 47/2014 prevede,  per il quadriennio 2014 – 2017, l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato, ossia stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 3, e 8, Legge 431/98, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) e b), DL n. 551/88 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE. Ora è disposto che detta aliquota ridotta del 10% è applicabile per gli anni dal 2014 al 2019. Si rammenta che tale agevolazione è riconosciuta anche nel caso in cui il contratto a canone concordato è relativo ad un immobile ubicato in un Comune per il quale è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.5.2014 ovvero in un Comune colpito da eventi eccezionali (a prescindere dal requisito dell’alta tensione abitativa) nonché nei casi in cui il contratto a canone concordato sia stipulato per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari.

 

ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO – Art. 4

Con l’aggiunta della nuova lett. i-decies) al comma 1 dell’art. 15, TUIR, è introdotta la detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell’interesse dei soggetti a carico, per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale / regionale e interregionale per un importo non superiore a 250.

 

PROROGA “MAXI – AMMORTAMENTO” – Art. 5, commi 1 e 5

È prorogata la possibilità a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.1.2018 al 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo di acquisizione del 30% (fino al 2017 la maggiorazione era pari al 40%) al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing.

Sono esclusi dall’agevolazione in esame i veicoli a deducibilità limitata di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a). Di fatto, quindi, l’esclusione dall’agevolazione riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164 (fino al 2017 l’esclusione era limitata ai veicoli di cui alle lett. b e b-bis).

È confermata l’irrilevanza dell’incremento di costo ai fini dell’applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti / maggiori valori beni strumentali).

BENI ESCLUSI

È altresì confermata l’esclusione dall’incremento degli investimenti:

  • in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • in fabbricati e costruzioni;
  • nei beni ricompresi nei seguenti gruppi:

PROROGA “IPER – AMMORTAMENTO” – Art. 5, commi 2, 3, 4, 6 e 7

È prorogata la possibilità a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi nell’Allegato A della Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il costo di acquisizione del 150%.

Per i soggetti in esame che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui all’Allegato B della Finanziaria 2017, il costo di acquisizione è aumentato del 40%. Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

  • possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui agli Allegati A / B;
  • è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento (anche relativamente al 2017) in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l’impresa:

  • sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dal citato Allegato A;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

Nel caso in cui siano rispettate le predette 2 condizioni e il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

 

PROROGA BLOCCO AUMENTO ALIQUOTE TRIBUTI LOCALI – Art. 6

È estesa al 2018 la sospensione dell’efficacia delle Leggi regionali / deliberazioni degli Enti locali che prevedono aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli 2015. Si rammenta che con riferimento agli immobili non esenti, era previsto che i Comuni che nel 2016 avevano mantenuto le maggiorazioni TASI di cui all’art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, nella stessa misura applicata per il 2015, potevano continuare a mantenere la stessa maggiorazione per il 2017. Per il 2018 è previsto che i Comuni che hanno deliberato “possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”.

 

(RI)FINANZIAMENTO SABATINI-TER – Art. 7

La concessione dell’agevolazione c.d. “Sabatini – ter” di cui all’art. 2, DL n. 69/2013, che prevede l’erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI, è riconosciuta fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Il termine per l’acquisto dei suddetti beni è prorogato “fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili”.

Una parte delle risorse disponibili è riservata agli investimenti effettuati dalle micro, piccole / medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

 

CREDITO D’IMPOSTA SPESE DI FORMAZIONE – Art. 8

Alle imprese che effettuano attività di formazione a decorrere dal 2018 spetta un credito d’imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali).

È esclusa la formazione ordinaria / periodica organizzata dall’impresa per conformarsi:

  • alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell’ambiente;
  • ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d’imposta in esame è riconosciuto fino ad un massimo annuo di 300.000 per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali / territoriali.

Il credito d’imposta:

  • va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese;
  • non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dal reddito d’impresa degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, nonché per importi superiori a € 700.000 per ciascun anno non rilevando il limite di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000;
  • è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014 concernente la compatibilità degli aiuti di Stato, tra cui gli aiuti alla formazione, con il mercato interno.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale / collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio).

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti è necessario avvalersi, ai fini della certificazione, di un revisore legale / società di revisione legale dei conti.

Le spese sostenute da tali ultime imprese per la certificazione contabile sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000. Le imprese con bilancio “revisionato” sono esenti dai predetti obblighi.

È demandata ad uno specifico Decreto del MISE l’emanazione delle disposizioni attuative.

 

“BONUS 80 EURO” – Art. 18

Con la modifica dell’art. 13, comma 1-bis, TUIR è rivisto il c.d. “Bonus 80 Euro” in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo, come di seguito.

EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI – Art. 40, commi da 7 a 10

È previsto il riconoscimento alle imprese di un credito d‘imposta, nel limite del 3‰ dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a € 40.000, effettuate nel 2018 per interventi di restauro / ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo;
  • non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Il beneficiario dell’erogazione deve comunicare “immediatamente” all’Ufficio per lo Sport l’importo di quanto ricevuto e la relativa destinazione. Entro il 30.6 di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori va altresì comunicato allo stesso Ufficio lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Le disposizioni attuative della previsione in esame sono demandate ad un apposito Decreto.

 

LIMITE ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI – Art. 40, comma 11

È elevata da € 7.500 a 10.000 la soglia entro la quale, come disposto dall’art. 69, comma 2, lett.

m), TUIR, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti

dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

 

 

POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITÀ NATURALI – Art. 67

Con l’introduzione della nuova lett. f-bis) al comma 1 dell’art. 15, TUIR è prevista la detrazione

IRPEF, pari al 19%, dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi

calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo.

La suddetta disposizione è applicabile alle polizze stipulate a partire dall’1.1.2018.

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA SOGGETTI DIVERSI DALLE P.A. – Art. 77

Ai sensi del nuovo comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, dall’1.1.2019 le cessioni di beni /

prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti passivi residenti / stabiliti in Italia e le relative variazioni, devono emesse documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi / forfetari.

Il predetto obbligo è applicabile alle fatture emesse dall’1.7.2018 relativamente alle:

  • cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  • prestazioni rese da soggetti subappaltori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro

di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica

Amministrazione con indicazione del relativo codice CUP / CIG. Per filiera di imprese si intende

“l’insieme dei soggetti … che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del

contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura

intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”.

In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si

intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97.

Al fine di evitare la sanzione di cui al comma 8 del citato art. 6, l’acquirente / committente può

regolarizzare la violazione inviando l’autofattura tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Il Sistema di Interscambio (SdI) sarà utilizzato oltre che ai fini della trasmissione / ricezione delle

fatture elettroniche relative a operazioni intercorrenti tra soggetti residenti / stabiliti in Italia

anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti.

Contestualmente dall’1.1.2019 è abrogato lo spesometro di cui all’art. 21, DL n. 78/2010.

 

OPERAZIONI DA / VERSO SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA

Con l’aggiunta del comma 3-bis al citato art. 1 è previsto che i soggetti passivi stabiliti in Italia

trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate (entro il giorno 5 del mese successivo a

quello di emissione / ricezione della fattura) i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi

effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabili in Italia, ad eccezione di quelle per le quali è

stata emessa bolletta doganale o emessa / ricevuta fattura elettronica.

In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione

di € 2 per ciascuna fattura, con il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla

scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è

applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale “si intendono

soddisfatti” per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite

il predetto Sistema e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.

È demandata all’Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi e delle modalità di applicazione

della disposizione in esame.

CESSIONI DI BENZINA / GASOLIO

Con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere dall’1.7.2018 è previsto

l’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi

giornalieri delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per

motori.

 

INCENTIVI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti effettuati / ricevuti relativi ad

operazioni di importo superiore a 500 il termine per l’accertamento ex artt. 57, comma 1,

DPR n. 633/72 e 43, comma 1, DPR n. 600/73, è ridotto di 2 anni.

La riduzione non è applicabile ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR

  1. 633/72 salvo che abbiano esercitato l’opzione per la memorizzazione / trasmissione telematica

dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Ai lavoratori autonomi / imprese in contabilità semplificata e ai soggetti che hanno optato per la

memorizzazione / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle

cessioni di beni / prestazioni di servizi, l’Agenzia mette a disposizione:

  • gli elementi informativi necessari ai fini della predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA;
  • una bozza di dichiarazione annuale IVA / dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti

riepilogativi dei calcoli effettuati;

  • le bozze dei modd. F24 di versamento delle imposte dovute.

A favore dei soggetti che si avvalgono dei predetti elementi messi a disposizione dall’Agenzia delle

Entrate non sussiste l’obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse / acquisti.

CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE

Con la modifica dell’art. 7, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che l’opzione per la trasmissione

telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di

servizi da parte delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione, già esercitata

nel 2016, resta valida fino al 31.12.2018.

 

 

PAGAMENTI P.A. – Art. 82

Con la modifica dell’art. 48-bis, comma 1, DPR n. 602/73, dall’1.3.2018, è previsto che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di ammontare superiore a 5.000 (in precedenza € 10.000) devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.

In caso di inadempimento la Pubblica Amministrazione sospende, per i 60 giorni successivi

(in precedenza 30), il pagamento delle somme al beneficiario fino a concorrenza del debito.

 

SOSPENSIONE MOD. F24 – Art. 83

Con l’aggiunta del comma 49-ter all’art. 37, DL n. 223/2006 è previsto che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modd. F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio.

È inoltre previsto che:

  • se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;
  • diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati.

Dalla Relazione accompagnatoria al ddl in esame è possibile desumere che, a titolo esemplificativo,  saranno oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:

  • l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
  • la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel mod. F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;
  • i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Art. 87

È riproposta, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell’1.1.2018, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8%.

 

TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI – Art. 88

CAPITAL GAINS

Con la modifica dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 461/97 è previsto che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.

Viene inoltre eliminata la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate / non qualificate.

Analogamente sono modificati gli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 in materia di tassazione nel regime del risparmio amministrato / gestito.

Con l’abrogazione del comma 3 e la modifica del comma 5 dell’art. 68, TUIR le plusvalenze derivanti da partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono “sommate” alle relative minusvalenze. Di conseguenza è possibile compensare le plusvalenze /minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

DIVIDENDI E UTILI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Con la modifica dell’art. 27, comma 1, DPR n. 600/73 è previsto che per i dividendi collegati a partecipazioni qualificate è applicabile la ritenuta del 26% da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi.

La ritenuta è altresì applicabile agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell’apporto, ossia sia a contratti “non qualificati” che “qualificati”.

Alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a contratti di associazione in partecipazione in cui l’associante è non residente, è operata una ritenuta del 26% nel caso in cui gli stessi siano “qualificati” / “non qualificati” (in precedenza solamente non qualificati).

In presenza di un associante in contabilità semplificata, in base al nuovo comma 2 del citato art. 47, gli utili concorrono a formare il reddito dell’associato nella misura del 58,14% nel caso in cui l’apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, TUIR e del costo residuo dei beni ammortizzabili di cui all’art. 110, TUIR.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le nuove disposizioni sopra accennate sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a partire dall’1.1.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall’1.1.2019. Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società / enti soggetti IRES formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le regole di cui al DM 26.5.2017, ossia la parziale tassazione degli stessi in base alle percentuali fissate dal citato Decreto.

 

DIFFERIMENTO IRI – Art. 91

È previsto il differimento al 2018 dell’applicazione dell’Imposta sul reddito d’impresa (IRI). 

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