La compensazione dei crediti tributari: visto di conformità e canali telematici

La compensazione dei crediti tributari tra visto di conformità e utilizzo dei canali telematici

 Con l’art. 3, DL n. 50/2017, c.d. “Manovra correttiva” il Legislatore ha apportato rilevanti modifiche alle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione.

In particolare, a decorrere dal 24.4.2017, “al fine di contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta” è prevista:

  • la riduzione da 15.000 a 5.000 del limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES /IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità.

In caso di utilizzo del credito:

− in violazione dell’obbligo di visto di conformità / sottoscrizione dell’organo di controllo;

− con visto di conformità / sottoscrizione da parte di soggetti non abilitati;

l’Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all’irrogazione della relativa sanzione;

  • la soppressione del limite annuo di 5.000 oltre il quale per i soggetti IVA scatta(va) l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24.

Conseguentemente l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 va obbligatoriamente effettuato tramite i servizi telematici dell’Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Ciò riguarda la generalità delle imposte, ossia il credito IVA (annuale / trimestrale), IRES / IRPEF /addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;

  • il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute a causa dell’utilizzo indebito di crediti da parte del contribuente.

 

COMPENSAZIONI E VISTO DI CONFORMITÀ

Con riferimento alla necessità di apporre il visto di conformità alla dichiarazione dalla quale scaturisce il credito che si intende utilizzare in compensazione il comma 1 del citato art. 3 modifica l’art. 1, comma 574, Legge n. 147/2013 da  ciò consegue quindi che:

  • i crediti oggetto di monitoraggio sono quelli che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, quali, ad esempio, il credito:

− IRPEF / IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi;

− addizionale regionale / comunale derivante dal mod. REDDITI PF;

− imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE);

− IRAP derivante dalla relativa dichiarazione;

− ritenute alla fonte risultante dal mod. 770.

Si evidenzia che rispetto alla versione previgente, la disposizione in esame trova ora applicazione con riferimento alle “ritenute alla fonte” e non solo alle “ritenute alla fonte di cui all’art. 3”, DPR n. 602/73;

  • l’utilizzo annuo in compensazione dei predetti crediti:

− è “libero” fino a 5.000 (anziché € 15.000);

necessita del visto di conformità / sottoscrizione dell’organo di controllo per importi superiori a 5.000 (anziché € 15.000).

Analogamente, ai fini IVA, modificando l’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, DL n. 78/2009, il previgente limite annuo di 15.000 oltre il quale è necessario apporre il visto di conformità sul mod. IVA dal quale emerge il credito è stato ridotto a 5.000.

 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO

Altra modifica di rilievo riguarda le modalità con le quali va effettuata la compensazione. In particolare, il comma 3 dell’art. 3 in esame modifica l’art. 37, comma 49-bis, DL n. 223/2006 con la conseguenza che, per i titolari di partita IVA che intendono effettuare compensazioni nel mod. F24, l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) trova applicazione:

  • a prescindere dall’importo del credito utilizzato;
  • per la generalità delle imposte. La nuova norma, infatti, prevede detto obbligo, oltre che per l’IVA anche con riferimento ai crediti relativi a:

− IRPEF e relative addizionali, IRES, IRAP;

− imposte sostitutive delle imposte sul reddito;

− ritenute alla fonte;

− crediti d’imposta da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.

Si ritiene che la nuova disposizione sia applicabile anche in caso di utilizzo del “credito” relativo al recupero del “Bonus 80 euro” (codice tributo “1655”).

 

DIVIETO DI COMPENSAZIONE PER SOMME ISCRITTE A RUOLO

Con il comma 4 dell’art. 3 in esame il Legislatore introduce il divieto di compensazione per le somme iscritte a ruolo derivanti dall’omesso versamento di importi dovuti, a seguito dell’indebito utilizzo di un credito. Il comma 4 dell’art. 3 in esame, infatti, integra il comma 422 dell’art. 1, Finanziaria 2005 che risulta ora così formulato.

“In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall’ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 …”.

 

DECORRENZA NUOVE DISPOSIZIONI

Il DL n. 50/2017 che ha introdotto le novità sopra illustrate è entrato in vigore il 24.4.2017 (giorno di pubblicazione sulla G.U.).

In assenza di una specifica indicazione, tale decorrenza ha fatto sorgere la questione in merito a come debbano / possano essere utilizzati i crediti risultanti dalle dichiarazioni già presentate (mod.IVA 2017) e con riferimento a quali crediti vadano applicate le nuove disposizioni.

Con la recente Risoluzione 4.5.2017, n. 57/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

“per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità …restano applicabili i precedenti vincoli. In altri termini, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000”.

Per quanto riguarda l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia da parte dei soggetti IVA in presenza di compensazioni, a prescindere dall’importo, nella citata Risoluzione n. 57/E L’Agenzia precisa che, “in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche”, attiverà i controlli relativi all’utilizzo di detti canali dall’1.6.2017.

L’obbligo di utilizzo di Entratel / Fisconline in presenza di compensazione per i soggetti IVA, a prescindere dall’importo, è quindi in vigore dal 24.4.2017 e pertanto applicabile ai modd. F24 presentati a decorrere da detta data.

 

Riferimenti:

  • Art. 3, DL n. 50/2017
  • Risoluzione Agenzia Entrate 4.5.2017, n. 57/E

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