Distributori automatici: invio telematico dei corrispettivi

Le Faq dell'Agenzia delle Entrate

L’INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E LE FAQ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

I soggetti che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite distributori automatici sono tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Tale obbligo decorre:

  • dall’1.4.2017 per i distributori automatici dotati di una “porta di comunicazione”;
  • dall’1.1.2018 per i distributori automatici privi della “porta di  comunicazione”.

La Finanziaria 2018 ha esteso l’obbligo di invio dei corrispettivi, a decorrere dall’1.7.2018, alle cessioni di benzina / gasolio, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, effettuate da parte dei distributori di carburanti. Ciò è collegato al divieto di utilizzo della carta carburanti e all’obbligo di emissione della fattura elettronica, a decorrere da tale data.

Di seguito, dopo aver riepilogato l’adempimento in esame, si riportano i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

 Come noto l’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 127/2015 ha introdotto, dal 2017, l’obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite distributori automatici (c.d. “vending machine”).

Si rammenta che a seguito del censimento dei suddetti distributori, l’Agenzia ha rilasciato un QRCODE:

  • contenente l’indirizzamento ad una pagina web gestita dall’Agenzia delle Entrate, nella quale possono essere verificati i dati dell’apparecchio ed il relativo gestore;
  • che deve risultare apposto in luogo visibile e protettosul singolo distributore automatico con indicazione della ragione sociale / denominazione e il numero progressivo assegnato al sistema master.

Con la Finanziaria 2018 l’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri è stato esteso, a decorrere dall’1.7.2018, alle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Sono demandate ad uno specifico Provvedimento dell’Agenzia la definizione delle informazioni oggetto dell’invio, delle regole tecniche e dei termini per la trasmissione telematica, nonché la possibilità di definire modalità e termini graduali della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi, considerando il grado di automazione del distributore di carburante.

Si rammenta che contestualmente alla predetta novità il Legislatore, sempre a decorrere dall’1.7.2018, ha previsto in particolare:

  • la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione;
  • la documentazione tramite fattura elettronica dei predetti acquisti presso gli impianti di distribuzione.

Qualora vengano poste in essere anche altre operazioni, devono essere comunicati soltanto i corrispettivi delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate tramite i distributori.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate nel consueto incontro di inizio anno ha precisato, con particolare riguardo ad un distributore di carburanti, che l’obbligo di comunicazione riguarda esclusivamente i dati dei corrispettivi riferiti alle cessioni di carburante e non si estende ad altre attività (ad esempio, lavaggio di auto con pagamento non a gettoni).

ESCLUSIONI

L’obbligo di memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi non interessa, come specificato  dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 116/E:

  • le fattispecie per le quali non si è in presenza di un distributore automatico avente le caratteristiche tecniche previste dai citati Provvedimenti (distributori elettronici con o senza porta di comunicazione). Trattasi, ad esempio, dei distributori meccanici di palline contenenti piccoli giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che controlla l’erogazione, diretta o indiretta, e memorizza le somme incassate;
  • gli apparecchi che non erogano direttamente o indirettamente beni / servizi, ma fungono da mero strumento di pagamento e forniscono solo l’attestazione / quantificazione di un bene /servizio reso in altro modo o tempo (ad esempio, pedaggi autostradali);
  • i distributori di biglietti di trasporto / sosta. Tali apparecchi automatici, infatti, non solo fungono da mero strumento di pagamento del servizio, ma “certificano” fiscalmente il servizio così come previsto dagli artt. 12, comma 1, Legge n. 413/91 e 1, comma 1, DM 30.6.92. Di conseguenza sono escluse le biglietterie automatiche:
    • per il trasporto (treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc.);
    • per la sosta, regolamentata (parcheggi “aree blu”) e non regolamentata;
    • che possono essere ricondotte all’alveo delle stesse”, come ad esempio, le apparecchiature che consentono l’acquisto di skipass.

Come specificato dal Provvedimento 30.3.2017 non rientrano inoltre nella disciplina in esame:

  • i distributori automatici gestiti direttamente dai Comuni, per i quali va fatto riferimento alle Convenzioni di cooperazione informatica in vigore tra Agenzia delle Entrate e Comuni;
  • i distributori automatici di carburanti, per i quali l’obbligo decorre dall’1.7.2018.

Va evidenziato che l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione 5.4.2017, n. 44/E, ha precisato che:

necessario presupposto della previsione normativa è che la cessione eseguita dia luogo ad un corrispettivo, rilevante ai fini IVA, imputabile in capo al soggetto che la effettua”.

Di conseguenza:

“qualora l’imposta sull’operazione … tramite distributori automatici sia già stata assolta in una fase precedente e chi la effettua non ne può determinare alcun elemento – fungendo, di fatto, da semplice mandatario di altro soggetto che ha adempiuto gli obblighi del caso – le previsioni del D.Lgs. n. 127 del2015 non troveranno applicazione”.

Vanno quindi escluse dall’invio dei dati in esame le operazioni assoggettate al regime IVA c.d. monofase” di cui all’art. 74, DPR n. 633/72, tra le quali rientrano le seguenti:

  • cessioni di tabacchi e altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato.

Detti beni, infatti:

  • devono essere pagati dal rivenditore all’atto dell’acquisto, con le modalità prescritte dall’Amministrazione;
  • sono venduti al pubblico al prezzo stabilito dalla tariffa di vendita;
  • per gli stessi i rivenditori sono “retribuiti ad aggio”;
  • cessioni di ricariche telefoniche.

Ciò in considerazione del fatto che il soggetto passivo è il titolare della concessione /autorizzazione ad esercitare la fornitura di servizi di telecomunicazione che, versando l’imposta sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente, assolve anche l’IVA relativa ai compensi, comunque denominati, riconosciuti ai soggetti terzi che si occupano dei servizi di distribuzione / vendita / abilitazione / ricarica, ecc.;

  • vendita di biglietti delle lotterie istantanee (c.d. “gratta e vinci”).

Tali operazioni sono esenti IVA e non soggette a fatturazione ai sensi degli artt. 10, comma 1,6) e 21, comma 6, lett. c), DPR n. 633/72.

Anche tali beni, analogamente ai tabacchi, sono ceduti esclusivamente dall’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato e per gli stessi i rivenditori sono “retribuiti ad aggio”. Qualora tramite il distributore automatico siano erogati sia i citati beni che “altri” beni (ad esempio, caramelle, cartine per sigarette, ecc.), ordinariamente assoggettati ad IVA, l’invio dei dati dovrà riguardare soltanto le cessioni di tali altribeni. Ciò può riflettersi sull’opportunità / convenienza di gestire tale modalità di vendita in relazione agli interventi necessari per la “sistemazione” del distributore.

  • FAQ SITO INTERNET AGENZIA ENTRATE

All’interno dell’area “Fatturazione elettronica” del proprio sito Internet l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili una serie di chiarimenti in merito all’adempimento in esame. Di seguito si riportano le FAQ pubblicate a gennaio / febbraio 2018.

Gli Esercenti sono obbligati all’invio dei corrispettivi?

Tutti i soggetti passivi IVA che pongono in essere operazioni imponibili per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale (art. 22, DPR n. 633/72). Sono, altresì, previsti specifici casi di esclusione dall’obbligo di certificazione per determinati soggetti o per specifiche categorie di operazioni (art. 3, comma 147, lett. e, Legge n. 549/95 e DPR n. 696/96). Dall’1.1.2017, tutti i soggetti sin qui menzionati (commercio al dettaglio) possono esercitare l’opzione di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 (quindi, su base VOLONTARIA, non sussiste alcun obbligo di legge, previsto solo per i gestori di distributori automatici e, dall’1.7.2018, per i soggetti che effettuano cessione di benzina o gasolio).

In tale situazione, i commercianti al minuto devono:

  • acquistare un Registratore telematico;
  • esercitare telematicamente l’opzione sul portale “Fatture e Corrispettivi”;
  • inviare giornalmente e telematicamente i dati dei corrispettivi.

Solo in tale ipotesi, i commercianti, non sono più tenuti al rilascio dello scontrino / ricevuta fiscale, ma devono comunque rilasciare un “Documento commerciale” avente il contenuto  descritto nel DM 7.12.2016 e nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28.10.2016.

Quali dati inserire per il censimento massivo?

Nel censimento massivo devono essere inseriti gli stessi dati del censimento singolo: ciò che differisce è soltanto la modalità di acquisizione dei dati stessi.

Si fa presente che il file con estensione .csv ha precise regole di sintassi che vanno rispettate:

  • idDispositivo: scrivere senza lasciare spazi e rispettando maiuscole e minuscole;
  • dividere sempre le informazioni con la virgola, senza lasciare spazi;
  • latitudine e longitudine: inserire nel formato gradi decimali (2 decimali e divisione con punto);
  • protocollo di comunicazione e tipo distribuzione: scrivere esattamente come indicato negli elenchi a tendina presenti nel censimento singolo (Mdb, Executive, Altro, Food, ecc.);per andare a capo, selezionare “Invio”; terminato il caricamento dati, selezionare il pulsante “Salva” per caricarli nel portale.

Quali dati inserire per il censimento singolo?

Identificativo Dispositivo: campo alfanumerico di lunghezza massima di 30 caratteri, composto dalla partita IVA del gestore ereditata dall’applicazione in fase di scelta dell’utenza di lavoro concatenato alla matricola del dispositivo stesso, che dovrà essere inserita.

Tipologia: campo in sola visualizzazione impostato dal sistema: DA – Master del distributore automatico.

Geo-localizzazione (N.B.: i campi latitudine e longitudine devono essere necessariamente espressi in formato gradi decimali (es.: 91.45).):

  • Latitudine: campo alfanumerico obbligatorio per i distributori automatici; indicare la latitudine della localizzazione del distributore automatico.
  • Longitudine: campo alfanumerico obbligatorio per i distributori automatici; indicare la longitudine della localizzazione del distributore automatico.

Protocollo di comunicazione: campo obbligatorio per i distributori automatici; selezionabile da un elenco; protetto dopo il primo inserimento. Indicare la tipologia del protocollo di comunicazione del distributore automatico [Mdb; Executive; Altro].
Tipo distributore: campo obbligatorio per i distributori automatici; selezionabile da un elenco; indicare la tipologia di merce venduta dal distributore automatico scegliendo uno fra i valori possibili:

  • Food;
  • No Food;
  • Food No Food;
  • Non disponibile.

 Se l’utente ha inserito e censito con successo dei distributori automatici e successivamente si accorge di aver inserito dei dati errati come può modificarli? Oppure cancellarli per poterli successivamente reinserire in modo corretto?

Alcune informazioni inserite possono essere sempre aggiornate e modificate (ad esempio, tipologia merce venduta, protocollo di comunicazione, coordinate di geolocalizzazione).
Una delle informazioni che, invece, non può essere modificata è la matricola del sistema master: in tal caso il gestore deve dismettere il sistema master censito e censire un nuovo sistema master.

L’utente comunica di avere problemi con la stampa del QR code.

Per recuperare il QR Code è necessario accedere al sito web “Fatture e Corrispettivi” e scegliere l’area Gestori ed Esercenti. Fra le voci di menu selezionare “Ricerca dispositivo” e con l’apposito pulsante, senza impostare nessun filtro, viene visualizzato l’elenco dei dispositivi che sono stati correttamente registrati a sistema.
Si può entrare nel dettaglio selezionando il link presente sul numero di matricola. Viene quindi visualizzata la pagina di dettaglio in cui sono visibili i dati del dispositivo ed in fondo alla pagina è presente il pulsante per estrarre dal sistema il QR Code. La funzione non permette la stampa del QR Code ma il salvataggio di un file (con estensione .jpg) che deve essere stampato fuori dal sistema.

 Utente Intermediario chiede come fare per poter effettuare il censimento dei distributori per conto dei clienti in quanto non visualizza la sezione.

La sezione corrispettivi per conto terzi è disponibile solo una volta ottenuta la delega diretta dal cliente al servizio accreditamento e censimento distributori.

Sono un gestore di distributori automatici dotati di porta di comunicazione la cui attivazione non richiede la sostituzione del sistema master ma soltanto l’aggiunta di un nuovo componente hardware. I miei distributori rientrano tra quelli disciplinati dal Provvedimento del 30.6.2016?

Se l’attivazione della porta di comunicazione richiede l’aggiunta / sostituzione di un componente hardware anche diverso dal sistema master, il distributore non rientra tra quelli disciplinati dal Provvedimento 30.6.2016. Tuttavia è facoltà del gestore, qualora lo ritenesse opportuno in base a valutazioni di altra natura, attuare le modifiche hardware che rendano il distributore idoneo alla trasmissione in base al Provvedimento 30.6.2016 e adeguarsi ai relativi adempimenti.

Sono un soggetto che gestisce uno o più apparecchi self che erogano prodotti/servizi; dove trovo le informazioni per conoscere se tali apparecchi rientrano nella definizione di distributore automaticoe quindi con l’obbligo di trasmettere i dati del venduto (corrispettivi) a partire dall’1.4.2017?

Con la Risoluzione 21.12.2016, n. 116/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica (a partire dall’1.4.2017) riguarda tutti i soggetti che gestiscono “distributori automatici” che hanno le specifiche caratteristiche definite nel Provvedimento 30.6.2016 (consultabile e acquisibile, con tutti gli allegati tecnici, sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
Il termine per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è differito all’1.1.2018 per i “distributori automatici” (c.d. “vending machine”) che presentano caratteristiche tecniche differenti da quelle descritte nel Provvedimento 30.6.2016.

Per la memorizzazione e trasmissione del file dati dei Corrispettivi da distributore automatico la Risoluzione 116/E del 2016 indica la presenza di una porta di comunicazione attiva o attivabile con intervento software”; cosa si intende?

Per “porta di comunicazione già attiva, ovvero attivabile con un intervento software” si intende la disponibilità dell’hardware necessario a connettere il dispositivo fisico presente nel distributore con un dispositivo esterno per il trasferimento dei dati.
Per fare qualche esempio, la porta di comunicazione può essere una porta USB fisicamente collegata alla unità di elaborazione ovvero un trasmettitore wireless (per esempio, bluetooth) che sia in grado di trasmettere all’esterno i dati memorizzati all’interno del dispositivo.

Quale certificato devo caricare nella sezione Certificato Gestore?

Deve essere caricato a sistema il file CSR (certificato richiesta firma), prodotto esternamente al sistema, come un file con estensione .csr.
Il file CSR deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

  • Common Name – Codice fiscale soggetto richiedente;
  • Lunghezza della chiave – Usare una lunghezza di 2048 bit.

 Come gestore di un apparecchio distributore automaticoai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi quali caratteristiche hardware sono necessarie?

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 21.12.2016, n. 116/E chiarisce che le apparecchiature disciplinate dal Provvedimento 30.6.2016 (con obbligo di trasmissione a partire dall’1.4.2017) si differenziano da tutte le altre per la presenza di una “porta di comunicazione attiva ovvero attivabile con un intervento software” che consente di acquisire i dati del venduto (secondo le specifiche contenute nel tracciato XML allegato al provvedimento) mediante un dispositivo mobile.

Se nell’apparecchiatura la “porta di comunicazione” è assente ovvero per attivarla occorre sostituire il sistema elettronico (master), la stessa non rientra nella definizione fornita dal Provvedimento del 30.6.2016 ed il soggetto che la gestisce dovrà attendere il nuovo Provvedimento, di prossima emanazione, che disciplinerà l’obbligo di memorizzazione e trasmissione.
Con Provvedimento n. 61936 dell’Agenzia delle Entrate 30.3.2017 sono state definite le informazioni, le regole tecniche e gli strumenti per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici diversi da quelli disciplinati dal Provvedimento del 30.6.2016 tra i quali rientrano quelli che non dispongono di una porta di comunicazione, attiva o attivabile.

L’utente chiede informazioni sul monitoraggio corrispettivi.

Le funzioni di monitoraggio sono state ripristinate con i seguenti vincoli:

  1. per il ruolo INTERMEDIARIO non saranno visibili;
  2. per i ruoli ME STESSO e TUTORE, saranno visibili i corrispettivi il cui gestore corrisponde all’utenza di lavoro;
  3. per il ruolo DELEGATO, saranno visibili i corrispettivi il cui gestore corrisponde all’utenza dilavoro ma solo se il delegato ha delega esplicita su Corrispettivi (ACCREDITAMENTO e CENSIMENTO DISPOSITIVI);
  4. per il ruolo di INCARICATO, saranno visibili i corrispettivi il cui gestore corrisponde all’utenza di lavoro se nell’incarico è previsto il profilo Corrispettivi (ACCREDITAMENTO e CENSIMENTO DISPOSITIVI) e secondo le regole di cui ai punti 1), 2) e 3) applicate all’INCARICANTE.

 Ci sono delle scadenze per la trasmissione telematica dei corrispettivi o un calendario con delle date da rispettare?

Per quanto concerne i Gestori delle vending machine:

  • con porta di comunicazione: inizio del censimento dal 30.7.2016; obbligo di trasmissione dall’1.4.2017 (rif.: Provvedimento 30.6.2016);
  • senza porta di comunicazione: inizio del censimento dall’1.9.2017; obbligo di trasmissione dall’1.1.2018 (rif.: Provvedimento 30.3.2017).

La trasmissione dei dati giornalieri deve avvenire ogni volta che il gestore / suo incaricato prelevano i soldi dal distributore automatico (quindi, con frequenza variabile ma non più tardi del 60° giorno successivo alla precedente rilevazione).

Quindi, l’Agenzia si aspetta almeno un invio ogni 60 giorni.

Per quanto concerne i registratori telematici:

  • la trasmissione dei dati avviene al momento di ciascuna chiusura giornaliera; è, altresì, ammessa (al fine di venire incontro ad eventuali malfunzionamenti del RT o della rete) una frequenza variabile con un valore massimo dell’intervallo di 5 giorni.

Utente intermediario non vede box corrispettivi.

Per utilizzare il servizio gratuito per conto di un altro soggetto è necessario essere delegati preventivamente dal soggetto stesso.
Il soggetto con utenza Fisconline tramite la funzione “Delega” del cassetto fiscale, deve selezionare il servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”.
L’intermediario a seguito di delega deve accedere come “DELEGATO”.

 Una volta che il gestore ha effettuato il censimento del distributore automatico può inviare il file dei corrispettivi dal portale oppure si deve obbligatoriamente appoggiare ad un programma esterno?

Il file dei corrispettivi non può essere inviato tramite portale: è necessario l’acquisto di un apposito software reperibile sul libero mercato (contenente al suo interno un certificato di sigillo elettronico) da installare su qualsiasi dispositivo mobile, anche già in uso (palmare, tablet, smartphone, anche personali del gestore).

Posseggo un distributore automatico senza porta di comunicazione: come devono essere estrapolati i dati dei corrispettivi da inviare?

Quando il Gestore o un ARD (addetto al rifornimento) preleva l’incasso è tenuto a leggere i dati dal Sistema master ed acquisire, mediante dispositivo mobile, i dati relativi agli incassi e alle vendite con le seguenti modalità:

  • se la vending machine è dotata di porta di comunicazione, l’acquisizione avviene automaticamente mediante il software installato sul dispositivo mobile che preleva i dati dal sistema master;
  • se la vending machine non è dotata di porta di comunicazione, l’acquisizione dei dati del sistema master descritti nell’allegato “Tipi Dati per i Corrispettivi” avviene manualmente. È responsabilità del gestore o dell’ARD imputare – mediante apposito software reperibile sul libero mercato – i dati rilevati manualmente dalla vending machine sul dispositivo mobile.

Indipendentemente dalla modalità di acquisizione dei dati, il dispositivo mobile genera un file xml secondo il tracciato riportato nell’allegato “Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi”, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette telematicamente al sistema AE.

 Ho inviato un file, ma non riesco a trovarlo con la funzione di monitoraggio dei file trasmessiDevo inviarlo di nuovo?

No. L’elaborazione di un file richiede, normalmente, fino a 3 giorni. Finché l’elaborazione non è conclusa, lo stato del file è interrogabile con la funzione di Monitoraggio dei file trasmessi digitando, fra i criteri di ricerca, l’identificativo assegnato al file al momento della trasmissione (mostrato nella banda azzurra che appare nella pagina quando si effettua l’invio). Al termine dell’elaborazione, se è stato possibile individuare il firmatario del file, l’esito della trasmissione è interrogabile utilizzando anche gli altri filtri previsti dalla funzione di ricerca, altrimenti si può verificare lo scarto cercando il file tramite l’identificativo ad esso associato.

Come posso inviare i dati dei corrispettivi se la vending machine non dispone di porta di comunicazione?

Con Provvedimento 30.3.2017 sono state definite le informazioni, le regole tecniche e gli strumenti per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici diversi da quelli disciplinati dal Provvedimento del 30.6.2016 ossia privi di una porta di comunicazione, attiva o attivabile.

In fase di censimento del distributore automatico il Gestore, utilizzando i servizi forniti nel sito web dell’Agenzia delle Entrate, tra i dati da fornire dovrà specificare l’assenza della porta di comunicazione.
Per questa tipologia di VM, a partire dall’1.1.2018, l’acquisizione dei dati dai sistema master avverrà manualmente: è responsabilità del gestore o dell’Addetto al rifornimento imputare – mediante apposito software reperibile sul libero mercato – i dati rilevati manualmente dalla vending mach

Potrebbe piacerti anche

I commenti sono chiusi.