Bonus pubblicità 2019: agevolazioni per investimenti incrementali

Recentemente sono state apportate alcune modifiche al c.d. “ Bonus pubblicità ” (agevolazione per gli “investimenti pubblicitari incrementali” effettuati su quotidiani / periodici, anche “on line”,
televisione e radio locali).
In particolare, il c.d. “Decreto cultura e sport” ha:
− reso strutturale (a regime) l’agevolazione prevedendo la copertura dei relativi oneri;
− definito la quantificazione del credito d’imposta spettante nell’unica misura del 75% (non è più prevista l’aliquota maggiorata del 90% per micro-imprese / PMI / startup innovative);
− fissato i termini per la prenotazione del bonus 2019 dall’1.10 al 31.10.2019.
Merita sottolineare che il bonus in esame può essere utilizzato nel rispetto dei limiti previsti per gli aiuti de minimis.

L’art. 57-bis, DL n. 50/2017, ha introdotto uno specifico credito d’imposta connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi in un determinato periodo.
Con il DPCM n. 90/2018 sono state previste le relative disposizioni attuative, definendo:
OO soggetti beneficiari;
OO investimenti ammissibili / esclusi;
OO limiti / condizioni dell’agevolazione;
OO procedura / modalità di concessione;
OO controlli.
Preme evidenziare che:
OO sono ammesse al beneficio le spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line” ovvero emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali);
OO per accedere al credito d’imposta è necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia che l’ammontare complessivo dell’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell’anno precedente.

Con il Provvedimento 31.7.2018, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha approvato il modello utilizzabile per beneficiare del credito d’imposta in esame, da presentare esclusivamente in via telematica utilizzando i servizi disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Ora a seguito del c.d. “Decreto cultura e sport” al citato art. 57-bis il bonus in esame:
OO è stato reso strutturale (a regime) mediante l’utilizzo, a copertura dei relativi oneri, delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione entro il limite complessivo (tetto di spesa) determinato annualmente con apposito DPCM;
OO è concesso nella misura (unica) pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (la misura maggiorata del 90% per micro-imprese / PMI / startup innovative è stata soppressa);
OO per il 2019 può essere prenotato presentando la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” nel periodo 1.10 – 31.10.2019.
Alla luce del predetto intervento normativo, la disciplina relativa all’agevolazione in esame è riassumibile come segue.

Soggetti beneficiari del Bonus Pubblicità
OO Imprese / enti non commerciali
OO lavoratori autonomi
a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.
Investimenti agevolabili
Spese acquisto spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:
OO stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”;
OO emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali).
Al fine dell’agevolazione:
OO le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97;
OO i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie / costi di intermediazione / ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
Risultano escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:
OO televendite di beni / servizi di qualunque tipologia;
OO servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro;
OO servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovraprezzo.
Condizioni per beneficiare dell’agevolazione

È necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia che l’ammontare dell’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell’anno precedente.
Come specificato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria nella Nota aggiornata al 24.7.2018, “per «stessi mezzi di informazione» si intendono, ovviamente, non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall’altra”.
Come disposto dal Decreto attuativo l’incremento percentuale va riferito agli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente, sui predetti mezzi di informazione.
Ciò si riflette sul fatto che, considerata la necessaria sussistenza di un “investimento incrementale”, sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che non hanno sostenuto nell’anno precedente alcuna spesa pubblicitaria.
Agevolazione spettante
Come previsto dal nuovo comma 1-bis del citato art. 57-bis, il credito d’imposta in esame è concesso “nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati”. Pertanto, l’ulteriore aliquota pari al 90% prevista per micro-imprese / PMI / startup innovative risulta soppressa (va evidenziato che tale ulteriore aliquota, in concreto, non è mai stata applicata, in quanto subordinata al perfezionamento con esito positivo, mai avvenuto, della procedura di notifica alla Commissione UE).
I relativi limiti di spesa sono distinti per:
OO investimenti sulla stampa (anche “on line”);
OO investimenti sulle emittenti radio – televisive.
In particolare, il credito d’imposta spettante è così determinato:
(Investimenti anno n + 1 – investimenti anno n) x 75%
L’ammontare delle spese agevolabili per il Bonus Pubblicità va individuato in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR. L’effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.
Sul punto, nella citata Nota il Dipartimento sottolinea che “nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario … è calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, previa verifica della condizione che l’investimento nel suo complesso superi quello dell’anno precedente di un importo pari ad almeno l’uno per cento”.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dopo la pubblicazione dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi al bonus (codice tributo “6900”).
Il mod. F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Rispetto limiti aiuti de minimis
Il bonus in esame può essere, come disposto dall’art. 1, comma 762, Finanziaria 2019, utilizzato nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti “de minimis” di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
Indicazione nel mod. REDDITI
Il credito d’imposta spettante va indicato nel mod. REDDITI del periodo d’imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.
Cumulabilità
L’agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee “salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità” dell’agevolazione stessa.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AGEVOLAZIONE 
Come previsto dall’art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati al Bonus Pubblicità devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un’apposita istanza telematica, da inviare, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello.
Per il 2019, il nuovo comma 1-bis del citato art. 57-bis, prevede che l’istanza telematica (di prenotazione) va presentata dall’1.10 al 31.10.2019.
La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione (la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2019 va trasmessa dall’1.1 al 31.1.2020).

Si rammenta che l’istanza deve contenere:
OO i dati identificativi dell’impresa / ente non commerciale / lavoratore autonomo;
OO il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati / da effettuare nel corso dell’anno;
OO il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente;
OO l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
OO l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media.
Come specificato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria nella citata Nota è richiesta altresì una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’assenza delle condizioni ostative / interdittive previste dalle disposizioni antimafia.

Norme relative al Bonus Pubblicità

• Art. 57-bis, DL n. 50/2017
• Art. 3-bis, DL n. 59/2019
• DPCM n. 90/2018
• Provvedimento Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria
31.7.2018

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