Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2020

È stata approvata definitivamente la Legge di bilancio 2020, cosiddetta Finanziaria 2020, contenente, tra le altre, le seguenti novità fiscali più importanti

“SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA ENERGETICA / SISMA BONUS
In sede di approvazione sono stati abrogati i commi 2, 3 e 3-ter dell’art. 10, DL n. 34/2019 e, pertanto, dall’1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per:
• l’adozione di misure antisismiche, ai sensi del DL n. 63/2013 (c.d. “sisma bonus”);
• gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR.
A seguito della modifica del comma 3.1 dell’art. 14, DL n. 63/2013, riguardante la possibilità di richiedere al fornitore / soggetto che esegue i lavori il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali di cui al medesimo art. 14 (interventi di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007), a decorrere dall’1.1.2020 tale possibilità è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000.

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0
In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dall’1.1.2020:
• fino al 31.12.2020;
ovvero
• fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.
Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.
Soggetti beneficiari
Il nuovo credito d’imposta:
• spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito (quindi spetta anche ai forfettari);
• non spetta alle imprese:
 in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
 destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.
Investimenti agevolabili
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza). Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:
• veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
• beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
• fabbricati e costruzioni;
• beni ricompresi nei seguenti gruppi:
Gruppo V Industrie manifatturiere alimentari Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali Condutture 8,0%
Gruppo XVII Industrie dell’energia elettrica,
del gas e dell’acqua Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale Condotte per usi civili (reti urbane) 8,0%
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione 10,0%
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento 12,0%
Specie 4/b – stabilimenti termali, drotermali Condutture 8,0%
Gruppo XVIII Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz. Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) 7,5%
Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza) 12,0%
• beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.
Il credito d’imposta in esame è inoltre escluso per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2020, per i quali è stato effettuato l’ordine entro il 31.12.2019 con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, per i quali è fruibile il maxi ammortamento per i beni strumentali / iper e maxi ammortamento per i beni immateriali ai sensi dell’art. 1, DL n. 34/2019.
Misura del credito spettante
• Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017
Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150% – dal 170% al 50% a seconda del costo), il credito d’imposta spetta in misura “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.
Investimenti Credito d’imposta
Fino a € 2,5 milioni 40%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni 20%
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
• Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017
Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.
• Altri beni
Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo (ex art. 110, comma 1, lett. b, TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali), nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
L’agevolazione in esame, assimilabile al precedente maxi ammortamento dei beni materiali (pari al 40% – 30%) è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere:
• dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;
ovvero
• dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B. Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 6%).
Caratteristiche del credito d’imposta
Il credito d’imposta:
• non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”;
• non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
• non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
• è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Adempimenti richiesti
Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.
Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale.
Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Cessione bene agevolato
Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.
È prevista l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell’art. 1, Finanziaria 2018 in materia di investimenti sostitutivi.
tali attività.

“BONUS FACCIATE”
È confermata con modifiche e implementazioni l’introduzione della nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.
Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell’edificio ovvero interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica).
La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI
È confermato il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.
È demandata al MEF l’emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO
Con l’aggiunta dei nuovi commi 3, 3-bis e 3-ter all’art. 15, TUIR è confermata la rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, come segue:
• intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;
• per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.
La detrazione spetta per l’intero importo per le seguenti spese:
• interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
• interessi passivi mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale;
• spese sanitarie.

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI
In sede di approvazione è stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:
• con contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l’art. 51, comma 4, TUIR nella versione in vigore fino al 31.12.2019);
• con contratti stipulati dall’1.7.2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:
Emissione di CO2 del veicolo % applicabile
Fino a 60 g/km 25%
Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km 30%
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km 40% (50% per il 2021)
Superiore a 190 g/km 50% (60% per il 2021)

TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI
È confermato che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).
La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.
Pertanto il pagamento delle le spese di medici privati specialisti dovrà avvenire con modalità tracciata!

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE
In sede di approvazione è (ri)proposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione:
• è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2019;
• riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2020;
• richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:
 nella misura del 60% entro il 30.11.2020;
 il rimanente 40% entro il 30.6.2021.

ACCERTAMENTI ESECUTIVI TRIBUTI ENTI LOCALI
È confermata, dall’1.1.2020, la modifica delle modalità di riscossione coattiva delle somme dovute agli Enti locali (Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi tra Enti locali).
In particolare è prevista l’introduzione dell’accertamento esecutivo anche ai fini della riscossione dei tributi degli Enti locali (ad esempio, IMU / TASI) e delle entrate patrimoniali degli stessi (ad esempio, rette degli asili e oneri di urbanizzazione).
Di conseguenza l’avviso di accertamento nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono riportare anche l’indicazione:
• dell’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto), all’obbligo di versamento degli importi indicati nello stesso, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 472/97 concernente l’esecuzione delle sanzioni ovvero dell’art. 32, D.Lgs. n. 150/2011;
• che lo stesso costituisce titolo esecutivo;
• del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine per il pagamento, provvederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
I predetti atti acquisiscono efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso (ovvero, decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto per le entrate patrimoniali), senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale.
L’atto non acquista efficacia di titolo esecutivo qualora emesso per somme inferiori a € 10 (tale limite è riferito all’intero debito dovuto, anche se relativo a più annualità). In tal caso il debito resta a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero tramite accertamento esecutivo nel momento in cui, cumulandosi con altri debiti maturati successivamente, sia superata la predetta soglia.
Dopo l’esecutività dell’atto, per il recupero di importi fino a € 10.000 l’Ente, prima dell’attivazione di una procedura esecutiva e cautelare, deve inviare un sollecito di pagamento al fine di avvisare il debitore che, qualora non provveda al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le predette procedure.
Gli atti di accertamento esecutivi potranno riguardare anche annualità pregresse. Infatti, le novità in esame sono applicabili agli atti emessi dall’1.1.2020 “anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data” (non rileva la data di notifica al contribuente).
Dilazione delle somme dovute
In assenza di un’apposita disciplina regolamentare (ad esempio, regolamento Comunale), su richiesta del debitore che versa in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, l’Ente concede la ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili, come segue.
Somme dovute Rateizzazione
Fino a € 100 —
Da € 100,01 a € 500 Fino a 4 rate mensili
Da € 500,01 a € 3.000 Da 5 a 12 rate mensili
Da € 3.000,01 a € 6.000 Da 13 a 24 rate mensili
Da € 6.000,01 a € 20.000 Da 25 a 36 rate mensili
Da € 20.000,01 Da 37 a 72 rate mensili
L’Ente può prevedere ulteriori condizioni e modalità di rateizzazione, ferma restando comunque la durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti superiori a € 6.000,01.
Inoltre, in caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, l’Ente può concedere “una sola volta” la proroga della dilazione per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili (o per il periodo massimo previsto dal regolamento dell’Ente) a condizione che non sia intervenuta la decadenza dalla rateizzazione.
Decadenza dalla rateizzazione
Il beneficio della rateizzazione decade ed il debito non può più essere rateizzato, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell’arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione. L’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscosso in unica soluzione.

UNIFICAZIONE IMU – TASI
È confermata, a decorrere dal 2020, la soppressione dell’Imposta Unica Comunale (UIC) di cui all’art. 1, comma 639, Finanziaria 2014, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).
In altre parole, quindi, ferma restando la disciplina relativa alla TARI, le “vecchie” IMU e TASI dal 2020 sono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente.
Resta ferma l’autonomia impositiva per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI).

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI
Merita sottolineare, infine, che non è stata (ri)proposta per il 2020 l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

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