Le novità del Decreto Semplificazioni dopo la conversione in Legge

LE NOVITÀ DEL DECRETO C.D. “SEMPLIFICAZIONI” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la legge di conversione del c.d. Decreto “Semplificazioni”.
Tra le modifiche apportate al testo originario si segnala:
il ripristino dell’IRES agevolata a favore degli enti senza scopo di lucro;
l’allargamento della “rottamazione-ter” ai soggetti che non hanno pagato le somme dovute entro il 7.12.2018;
la non applicabilità della causa di esclusione dal regime forfetario a favore degli ex praticanti;
l’istituzione del nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (a seguito della soppressione del SISTRI);
l’estensione del divieto di emissione della fattura elettronica ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al STS, per le prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Con la pubblicazione sulla G.U. 12.2.2019, n. 36 è entrata in vigore, a decorrere dal 13.2.2019, la
Legge 11.2.2019, n. 12 di conversione del DL n. 135/2018, c.d. Decreto “Semplificazioni”, le cui
principali disposizioni sono di seguito illustrate.

SOPPRESSIONE IRES AGEVOLATA ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO – Art. 1, comma 8-bis
In sede di conversione è prevista:
•la modifica del comma 52 dell’art.1, Finanziaria 2019, per effetto della quale l’abrogazione delle
agevolazioni di cui all’art. 6, DPR n. 601/73 (IRES agevolata al 12% a favore degli enti con
personalità giuridica) è subordinata all’adozione di successivi provvedimenti legislativi che
individuano misure di favore, compatibili con il diritto UE, nei confronti dei soggetti che svolgono
con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, nel rispetto dei principi di
solidarietà e sussidiarietà;
•la modifica del comma 34 dell’art. 1, Finanziaria 2019, per effetto della quale le agevolazioni di
cui all’art. 1, commi da 28 a 33 (tassazione agevolata utili reinvestiti) non sono cumulabili,
oltre che con i benefici che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito, anche con
l’applicazione dell’IRES ridotta del 12% a favore dei predetti enti.

SOGGETTI CHE HANNO ADERITO ALLA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI – Art. 1-bis, comma 1
Come noto, ai sensi dell’art. 3, comma 21, DL n. 119/2018, nei confronti dei soggetti che hanno
aderito alla definizione agevolata, prevista dal DL n. 148/2017, e che hanno provveduto, entro il
7.12.2018, all’integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e
ottobre 2018, è previsto il differimento automatico dell’importo residuo ancora dovuto, il cui
versamento va effettuato in 10 rate di pari importo con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a
decorrere dal 2019. Di fatto tali soggetti usufruiscono automaticamente della rottamazione-ter.
In particolare la suddetta disposizione interessa i soggetti che hanno usufruito, a seguito della
presentazione della domanda entro il 15.5.2018:
•della (ri)ammissione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati
all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016:
per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha
effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016 con relativa esclusione dalla
precedente definizione agevolata.
Ai fini della riammissione, le rate scadute dovevano essere versate entro il 31.7.2018;
per i carichi per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il
21.4.2017.
Le somme dovute per la riammissione dovevano essere versate in unica soluzione entro il
31.10.2018 ovvero in 3 rate (ottobre / novembre 2018 pari al 40% ciascuna e febbraio 2019 pari al
restante 20%);
•della “rottamazione-bis”, ossia della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della
riscossione dall’1.1 al 30.9.2017, per la quale era disposto il versamento delle somme in unica
soluzione entro il 31.7.2018 ovvero in un massimo di 5 rate (luglio / settembre / ottobre /
novembre 2018 e febbraio 2019 pari al 20% ciascuna).
In sede di conversione, con la modifica del comma 23 del citato art. 3 ora è previsto che i debiti
relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento delle somme dovute
entro il 7.12.2018, in precedenza non ammessi alla “rottamazione-ter”, possono essere definiti:
•in un’unica soluzione entro il 31.7.2019;
ovvero
•in un numero massimo di 10 rate di pari importo da versare alle seguenti scadenze.

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI RISORSE PROPRIE UE E IVA ALL’IMPORTAZIONE
In sede di conversione è stato modificato l’art. 5, comma 1, lett. d), DL n. 119/2018, in materia di
definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017 a titolo di
risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio
del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e dell’IVA riscossa
all’importazione.
Fermo restando il termine del 30.9.2019 per il pagamento della prima rata / unica soluzione e del
30.11.2019 per il pagamento della seconda rata, è ora prevista la corresponsione dell’importo
residuo entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 (in precedenza 31.7 e 30.11) fino al 2023.

SALDO / STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO SOGGETTI IN GRAVE DIFFICOLTÀ
Art. 1-bis, comma 2
Come noto, a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione
di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi
affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall’omesso
versamento delle imposte / contributi.
In caso di impossibilità di estinguere il debito per mancanza dei requisiti previsti ovvero
qualora la definizione abbia ad oggetto debiti diversi da quelli ammessi, i debiti delle persone
fisiche sono automaticamente inclusi nella “rottamazione-ter” se rientrano tra quelli definibili
tramite tale definizione. In tal caso le somme dovute sono ripartite in 17 rate.
Ora in sede di conversione, con la modifica del comma 193 dell’art. 1, Finanziaria 2019, sono state
riviste le scadenze delle rate successive alla prima (in precedenza fissate al 31.7 / 30.11).

È inoltre previsto che, limitatamente ai debiti di cui citato art. 3, comma 23 (debiti per i quali non è
stato effettuato il versamento di quanto dovuto entro il 7.12.2018), in caso di impossibilità di
estinguere il debito con la definizione saldo / stralcio (mancanza di requisiti / debiti diversi da quelli
ammessi) l’ammontare delle somme dovute è ripartito in 9 rate come di seguito.

Dall’1.12.2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

CAUSE DI ESCLUSIONE REGIME FORFETARIO – Art. 1-bis, comma 3
Come noto, il regime forfetario non può essere adottato dai soggetti che
esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso
rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di
soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.

In sede di conversione è stata modificata la citata lett. d-bis) prevedendo che la preclusione non
opera nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo lo svolgimento del
praticantato obbligatorio ai fini dell’esercizio dell’attività professionale.

ATTO COSTITUTIVO SOCIETÀ PER AZIONI – Art. 3, comma 1-quinquies
In sede di conversione, con la modifica dell’art. 2330, comma 1, C.c., è ridotto a 10 giorni (in
precedenza 20) il termine entro il quale il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una società
per azioni deve depositarlo presso il Registro delle Imprese.

START–UP INNOVATIVE – Art. 3, comma 1-sexies
In sede di conversione, con la modifica dell’art. 25, DL n. 179/2012 in materia di start-up innovative
e incubatori certificati, è prevista:
•l’abrogazione del comma 14, con conseguente eliminazione dell’obbligo per la start-up
innovativa / incubatore certificato di aggiornare e rendere pubbliche le informazioni richieste per
l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle Imprese;
•la modifica del comma 15, per effetto della quale, fermo restando che l’attestazione del
mantenimento dei requisiti costitutivi della start-up innovativa / incubatore certificato va
effettuata entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura
dell’esercizio, la stessa può essere effettuata entro 7 mesi dalla chiusura dell’esercizio nel
caso di approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni ex art. 2364, C.c.;
•l’aggiunta del nuovo comma 17-bis, in base al quale la start-up innovativa / incubatore certificato
inserisce le informazioni richieste in sede di prima iscrizione nella Sezione speciale del
Registro delle Imprese nella piattaforma “startup.registroimprese.it,” aggiornandole /
confermandole almeno una volta l’anno in corrispondenza del deposito della predetta
dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti costitutivi.

PMI INNOVATIVE Art. 3, comma 1-septies
In sede di conversione, con la modifica dell’art. 4, DL n. 3/2015, in materia di PMI innovative, è prevista:
•la modifica del comma 6, per effetto della quale, fermo restando che l’attestazione del
mantenimento dei requisiti costitutivi della PMI innovativa va effettuata entro il termine di 30
giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, la
stessa può essere effettuata entro 7 mesi dalla chiusura dell’esercizio nel caso di
approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni ex art. 2364, C.c.;
•l’aggiunta del nuovo comma 6-bis, in base al quale la PMI innovativa inserisce le informazioni
richieste in sede di prima iscrizione nella citata Sezione speciale del Registro delle Imprese
nella piattaforma “startup.registroimprese.it”.

CLAUSOLE PAGAMENTO PMI – Art. 3, comma 1-terdecies
In sede di conversione è previsto che, nelle transazioni commerciali nelle quali il creditore sia una
PMI come definita dal DM 18.4.2005, si presume che “sia gravemente iniqua la clausola che
prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni”.
Tale disposizione non è applicabile quando tutte le parti del contratto sono PMI.

SCIOGLIMENTO SRL SEMPLIFICATE – Art. 3-quater, comma 3
In sede di conversione è previsto che l’atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all’art.
2484, C.c, delle srl semplificate ex art. 2463-bis, C.c è redatto per atto pubblico / sottoscritto
con firma digitale / elettronica.
Va evidenziato che l’atto privo dei requisiti richiesti per l’atto pubblico è redatto sulla base di un
modello adottato con un apposito DM.

IPER AMMORTAMENTO MAGAZZINI AUTOMATIZZATI – Art. 3-quater, comma 4
In sede di conversione è previsto che, ai soli fini dell’iper ammortamento, il costo agevolabile dei
magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui alla Tabella A,
Finanziaria 2017, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura
asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, allo stesso tempo, parte del
sistema costruttivo dell’intero fabbricato.
Resta ferma la rilevanza della suddetta scaffalatura per la determinazione della rendita
catastale “in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato”.

MODIFICHE ESECUZIONE FORZATA – Art. 4
CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO
Come previsto dall’art. 495, C.p.c., il debitore, prima che sia disposta la vendita / assegnazione,
può chiedere di sostituire alle cose / crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle
spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti,
comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
È confermata la modifica al citato art. 495, per effetto della quale:
•deve essere depositata in Cancelleria una somma non inferiore ad 1/6 (in precedenza 1/5)
dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento;
•in caso di pignoramento di beni immobili / cose mobili il Giudice può disporre il versamento
rateale, nel termine massimo di 48 mesi (in precedenza 36), dell’importo per la conversione
del pignoramento;
•in caso di omissione / ritardo di oltre 30 giorni (in precedenza 15) del versamento anche di una
sola rata, le somme versate formano parte dei beni pignorati.
MODALITÀ DELLA CUSTODIA
In sede di conversione è riscritto l’art. 560, C.p.c. prevedendo ora che il debitore e i familiari
conviventi non perdono il possesso dell’immobile e relative pertinenze fino al Decreto di
trasferimento ad eccezione del caso in cui:
•sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti;
•l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione;
•sussista la colpa / dolo del debitore / familiari;
•il debitore viola gli altri obblighi previsti a suo carico;
•l’immobile non è abitato dal debitore / familiari.
Le predette novità non sono applicabili alle esecuzioni iniziate prima del 13.2.2019.

SOPPRESSIONE SISTRI – Art. 6
È confermata la soppressione del SISTRI a decorrere dall’1.1.2019. A seguito dell’abolizione di
tale Sistema non sono più dovuti i relativi contributi.
In sede di conversione è prevista, a decorrere dal 13.2.2019, l’istituzione del Registro elettronico
nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, a cui devono iscriversi, entro il termine che sarà
individuato da un apposito DM, i seguenti soggetti:
•enti / imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
•produttori di rifiuti pericolosi;
•enti / imprese che raccolgono / trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano
in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
•Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
•con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006,
ossia “chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi
i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di
recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonchè le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi
ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto”.
Fino al termine di piena operatività del suddetto Registro, continuano a trovare applicazione gli
adempimenti / obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina SISTRI di cui
agli artt. 188, 189, 190 e 193, D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal
D.Lgs. n. 205/2010, ossia presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (c.d. MUD) /
tenuta del registro di carico-scarico / utilizzo dei formulari di trasporto, anche in forma digitale.
Sono altresì applicabili le disposizioni in materia di violazione degli obblighi di comunicazione /
tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ex art. 258, D.Lgs. n. 152/2006.
In sede di conversione è infine stato previsto che:
•l’iscrizione al Registro comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo
annuale, i cui importi (aggiornati ogni 3 anni) saranno determinati da un apposito DM;
•con un apposito DM sarà definita la sanzione applicabile in caso di mancata iscrizione al
Registro, mancato / parziale versamento del contributo e violazione degli obblighi stabiliti.

PASSAGGIO DALLA PEC ALLA “PEC POTENZIATA” – Art. 8, comma 5
L’art. 65, comma 7, D.Lgs. n. 217/2017 (c.d. “Correttivo al Codice dell’amministrazione digitale”)
prevede l’abrogazione a decorrere dall’1.1.2019 della PEC (art. 48, D.Lgs. n. 82/2005, c.d. “Codice
dell’amministrazione digitale” – CAD).
Tale previsione non comporta(va) comunque il mancato riconoscimento della PEC quale “veicolo
legale” di comunicazione tra i soggetti che la utilizzano. Infatti, l’efficacia della stessa è garantita
dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 82/2005, che disciplina l’utilizzo del domicilio digitale.
Ora, è confermata la modifica del citato comma 7, in base alla quale con un apposito DPCM devono essere adottate “le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica
certificata” di cui agli artt. 29 e 48, CAD al Regolamento UE n. 910/2014 (c.d. eIDAS), al fine di
costituire un servizio fiduciario di recapito elettronico certificato “qualificato” con l’introduzione
del riconoscimento dell’emittente / destinatario (persona fisica / giuridica).
L’abrogazione del citato art. 48 e pertanto della PEC interverrà soltanto a seguito
dell’introduzione della nuova “PEC potenziata”.

ESONERO OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA – Art. 9-bis, comma 2
Come noto la Finanziaria 2019 ha previsto che, per il 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS
ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere
fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.
In sede di conversione è stato previsto che la suddetta disposizione è applicabile anche ai
soggetti non tenuti all’invio dei dati al STS, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni
sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

VENDITA A DISTANZA TELEFONI CELLULARI TRACCIATA – Art. 11-bis, commi da 11 a 15
In sede di conversione è stata introdotta una presunzione di cessione ai fini IVA nei confronti dei
soggetti passivi che, mediante l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale /
piattaforma / portale o mezzi analoghi, facilitano la vendita a distanza di telefoni cellulari,
console da gioco, tablet PC e laptop, alla cui cessione è applicabile il reverse charge ex art. 17,
comma 6, lett. c), DPR n. 633/72.
In particolare è previsto che:
•nel caso in cui un soggetto passivo facilita:
le vendite a distanza dei suddetti beni importati, di valore intrinseco non superiore a € 150;
le cessioni degli stessi beni nell’UE da parte di un soggetto passivo non stabilito nell’UE a
persone “private”;
si considera che lo stesso abbia ricevuto e ceduto detti beni.
Si presume che il cedente dei beni tramite l’interfaccia elettronica sia un soggetto passivo
e l’acquirente non sia un soggetto passivo;
•il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza deve conservare la relativa
documentazione. Quest’ultima deve essere:
dettagliata in modo sufficiente da permettere alle Amministrazioni fiscali UE in cui tali cessioni
sono imponibili di verificare che l’IVA sia contabilizzata in modo corretto;
messa a disposizione per via elettronica;
conservata per 10 anni a partire dal 31.12 dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata;
•il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza, nel caso in cui sia stabilito in uno Stato che
non ha sottoscritto alcun accordo di assistenza reciproca con l’Italia, ha l’obbligo di designare un
intermediario che agisce in suo nome e per suo conto.

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