La Legge di Bilancio 2020: i punti principali

Recentemente è approdato al Senato, ed ora inizia l’iter parlamentare, il ddl della c.d. “Legge di bilancio 2020”, contenente tra l’altro le seguenti disposizioni di natura fiscale:
− la conferma per il 2020 dell’aliquota IVA ordinaria del 22% e di quella ridotta del 10%;
− la riduzione della cedolare secca dal 15% al 10% per i contratti a canone concordato;
− la proroga della detrazione per le spese di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia;
− la proroga al 2020 del credito d’imposta c.d. “Formazione 4.0”;
− l’introduzione del c.d. “Bonus facciate”;
− la soppressione della c.d. “Mini IRES” per gli utili reinvestiti e la contemporanea (re)introduzione dell’ACE dal 2019;
− la previsione di specifiche misure premiali per favorire i pagamenti elettronici;
− la rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito;
− la rideterminazione del fringe benefit relativo alle auto aziendali;
− la revisione dei limiti della non tassazione dei buoni pasto;
− il riconoscimento degli oneri detraibili, ad eccezione dei medicinali e dispositivi medici, soltanto in caso di pagamenti con mezzi tracciati;
− la revisione dell’accesso al regime forfetario;
− l’unificazione dell’IMU – TASI.

Dopo l’approvazione da parte del Governo, è recentemente approdato al Senato il disegno di legge della c.d. “Legge di bilancio 2020” contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore generalmente dal 2020, di seguito esaminate. Il testo, composto da 119 articoli, inizia ora l’iter parlamentare in vista dell’approvazione definitiva, prevista per la fine di dicembre.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE – Art. 2
È previsto anche per il 2020 il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta del 10% e dell’aliquota IVA ordinaria del 22%.

DEDUCIBILITÀ IMU – Art. 3
Con la modifica dell’art. 3, DL n. 34/2019, per il 2019, l’IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 50% a favore di imprese / lavoratori autonomi.

RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO – Art. 4
Per i contratti a canone concordato è prevista la riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota della cedolare secca, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – Art. 19, comma 1, lett. a)
Modificando l’art. 14, comma 1, DL n. 63/2013 è prorogato dal 31.12.2019 al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 e relative modifiche / implementazioni apportate nel corso del tempo, per poter fruire della detrazione del 65% – 50%.
Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
OO schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
OO micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
OO impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).
Si rammenta che per gli interventi sulle parti comuni condominiali di riqualificazione energetica nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO – Art. 19, comma 1, lett. b), n. 1)
Modificando il comma 1 dell’art. 16, DL n. 63/2013 è prorogato dal 31.12.2019 al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000, di cui all’art. 16-bis, TUIR.
Si rammenta che per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, l’art. 16 in esame prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. “sisma bonus”) per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI” – Art. 19, comma 1, lett. b), n. 2)
Modificando il comma 2 dell’art. 16, DL n. 63/2013 è confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”.
In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio:
OO iniziati a decorrere dall’1.1.2019;
OO per i quali si fruisce della relativa detrazione.

PROROGA MAXI / IPER AMMORTAMENTO – Art. 22, commi da 1 a 7
Nelle more della revisione degli incentivi relativi agli investimenti in beni strumentali secondo il modello “Industria 4.0” sono prorogati il maxi e l’iper ammortamento.

MAXI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI
È disposta la proroga del maxi ammortamento, ossia della possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing.
In particolare l’agevolazione, reintrodotta dal DL n. 34/2019 per gli investimenti effettuati dall’1.4 al 31.12.2019 (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) è prorogata fino al:
OO 31.12.2020;
OO 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La maggiorazione del costo non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi superiore a € 2,5 milioni.
NB È confermata l’esclusione dall’agevolazione per i veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, ossia i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a). Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164.
È altresì confermata l’applicazione delle disposizioni dell’art. 1, commi 93 e 97, Finanziaria 2016 e pertanto il maxi ammortamento:
OO non spetta per gli investimenti in:
––beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
––fabbricati e costruzioni;
––specifici beni ricompresi nei gruppi V (industrie manifatturiere alimentari), XVII (industrie dell’energia, gas e acqua) e XVIII (industrie dei trasporti e telecomunicazioni);
OO è irrilevante ai fini dell’applicazione degli ISA.
IPER AMMORTAMENTO E MAXI AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI
È disposta la proroga dell’iper ammortamento, ossia della possibilità, a favore delle sole imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, individuati dalla Tabella A allegata alla Finanziaria 2017, di incrementare il relativo costo di acquisizione.
In particolare l’agevolazione è riconosciuta, in misura “scalettata” ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti (fino a € 2,5 milioni, 170%; da € 2,5 milioni a € 10 milioni, 100%; da € 10 milioni a € 20 milioni, 50%), anche per gli investimenti effettuati:
OO entro il 31.12.2020;
ovvero
OO entro il 31.12.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
È altresì prorogato, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, il maxi ammortamento, ossia l’incremento del costo di acquisizione del 40%.
Al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata, attestante che il bene:
• possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tabelle A / B;
• è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Va evidenziato che restano applicabili le disposizioni:
• dell’art. 1, comma 93, Finanziaria 2016 e pertanto l’iper ammortamento non spetta per gli investimenti in:
− beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento
inferiore al 6,5%;
− fabbricati e costruzioni;
− specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le industrie dell’energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni);
• dell’art. 1, commi 35 e 36, Finanziaria 2018 in base ai quali per i soggetti che beneficiano
dell’iper ammortamento in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l’impresa:
− sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
− attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
NB Qualora siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
È infine disposto che gli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 e per quello successivo devono essere calcolati considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette maggiorazioni.

PROROGA BONUS “FORMAZIONE 4.0” – Art. 23
È disposta la proroga al 2020 del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 (c.d. bonus “Formazione 4.0”) di cui all’art. 1, commi da 46 a 55, Finanziaria 2018, nel limite massimo di € 300.000 per ciascun beneficiario (per le grandi imprese il limite è ridotto a € 200.000).
Si rammenta che la misura dell’agevolazione è differenziata a seconda della dimensione dell’impresa (50% per le PMI, 40% per le medie imprese, 30% per le grandi imprese).

“BONUS FACCIATE” – Art. 25
Con l’introduzione del nuovo comma 1.1 all’art. 16, DL n. 63/2013 è prevista la detrazione IRPEF
pari al 90% per le spese sostenute (senza limiti) nel 2020 relative agli interventi edilizi, ivi inclusa la manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero / restauro della facciata degli edifici.

PROROGA SABATINI-TER – Art. 26
È disposta un’integrazione all’autorizzazione di spesa per il periodo 2020 – 2025 ai fini della proroga dell’agevolazione c.d. “Sabatini – ter” prevista dall’art. 2, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.
È altresì prevista la destinazione di una parte delle risorse a favore delle predette imprese che acquistano, anche in leasing, macchinari, impianti e attrezzature nuovi ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti / processi produttivi. In tal caso il contributo è rapportato agli interessi calcolati, convenzionalmente, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%.

RIPRISTINO ACE – Art. 30
È soppressa già dal 2019 l’agevolazione di cui all’art. 2, commi da 1 a 8, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, collegata alla tassazione agevolata degli utili reinvestiti (aliquota IRES 15%).
Contestualmente dal 2019 è ripristinata l’agevolazione ACE disciplinata dall’art. 1, DL n. 201/2011 e dall’art. 1, commi da 549 a 552, Finanziaria 2017.
Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato applicando la percentuale pari all’1,3%.

MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI – Art. 31
Al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici è previsto un rimborso in denaro.
È demandata al MEF l’emanazione delle disposizioni attuative della nuova disposizione ed in particolare la forma di adesione volontaria, i criteri per l’attribuzione del premio, in relazione al volume / frequenza degli acquisti e gli strumenti elettronici / attività che consentono di beneficiare del premio.

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO – Art. 75
Con l’aggiunta dei nuovi commi 4, 4-bis e 4-ter all’art. 15, TUIR è prevista la rimodulazione della detrazione in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, come segue:
OO intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;
OO per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.
NB
La detrazione compete per l’intero importo per le seguenti spese:
OO interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
OO interessi passivi mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale;
OO spese sanitarie sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria.

ACCISA GASOLIO COMMERCIALE – Art. 76
Come noto, a favore degli esercenti l’attività di autotrasporto merci, sia in c/ proprio che per c/ terzi, è previsto un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, c.d. “caro petrolio”.
NB
Dall’1.3.2020 l’agevolazione non è riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 3 o inferiore (dal 2021 Euro 4 o inferiore).

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI – Art. 78
Per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti il fringe benefit tassabile è confermato nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente.
La predetta percentuale è aumentata:
OO al 60% per i veicoli, diversi da quelli a trazione elettrica / ibrida termoelettrica, nonchè diversi da quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio, con di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 g/km;
OO al 100% per i predetti veicoli in caso di emissioni superiori.

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI – Art. 83
Con la modifica della lett. c) del comma 2 dell’art. 51, TUIR, non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).
È confermata la non tassazione per:
OO le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro / in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
OO le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
––ai cantieri edili;
––ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
––ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

REVISIONE WEB TAX – Art. 84
Con la modifica / integrazione delle disposizioni di cui ai commi da 35 a 50 dell’art. 1, Finanziaria 2019 è stata rivista la disciplina della c.d. “web tax”, applicabile agli esercenti attività d’impresa che realizzano congiuntamente (singolarmente / a livello di gruppo):
• ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni;
• ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni.
NB
Le disposizioni in materia di web tax sono applicabili dall’1.1.2020 (la decorrenza, quindi, non è più collegata all’emanazione di uno specifico Decreto attuativo).
La verifica dei ricavi va effettuata con riferimento a quelli realizzati nell’anno precedente (in luogo di quelli dell’anno) rispetto all’anno di applicazione della web tax.

SERVIZI NON CONSIDERATI DIGITALI
Sono specificatamente individuati i seguenti servizi che non sono considerati digitali, con conseguente esclusione dalla web tax:
OO fornitura diretta di beni / servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
OO fornitura di beni / servizi ordinati attraverso il sito web del relativo fornitore che non svolge funzioni di intermediario;
OO messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire:
––sistemi dei regolamenti interbancari ex D.Lgs, n. 385/93 e di regolamento / consegna di strumenti finanziari;
––piattaforme di negoziazione / sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici ex art. 1, comma 5-octies, lett. c), D.Lgs. n. 58/98;
––attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
––sedi di negoziazione all’ingrosso ex art. 61, lett. e), D.Lgs. n. 58/98;
––controparti centrali ex art. 1, comma l, lett. w-quinquies), D.Lgs. n. 58/98;
––depositari centrali ex art. 1, comma l, lett. w-septies), D.Lgs. n. 58/98;
––altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un’autorità di regolamentazione per assicurare la sicurezza / qualità / trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;
OO cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi;
OO svolgimento delle attività di organizzazione / gestione di piattaforme telematiche per lo scambio di energia elettrica / gas / certificati ambientali e dei carburanti, nonché trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI – Art. 85
La detrazione IRPEF del 19% degli oneri di cui all’art. 15, TUIR è riconosciuta soltanto se la spese è sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 241/97.
NB
La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.

REGIME FORFETARIO – Art. 88
Sono introdotte una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all’adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso / mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario.
In sintesi è previsto:
OO il mantenimento del limite di ricavi / compensi conseguiti nell’anno precedente pari a € 65.000;
OO la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoro (fino al 2018 fissato a € 5.000).
Rilevanti restrizioni sono introdotte (o meglio reintrodotte) anche per quanto riguarda le cause di esclusione disciplinate nel comma 57 dell’art. 1, Finanziaria 2015.
Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i coloro i quali operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente. È nuovamente operante l’esclusione dal regime forfetario per coloro i quali possiedono redditi da lavoro dipendente e assimilati eccedenti € 30.000.
Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che, il soggetto che cessa il rapporto di lavoro, non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.
È incentivato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dall’attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.
È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento / determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Art. 89, commi 1 e 2
Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è prevista la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
OO terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
OO partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
alla data dell’1.1.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere:
OO alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
OO al versamento dell’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:
OO 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
OO 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
OO 11% (in precedenza 10%) per i terreni.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI – Art. 89, comma 3
In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati / costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili l’art. 1, comma 496, Finanziaria 2006, prevede la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), per l’applicazione di un’imposta sostituiva, in luogo della tassazione ordinaria.
La predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, è ora aumentata dal 20% al 26%.

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA – Art. 89, commi da 4 a 10
È riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.
È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:
OO 12% per i beni ammortizzabili;
OO 10% per i beni non ammortizzabili.
In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo IRES. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
A seguito dell’espresso richiamo contenuto nel comma 10 trovano applicazione, “in quanto compatibili”, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell’art. 1, Legge n. 311/2004.

UNIFICAZIONE IMU – TASI – Art. 95
A decorrere dal 2020 è soppressa l’Imposta unica comunale (UIC) di cui all’art. 1, comma 639, Finanziaria 2014, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).
La “vecchia” IMU – TASI è quindi sostituita dalla nuova IMU applicabile in base alle regole di seguito sintetizzate.
La nuova IMU è applicabile ai possessori di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli).
L’imposta non colpisce l’abitazione principale / assimilata, salvo quella di categoria catastale
A/1, A/8 o A/9.
Sono tenuti al versamento della nuova IMU i proprietari / titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, compreso il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di Provvedimento del Giudice.
Per gli immobili in leasing il soggetto passivo è individuato nel locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio dello stesso.
Il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, calcolato con l’aliquota dello 0,76% è riservato allo Stato.
La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è determinato da quello ottenuto applicando alla rendita, vigente all’1.1 dell’anno di imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
OO 160 per i fabbricati categoria catastale A, ad esclusione di A/10, e C/2, C/6 e C/7;
OO 140 per i fabbricati categoria catastale B e C/3, C/4 e C/5;
OO 80 per i fabbricati categoria catastale D/5;
OO 80 per i fabbricati categoria catastale A/10;
OO 65 per i fabbricati categoria catastale D, ad eccezione di D/5;
OO 55 per i fabbricati categoria catastale C/1.
Per i fabbricati categoria catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando specifici coefficienti fissati dal MEF.
In caso di leasing, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio all’1.1 dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), DPR n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione / ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale, vigente all’1.1 dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, il moltiplicatore pari a 135.
La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:
OO fabbricati di interesse storico – artistico di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;
OO fabbricati dichiarati inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
OO unità immobiliari, ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
L’aliquota base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, è pari allo 0,5% e il Comune, con deliberazione, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento.
Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
L’aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, DL n. 557/93
è pari allo 0,1% e il Comune può solo ridurla fino all’azzeramento.
Fino al 2021, l’aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1%. Il Comune può aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento. A decorrere dal 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti dall’IMU.
L’aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e il Comune, con deliberazione, può aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento.
Per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria gruppo catastale D l’aliquota base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato e il Comune, con deliberazione, può aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino al limite del 0,76%.
Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi dai precedenti l’aliquota base è pari al 0,86% e il Comuni, con deliberazione, può aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento.
Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
OO posseduti / condotti dai coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del citato art. 1, indipendentemente dalla loro ubicazione;
OO ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge n. 448/2001;
OO a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
OO ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15, Legge n. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare 14.6.93, n. 9.
Sono previste ulteriori fattispecie di esenzione, in particolare per:
a) i fabbricati classificati / classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, DPR n. 601/73;
c) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
d) gli immobili posseduti e utilizzati da:
––enti pubblici / privati diversi dalle società;
––trust che non hanno per oggetto esclusivo / principale l’esercizio di attività commerciale;
––organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali / previdenziali / sanitarie / di ricerca scientifica / didattiche / ricettive / culturali / ricreative e sportive / di religione o di culto / dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime / alla formazione del clero e dei religiosi / a scopi missionari / catechesi / educazione cristiana.
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.
L’imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
Il versamento dell’imposta dovuta va effettuato in 2 rate, scadenti la prima il 16.6 e la seconda il 16.12. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16.6. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per il 2019. Il versamento della rata a saldo della imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28.10 di ciascun anno.
Il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui alla predetta lett. d), è effettuato in 3 rate di cui le prime 2, di importo pari ciascuna al 50% della imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16.6 e del 16.12 dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16.6 dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28.10 dell’anno di riferimento. In sede di prima applicazione dell’ imposta, le prime 2 rate, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per a titolo di IMU e TASI per il 2019.
Il versamento del tributo è effettuato tramite mod. F24 / bollettino postale / la piattaforma di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 e altre modalità previste dal citato Decreto.
L’IMU (IMI per la Provincia autonoma di Bolzano, IMIS per la Provincia autonoma di Trento) relativa agli immobili strumentali è deducibile (dal 2022) ai fini della determinazione del reddito d’impresa / lavoro autonomo. Per il 2020 / 2021 è prevista la deduzione nella misura del 60%. La medesima imposta è indeducibile ai fini IRAP.

• Ddl Legge Bilancio 2020 (AS n. 1586)

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